Procedura di
riassegnazione
del nome a dominio
sfide.it
Ricorrente: RAI -
Radiotelevisione
Italiana S.p.A. (Avv. Alessandro Masetti Tannini de Concina)
Resistente: Tips
S.r.l.
(Avv. Carla Fazzini)
Collegio
(unipersonale):
Avv. Emanuela Quici
Svolgimento
della procedura
Con ricorso
pervenuto via
posta alla Crdd in data 11 febbraio 2004, la RAI -
Radiotelevisione
Italiana S.p.A con sede in Roma, Via Mazzini, 14 rappresentata e difesa
dall’Avv. Alessandro Masetti Tannini de Concina, domiciliato presso lo
Studio Legale Associato Nunziante Magrone in Piazza di Pietra, 26,
Roma,
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle
vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a
dominio
sfide.it, registrato dalla TIPS s.r.l. di Ancona.
Lo stesso giorno
la segreteria
della Crdd verificava l'intestatario dei nomi a dominio sul data
base whois della Registration Authority, nonché la pagina web
risultante
all'indirizzo www.sfide.it
Le
verifiche confermavano
i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio
risultava
assegnato alla TIPS s.r.l. dal 10 marzo 2000
- che tale dominio
è
stato sottoposto a contestazione registrata sul database della R.A. il
21 gennaio 2004.
Lo stesso giorno
copia del
ricorso in formato elettronico veniva inviato via e-mail all'indirizzo
risultante dal data base whois.
Risultando dalla
documentazione
inviata che il dominio era stato contestato presso la Registration
Authority
già in data 14 gennaio 2004, la segreteria della Crdd il 12
febbraio
2004 provvedeva ad inviare per raccomandata alla TIPS s.r.l. di Ancona
copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata. Dalla
ricevuta
di ritorno della raccomandata il ricorso risultava ricevuto dalla
resistente
il giorno 20 febbraio 2004.
Il giorno 5 marzo
2004, quindi
nel termine dei 25 giorni previsti dall’art. 5, I comma delle procedure
per il deposito di repliche, la TIPS s.r.l. provvedeva a trasmettere
alla
segreteria della Crdd le proprie repliche.
L'8 marzo 2004,
la Crdd nominava
in qualità di saggio l'Avv. Emanuela Quici, il quale in
data
10 marzo 2004 accettava l'incarico.
Successivamente,
a seguito
dell’istanza pervenuta via e-mail della ricorrente, in data 19 marzo
2004
veniva concesso, ai sensi dell’art. 12 delle procedure di
rassegnazione,
una proroga dei termini per la presentazione delle controdeduzioni e
repliche,
da trasmettersi via e-mail all’indirizzo svp@crdd.it ed alla
controparte.
In data 25
marzo 2004
la ricorrente provvedeva quindi alla trasmissione delle controdeduzioni
all’indirizzo internet sopra indicato ed il successivo 29 marzo 2004
pervenivano
le repliche della Tips s.r.l.
Queste ultime,
peraltro,
contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza, non venivano inviate
alla
ricorrente.
Allegazioni
della ricorrente.
La ricorrente
evidenzia,
innanzitutto, che la locuzione assunta a cuore del nome a dominio
contestato
risulti identico al segno distintivo SFIDE, corrispondente al titolo
dell’omonima
trasmissione televisiva di appartenenza della RAI.
A sostegno del
proprio diritto
al nome a dominio sfide.it, la ricorrente documenta di aver messo in
onda
il programma SFIDE a partire dal 23 dicembre 1998, quindi
anteriormente
alla registrazione del domain name effettuata dalla TIPS S.r.l,
avvenuta
in data 10 marzo 2000.
La RAI documenta
altresì
di aver provveduto a presentare domanda di registrazione nel febbraio
2002
con riferimento al titolo della corrispondente trasmissione televisiva
come marchio nazionale di impresa, di aver presentato domanda di
registrazione
del nominativo "sfide" come marchio comunitario nel marzo 2003, e di
aver
successivamente provveduto alla registrazione dello stesso come marchio
figurativo nell'agosto 2003.
Sostiene la
ricorrente che
il caso di specie debba essere analizzato alla luce dell'art. 21 comma
3 Legge Marchi, che proibisce la registrazione o l'utilizzo da parte di
terzi di segni notori usati in campo artistico.
