Procedura
di riassegnazione del nome a dominio SEWEB.IT
Ricorrente:
Seeweb s.r.l. Resistente: Solution Engineering s.r.l. Collegio
(unipersonale): dott. Fabrizio Bedarida
Svolgimento
della procedura
Con ricorso
ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 22 gennaio 2009, la Seeweb s.r.l.,
con sede in Frosinone, Corso Lazio 9/A in persona del suo legale
rappresentante sig. Antonio Baldassarra, introduceva una procedura di
riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio seweb.it, registrato
dalla società Solution Engineering s.r.l. Ricevuto il
ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i
dovuti controlli dai quali risultava:- a) che il
dominio seweb.it era stato creato il 21 marzo 2007 ed era registrato a
nome della Solution Engineering s.r.l.;
- b) che il
nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era
stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che
digitando l’indirizzo http://www.seweb.it si giungeva ad un
sito web che pubblicizzava tale Seweb Agency e i servizi da essa
offerti, senza che peraltro vi fosse indicato il soggetto giuridico di
riferimento.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 24 gennaio
2009 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il
tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo
risultante dal database del Registro, identico peraltro a quello della
sede sociale della Resistente stessa risultante da una visura camerale
prodotta dalla Ricorrente. Il plico tuttavia veniva restituito alla
mittente C.R.D.D. in data 2 febbraio 2009, essendo il
destinatario sconosciuto all’indirizzo indicato.L'inizio
della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella
quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico
raccomandato (29 gennaio 2009) e da tale data è quindi
decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche,
che peraltro il resistente non ha ritenuto inviare.Pertanto
C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato al
Resistente, il 5 febbraio 2009 comunicava via e-mail ad entrambe le
parti la data di inizio della procedura. Trascorso da tale data il
termine per il deposito delle repliche senza che pervenisse
alcunché dalla Resistente, C.R.D.D. nominava in data 24
febbraio 2009 quale esperto il sottoscritto dott. Fabrizio Bedarida,
che il successivo 26 febbraio accettava l'incarico. Allegazioni della Ricorrente.
La
Ricorrente è una primaria società italiana che si
occupa della fornitura di servizi di hosting, housing e registrazione
di domini. Essa afferma e documenta di essere titolare del marchio
italiano n. 932984 “seeweb” depositato il 28
novembre 2000 e concesso il 25 giugno 2004.
A
sostegno della propria richiesta di riassegnazione, la Ricorrente
afferma che il nome a dominio in contestazione include un segno
distintivo registrato e da essa ampiamente utilizzato. La
Ricorrente sostiene inoltre che la Resistente non ha alcun titolo sul
nome a dominio seweb.it, in quanto esso non corrisponde né
alla sua ditta, né alla sua denominazione, Solution
Engineering Srl.
Infine,
la Ricorrente deduce la malafede della Resistente dal fatto che,
svolgendo essa attività identica alla sua, certamente non
poteva ignorare la sua esistenza e a dimostrazione di ciò
indica il fatto che il nome a dominio viene utilizzato per
pubblicizzare e vendere servizi identici a quelli offerti dalla
Ricorrente, ingenerando così confusione con il marchio e i
servizi di essa.
Conclude
pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione della Resistente.
La
Resistente, che all’indirizzo indicato al Registro
è risultata sconosciuta all'amministrazione postale, non ha
fatto pervenire nulla entro i termini previsti.
Motivi della decisione.
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.a)
Identità e confondibilità del nome a dominio. In
base all'art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento,
affinché si possa riscontrare il requisito della
identità o confondibilità “il nome a dominio
deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un
marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.Seeweb
è la denominazione sociale della Ricorrente, la quale deduce
e documenta che il marchio seeweb è un marchio da
essa registrato con data di deposito (28/11/2000) ben anteriore a
quella di registrazione del dominio (21/03/2007), del quale essa ha il
legittimo uso. Marchio e nome della Ricorrente sono corrispondenti al
nome a dominio seweb.it, differenziandosi unicamente per la sottrazione
di una “E”. Differenza minima e
pressoché inesistente a livello fonetico.Risulta
dunque accertata la sussistenza del requisito della
confondibilità del nome a dominio.b)
Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.Con
riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare
che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome "seeweb" e la
confondibilità con esso del nome a dominio in contestazione.
Sarebbe
dunque spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente
diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia la Resistente
controdedotto alcunché al ricorso, si è proceduto
a verificare d'ufficio la sussistenza in capo alla Solution Engineering
s.r.l. di un tale diritto, mediante la documentazione allegata al
ricorso e da quanto reperibile sulla rete Internet.
Al
riguardo, sulla base della documentazione allegata al ricorso
è senza dubbio da escludere che alcun diritto possa essere
riconosciuto alla Resistente. Al contrario, tale documentazione prova
che la Seeweb s.r.l. è legittima titolare
dell’identico marchio, del tutto confondibile con il nome a
dominio in contestazione.
Parimenti,
sul sito presente su Internet all'indirizzo http://www.seweb.it non si
rinviene alcun elemento che possa provare la sussistenza di una delle
circostanze dalle quali l’art. 3.6 del Regolamento autorizza
a dedurre l’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo
alla Resistente.
In
conclusione, per quanto su esposto, non è dimostrato in capo
alla Resistente un qualsiasi diritto o titolo in relazione al nome
contestato, per cui è da ritenersi sussistente anche il
secondo requisito.
c) Malafede del Resistente nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Sussiste infine anche il requisito della malafede, essendo state
provate più di una delle circostanze dalle quali il
Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio.
Elemento da cui dedurre la malafede si rinviene anzitutto nella
indicazione al Registro di un indirizzo al quale l'assegnatario non
risulta reperibile.
La
malafede emerge poi anche dal fatto che il sito posto nel dominio
oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali, e
proprio per la fornitura online di servizi identici a quelli offerti
dalla Seeweb s.r.l. E' evidente quindi che la Resistente ha inteso
sfruttare la notorietà raggiunta dalla Seeweb s.r.l. per
attrarre illegittimamente i relativi clienti verso il proprio sito.
Da quanto finora detto emergono quindi le circostanze di cui
all’art 3.7 punto d), ossia la “circostanza che,
nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente
utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di
internet, ingenerando la probabilità di confusione con un
nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto
nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico”.
Si osserva infine che, come rilevato dalla Seeweb s.r.l. nel proprio
ricorso, la Resistente, registrando il sito www.seweb.it, ha realizzato
una fattispecie di typosquatting, ossia la pratica di registrare nomi
di dominio il più possibile simili a quelli di siti noti per
intercettarne in parte il traffico, sfruttando gli errori che spesso
vengono commessi nel digitare gli indirizzi web nel browser. Si
ritiene quindi dimostrata anche la malafede nel mantenimento e nella
registrazione del dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio seweb.it alla Seeweb
s.r.l., con sede in Frosinone, Corso Lazio 9/A.
La
presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.it per i provvedimenti di sua competenza.
Milano,
10 marzo
2009
Dott.
Fabrizio Bedarida
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