Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
SEWEB.IT

Ricorrente: Seeweb s.r.l.
Resistente: Solution Engineering s.r.l.
Collegio (unipersonale): dott. Fabrizio Bedarida


Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 22 gennaio 2009, la Seeweb s.r.l., con sede in Frosinone, Corso Lazio 9/A in persona del suo legale rappresentante sig. Antonio Baldassarra, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio seweb.it, registrato dalla società Solution Engineering s.r.l.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio seweb.it era stato creato il 21 marzo 2007 ed era registrato a nome della  Solution Engineering s.r.l.;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.seweb.it si giungeva ad un sito web che pubblicizzava tale Seweb Agency e i servizi da essa offerti, senza che peraltro vi fosse indicato il soggetto giuridico di riferimento.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 24 gennaio 2009 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, identico peraltro a quello della sede sociale della Resistente stessa risultante da una visura camerale prodotta dalla Ricorrente. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D. in  data 2 febbraio 2009, essendo il destinatario sconosciuto all’indirizzo indicato.

L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (29 gennaio 2009) e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche, che peraltro il resistente non ha ritenuto inviare.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato al Resistente, il 5 febbraio 2009 comunicava via e-mail ad entrambe le parti la data di inizio della procedura. Trascorso da tale data il termine per il deposito delle repliche senza che pervenisse alcunché dalla Resistente, C.R.D.D. nominava in data 24 febbraio 2009 quale esperto il sottoscritto dott. Fabrizio Bedarida, che il successivo 26 febbraio accettava l'incarico.

Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente è una primaria società italiana che si occupa della fornitura di servizi di hosting, housing e registrazione di domini. Essa afferma e documenta di essere titolare del marchio italiano n. 932984 “seeweb” depositato il 28 novembre 2000 e concesso il 25 giugno 2004.

A sostegno della propria richiesta di riassegnazione, la Ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione include un segno distintivo registrato e da essa ampiamente utilizzato.
 
La Ricorrente sostiene inoltre che la Resistente non ha alcun titolo sul nome a dominio seweb.it, in quanto esso non corrisponde né alla sua ditta, né alla sua denominazione, Solution Engineering Srl.

Infine, la Ricorrente deduce la malafede della Resistente dal fatto che, svolgendo essa attività identica alla sua, certamente non poteva ignorare la sua esistenza e a dimostrazione di ciò indica il fatto che il nome a dominio viene utilizzato per pubblicizzare e vendere servizi identici a quelli offerti dalla Ricorrente, ingenerando così confusione con il marchio e i servizi di essa.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione della Resistente.

La Resistente, che all’indirizzo indicato al Registro è risultata sconosciuta all'amministrazione postale, non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.

Motivi della decisione.

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

 In base all'art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Seeweb è la denominazione sociale della Ricorrente, la quale deduce e  documenta che il marchio seeweb è un marchio da essa registrato con data di deposito (28/11/2000) ben anteriore a quella di registrazione del dominio (21/03/2007), del quale essa ha il legittimo uso. Marchio e nome della Ricorrente sono corrispondenti al nome a dominio seweb.it, differenziandosi unicamente per la sottrazione di una “E”. Differenza minima e pressoché inesistente a livello fonetico.

Risulta dunque accertata la sussistenza del requisito della confondibilità del nome a dominio.

b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome "seeweb" e la confondibilità con esso del nome a dominio in contestazione.

Sarebbe dunque spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia la Resistente controdedotto alcunché al ricorso, si è proceduto a verificare d'ufficio la sussistenza in capo alla Solution Engineering s.r.l. di un tale diritto, mediante la documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete Internet.

Al riguardo, sulla base della documentazione allegata al ricorso è senza dubbio da escludere che alcun diritto possa essere riconosciuto alla Resistente. Al contrario, tale documentazione prova che la Seeweb s.r.l. è legittima titolare dell’identico marchio, del tutto confondibile con il nome a dominio in contestazione.

Parimenti, sul sito presente su Internet all'indirizzo http://www.seweb.it non si rinviene alcun elemento che possa provare la sussistenza di una delle circostanze dalle quali l’art. 3.6 del Regolamento autorizza a dedurre l’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla Resistente.

In conclusione, per quanto su esposto, non è dimostrato in capo alla Resistente un qualsiasi diritto o titolo in relazione al nome contestato, per cui è da ritenersi sussistente anche il secondo requisito.

c) Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Sussiste infine anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Elemento da cui dedurre la malafede si rinviene anzitutto nella indicazione al Registro di un indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile.

La malafede emerge poi anche dal fatto che il sito posto nel dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali, e proprio per la fornitura online di servizi identici a quelli offerti dalla Seeweb s.r.l. E' evidente quindi che la Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dalla Seeweb s.r.l. per attrarre illegittimamente i relativi clienti verso il proprio sito.

Da quanto finora detto emergono quindi le circostanze di cui all’art 3.7 punto d), ossia la “circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico”.

Si osserva infine che, come rilevato dalla Seeweb s.r.l. nel proprio ricorso, la Resistente, registrando il sito www.seweb.it, ha realizzato una fattispecie di typosquatting, ossia la pratica di registrare nomi di dominio il più possibile simili a quelli di siti noti per intercettarne in parte il traffico, sfruttando gli errori che spesso vengono commessi nel digitare gli indirizzi web nel browser.
Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nel mantenimento e nella registrazione del dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio seweb.it alla Seeweb s.r.l., con sede in Frosinone, Corso Lazio 9/A.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 10 marzo 2009                                                                              

Dott. Fabrizio Bedarida



 
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