Difatti, anche se
i nomi
a dominio non vengono previsti espressamente dall'art. 21 l.m, secondo
i principi generali applicati in materia di marchi, è proibito
comunque
utilizzare un segno identico ad un marchio o segno notorio, come invece
avrebbe fatto la società resistente.
Difatti, la
ricorrente
argomenta che benchè abbia depositato domanda di registrazione
per
il marchio SFIDE solo dopo la registrazione del nome a dominio in
questione,
il programma televisivo SFIDE ha conseguito una notorietà presso
il pubblico dei telespettatori già dal 1998, tale da renderlo
opponibile
alla società resistente.
A parere della
ricorrente,
quindi, evocare il nome di tale programma, conferirebbe alla resistente
un indebito vantaggio, potendo essa sfruttare l’attenzione ed il favore
di cui gode presso il pubblico dei telespettatori tale nome.
Qualora poi non
si volesse
applicare al caso di specie la tutela prevista dall'art. 21 l.m.,
sostiene
la ricorrente che il segno SFIDE, per la diffusione del programma
televisivo
e l’apprezzamento che ne è conseguito da parte del pubblico,
avrebbe
ottenuto lo status di marchio di fatto, ed in quanto tale dovrebbe
accedere
in ogni caso alla tutela accordata ai marchi di fatto, ossia di quei
marchi
che possono godere dei medesimi strumenti di tutela accordati ad un
segno
distintivo validamente registrato, seppure solo nei limiti della loro
diffusione
e notorietà.
Quanto
alla mala fede
la società resistente avrebbe sfruttato in modo indebito la
notorietà
del programma televisivo in questione, dirottando i navigatori di
internet
sul sito web contestato, causando danni all’immagine RAI per via del
rischio
di confusione e/o associazione ingenerato tra le attività della
ricorrente e le attività del sito web contestato, dedicate a
sfide
e competizioni con videogiochi.
Ad aggravare la
posizione
della resistente si evidenzierebbe non solo l’indifferenza mostrata
rispetto
alle richieste contenute nella raccomandata a/r del 24 aprile 2003,
nella
quale veniva diffidata dal persistere dalla violazione dei diritti di
esclusiva
della resistente, ma anche la circostanza che nel momento dell’invio
della
predetta lettera, nonostante fossero trascorsi più di tre anni
dalla
registrazione del nome a dominio contestato, non era stato ancora
attivato
il sito web in parola.
Nelle proprie
controdeduzioni
la RAI precisava altresì, in contrasto con quanto affermato
dalla
resistente, che il nome a dominio non potrebbe mai essere considerato
alla
stregua di un marchio di fatto con la conseguente inclinazione ad
essere
utilizzato entro i limiti di impiego anteriori alle domande di
registrazione
presentate per lo stesso fonema da parte della resistente. Se un
marchio
di fatto sussiste, questo deve essere riconosciuto esclusivamente nel
nome
utilizzato dalla Rai per il proprio programma televisivo.
Per le ragioni
sopra esposte,
la RAI chiede pertanto che sia disposta la riassegnazione a suo favore
del nome a dominio in contestazione.
Allegazioni
della resistente.
La resistente, da
parte sua,
nella propria replica sosteneva di aver ottenuto regolarmente
l’assegnazione
del nome a dominio “SFIDE”, in ottemperanza alla regole di naming, in
base
alle quali non è necessario alcun requisito per la registrazione
dei nomi comuni, quali appunto la denominazione “sfide”, utilizzando
tale
nome in rete per identificare un gruppo di giochi multiplayer senza
scopo
di lucro.
Contro le
argomentazioni
presentate dalla ricorrente, in virtù delle quali si vorrebbe
paragonare
il nome a dominio alla figura del marchio e quindi applicare poi ad
esso
la medesima disciplina, la resistente sostiene che un marchio, per
ottenere
tutela deve essere comunque originale e non confondibile, cosi che
possa
conferire a chi lo abbia registrato o a chi ne abbia fatto uso
semplicemente
come marchio di fatto, il diritto di valersene in modo esclusivo per i
prodotti e servizi per i quali è stato impiegato.
Alla luce di
questa premessa,
appurato che il termine “sfide” sia invece parola di uso comune e
generica,
rileva come, in base alla legge italiana (art. 47 e 18 l.m.), esista un
divieto generale riguardo alla registrazione dei marchi con espressioni
generiche.
Inoltre, in
applicazione
delle regole di naming, che prevedono la riassegnazione del nome
contestato
qualora si riscontri la malafede della resistente nella registrazione e
nell’uso del nome a dominio, la Tips rileva come la ricorrente non
abbia
dato prova alcuna della mala fede, poiché non vi è mai
stato,
né risulta provato, che la RAI abbia avuto conseguenze negative
o danni all’immagine a seguito del fatto.
Con riferimento
all’art.
16.7 delle regole di naming, la resistente infatti non risulta avere
avuto
intenzione di vendere o comunque trasferire il dominio contestato alla
ricorrente o a terzi al fine di lucrare sulla vicenda in questione; non
sembra inoltre possa ravvisarsi nemmeno la sussistenza di un rapporto
di
concorrenza tra le parti in causa, dal quale si potrebbe desumere la
volontà
della resistente di danneggiare gli affari della concorrente o usurpare
nome e cognome della concorrente.
Nemmeno
può provarsi
la malafede in base al punto d) art. 16.7, come viceversa vorrebbe
prospettare
la RAI, la quale fonderebbe infatti la prova dell’illecito
comportamento
della resistente per il tentativo di agganciamento ad un marchio
rinomato
allo scopo di attirare ingannevolmente dei navigatori sul proprio sito
e trarne quindi vantaggio.
Sostiene la
resistente che
anche quest’ulteriore accusa dovrebbe escludersi in virtù
dell’oggettiva
diversità del campo di utenza, che evita la possibilità
da
parte della Tips di trarre in alcun modo profitto o creare confusione
con
le attività RAI.
Anche l’ultimo
tentativo
della ricorrente di fondare la prova della malafede nell’atteggiamento
asseritamene assunto dalla Tips volto a speculare sulla vendita del
domain
name in questione dovrebbe essere respinto, in quanto nella missiva di
risposta alla raccomandata del 23 aprile 2004, la resistente si
limitava
solo ad invitare a prendere contatto con lo studio al fine di
addivenire
ad un componimento bonario della questione.
Motivi della
decisione.
Il ricorso non
è fondato
e quindi non merita accoglimento, in quanto la ricorrente non ha
dimostrato
e documentato la malafede della resistente ed il proprio diritto al
nome
a dominio in contestazione.
A) Sulla
identità
del nome a dominio con un nome su cui la ricorrente vanta diritti.
La ricorrente si
è
limitata a documentare come il nome a dominio in contestazione sia del
tutto identico al titolo della trasmissione da essa trasmessa dal 1998
sulla rete nazionale, indicando l’avvenuta registrazione del marchio in
data comunque successiva all’assegnazione del nome a dominio alla
resistente.
Peraltro, anche se
il nome
a dominio è identico al nome prescelto dalla ricorrente per la
sua
trasmissione, non sembra potersi affermare che la RAI possa vantare su
di esso un diritto di esclusiva.
La parola "sfide"
è
infatti un nome comune, e la circostanza che sia stato utilizzato come
titolo per una trasmissione televisiva non appare elemento tale da
conferire
alla RAI un diritto di esclusiva, nè sotto il profilo del
diritto
d'autore, nè sotto il profilo della tutela del marchio.
Sotto il primo
profilo, si
osserva che il titolo della trasmissione coincide con un termine
generico
che si limita a richiamarne l'oggetto, sotto il più circoscritto
profilo delle sfide sportive. Dimostrato - come è stato
dimostrato
- che il dominio in contestazione non fa riferimento ad una
trasmissione
televisiva, ma ad altri tipi di sfide (trattandosi di giochi in rete,
ossia
di sfide e competizioni con videogiochi), non si vede che tipo di
diritto
possa vantare la RAI su tale nome comune, che legittimamente la
resistente
ha registrato. Peraltro si può constatare agevolmente che i
navigatori
di internet digitando la parola "sfide" nei portali di ricerca
individuano
per la maggior parte siti web dedicati ad attività di
videogiochi,
piuttosto che ad attività sportive competitive alle quali
è
dedicato il sito web della RAI (che si trova all'indirizzo
www.sfide.rai.it).
Nè un
diritto di esclusiva
può derivare dalla registrazione del marchio, effettuata
peraltro
dalla RAI tre anni dopo la registrazione del nome a dominio da parte
della
TIPS.
Invero, non
risulta che sul
sito corrispondente al dominio in questione la TIPS stia svolgendo
attività
commerciale, sicchè non pare possa applicarsi la disciplina sul
marchio (si richiama in proposito la recente sentenza del Tribunale
civile
di Bergamo 3 marzo 2003 n. 634 - Giorgio Armani s.p.a. contro Luca
Armani,
che ha ben evidenziato come, in considerazione della estrema
varietà
delle situazioni che possono venire in considerazione attraverso lo
strumento
di internet è da escludersi che al dominio possa attribuirsi una
qualificazione unica, dovendosi analizzare la concreta situazione,
pertanto
soltanto quando in ragione del contenuto e della configurazione del
sito
"potrà a ragione, allorché il sito abbia carattere
commerciale,
equipararsi il nome a dominio ad un segno distintivo del tipo marchio
d'impresa").Ma
anche volendo andare di contrario avviso, è più che
dubbio
che il dominio in contestazione possa ritenersi illegittimo. Da un
lato,
infatti, dubbi sorgono sulla legittimità della registrazione di
un marchio costituito da un nome comune, che per di piu' non è
perfettamente
coincidente con il contenuto della trasmissione; dall'altro, anche se
non
è ben chiaro cosa la RAI commercializzi sotto tale marchio e
addirittura
se mai vi abbia commercializzato qualcosa, è evidente che
attraverso
il dominio registrato tre anni prima della registrazione del relativo
marchio
da parte della RAI la resistente può comunque vantare un diritto
di preuso nel settore Internet.
Nè
può ritenersi
che il marchio "sfide", anche se si considerasse quale marchio di
fatto,
possa essere reputato marchio notorio e/o celebre. La relativa
trasmissione
è infatti stata sempre mandata in onda in seconda serata, e non
risulta aver conseguito la notorietà che lascerebbe intendere la
ricorrente.
B) Sul diritto
delle resistente
al nome a dominio in contestazione.
Se da un lato la
RAI non
ha dimostrato di avere un diritto di esclusiva sul nome a dominio
sfide,
dall'altro sono emerse dalla documentazione in atti circostanze che
inducono
a ritenere in capo alla TIPS l'esistenza di un titolo al nome a dominio
in contestazione.
Sono state
infatti provate
dalla resistente due fra le tre circostanze, dimostrata anche una sola
delle quali l'assegnatario si ritiene abbia titolo al nome a dominio in
contestazione.
Risulta infatti
sia che "prima
di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si
è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome
ad esso corrispondente" (art. 16.6.1 delle regole di naming), sia
che
"del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale,
oppure
commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di
violarne il marchio registrato" (art. 16.6.3 delle regole di
naming).
C) Sulla
malafede
del resistente.
Anche se quanto
precede è
di per sè sufficiente alla reiezione del ricorso, val la pena di
osservare che neppure la malafede è stata minimamente dimostrata
dalla RAI, che si è limitata a riportare il fatto che la TIPS
sarebbe
rimasta inerte alle richieste inviategli per ottenere la restituzione
del
nome a dominio nell'aprile 2003.
A prescindere dal
fatto che
un comportamento inerte di per sè non dimostra malafede nel
mantenimento
del nome a dominio, ma, per essere indicativo di tale stato soggettivo,
deve essere accompagnato da altri indizi o comportamenti significativi
in tal senso, basterà osservare che le regole di naming
prevedono
che la malafede debba sussistere anche al momento della registrazione
del
dominio; sicchè anche se il comportamento dedotto dalla RAI
fosse
idoneo a dimostrare la malafede nel mantenimento del nome a dominio
(trattandosi
di mancata reazione ad un lettera di contestazione inviata oltre tre
anni
dopo la registrazione del dominio), non avrebbe alcun rilievo in ordine
alla dimostrazione della malafede della TIPS al momento della
registrazione.
Nè d'altra parte nel sito in contestazione è dato
rinvenire
alcun indizio 'confusorio' con la trasmissione RAI in questione data la
sostanziale diversità di oggetto dell'attività non
commerciale
ivi svolta.
Di conseguenza,
non risulta
dimostrata neppure la malafede nella registrazione e nel mantenimento
del
nome a dominio.
P.Q.M.
Visto l’art. 16.6
delle vigenti
Regole di Naming italiane, non ravvisandosi nel caso di specie i
presupposti
per procedere al trasferimento trasferimento del nomi a dominio
sfide.it
alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., il ricorso viene respinto.
Il nome a dominio
sfide.it
resta pertanto assegnato alla TIPS s.r.l.
La presente
decisione verrà
comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di
cui all'art. 14.5 delle regole di naming.
Roma, 7 aprile
2004
Avv. Emanuela
Quici
.
|