Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
SILHOUETTEDONNA.IT
Ricorrente: Tre D Editoriale
Resistente: Sig. Ronny Schmidt
Collegio (unipersonale): avv. Nicola Adragna
Svolgimento della procedura
Con ricorso
ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 28 dicembre 2012, la Tre D
Editoriale, con sede in Via Lodovico Mancini 5, 20129 Milano, in
persona del suo legale rappresentante Dott. Roberto Zecchini,
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it”
(d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per
l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio
silhouettedonna.it, registrato dal Sig. Ronny Schmidt.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D.
effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il
dominio silhouettedonna.it era stato creato il 19 luglio 2012 ed era
registrato a nome del sig. Ronny Schmidt;
- b) che il
nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era
stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
- c) che
digitando l’indirizzo http://www.silhouettedonna.it si
giungeva ad una pagina web dove compariva una lista di links
sponsorizzati inerenti alla cura del corpo
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la
documentazione per posta, il giorno 9 gennaio 2013 C.R.D.D. inviava il
tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo
risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a
C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il giorno 1 marzo 2013 tornava a C.R.D.D. il plico raccomandato dal
quale si evinceva che il giorno 17 gennaio 2013 le poste ne avevano
tentato la consegna al Resistente ma all’indirizzo indicato
sul database del Registro non risultava alcun Sig. Ronny Schmidt.
Il 5 marzo 2013 C.R.D.D. nominava quale esperto per la decisione l'avv.
Nicola Adragna, che il medesimo giorno accettava l'incarico.
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente Tre D
Editoriale riferisce nel proprio ricorso che fin dal 1994 il marchio
Silhouettedonna contraddistingue l’omonima nota testata
giornalistica diffusa su tutto il territorio nazionale. Inoltre la
ricorrente rammenta che già in una precedente procedura di
riassegnazione le era stato riconosciuto il diritto sul nome a dominio
silhouettedonna.it derivante sia “dal diritto di esclusiva
connesso alla registrazione di identico marchio” sia
“dal diritto d’autore sul titolo della testata
giornalistica”.
La Ricorrente afferma che il Sig. Ronny Schmidt non avrebbe alcun
diritto sul nome a dominio oggetto del reclamo in quanto la Tre D
Editoriale s.r.l. è la sola ad essere legittimata
all’uso del marchio. La registrazione del nome a dominio
silhouettedonna.it sarebbe stata fatta da Resistente esclusivamente per
sfruttare a proprio vantaggio la notorietà della rivista e
presumibilmente per cedere al miglior offerente il nome a dominio.
La Ricorrente infine individua la malafede del Resistente:
1) nel fatto che quest’ultimo
non ha registrato il nome a dominio per offrire servizi in buona fede;
2) nel fatto che il Resistente non
è conosciuto con il nome a dominio registrato
silhouettedonna.it ;
3) nel fatto che il Resistente non sta
facendo alcun legittimo uso del nome a dominio, ma al contrario sfrutta
la notorietà del marchio per promuovere in modo illegittimo
i propri servizi.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione del
Resistente
Il ricorso, inviato da C.R.D.D. per raccomandata a.r. al
Resistente presso l’indirizzo indicato nel DBNA del registro,
non è stato recapitato in quanto il destinatario non risulta
a quell’indirizzo. In tale caso, secondo l’art.
4.4, III comma, lett. c) del regolamento, il ricorso si considera
conosciuto dal registrante dal momento in cui è stata
tentata la consegna della raccomandata; tentativo avvenuto, nel caso di
specie, il 17 gennaio 2013. Da tale data sono decorsi i 25
giorni per le repliche previsti dal regolamento, senza che nulla
pervenisse a C.R.D.D dall’intestatario del dominio.
Motivi
della decisione
Il
Regolamento indica quali condizioni necessarie affinché
possa avvenire il trasferimento del nome a dominio sottoposto a
opposizione, ex art.3.6 del Regolamento:
-
a) che il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale su
cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
- (b)
che l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo
in relazione al dominio oggetto di opposizione;
- (c)
che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.
La
compresenza delle condizioni a) e c) e contemporaneamente la
mancata prova da parte del Resistente di avere diritto o
titolo sul nome a dominio oggetto di opposizione comporta il
trasferimento del dominio al Ricorrente.
Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che il nome a
dominio oggetto di opposizione sia identico alla testata giornalistica
e al marchio registrato dalla Tre D Editoriale s.r.l
silhouette donna. Risulta dunque accertata la sussistenza del primo
requisito.
Per quanto concerne la presenza in capo al Sig. Ronny Schmidt di un
diritto o titolo in riferimento al nome a dominio silhouettedonna.it,
si constata che il Resistente non ne ha fornito alcuna prova
né tantomeno ha depositato alcuna replica difensiva.
Da una ricerca sul web non risulta in alcun modo che il Sig.
Ronny Schmidt, prima di avere notizia dell’opposizione, in
buona fede abbia usato o si sia preparato ad usare il nome a dominio
per una offerta al pubblico di beni e servizi; ne che sia conosciuto
personalmente, o come associazione, o ente commerciale, con il
nome a dominio registrato; ne tantomeno che il Resistente
stia facendo un legittimo uso non commerciale o commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato [ex art. 3.6 lett. d), e), f) del regolamento].
Non emerge quindi alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a
dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo
requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione
del nome a dominio.
Per ciò che attiene alla malafede nella registrazione del
nome a dominio da parte del Sig. Ronny Schmidt, dalla documentazione
prodotta dalla Ricorrente e da una semplice indagine effettuata sul
web, è emerso che all’indirizzo fornito dal
Resistente al database del Registro, Marktstrasse 1, 23968 Gaegelow,
Mecklenburg-Vorpommern (Germany), non risulta alcun Sig. Ronny
Schmidt, bensì il centro commerciale
Mecklenburger.
Inoltre il Sig. Ronny Schmidt risulta essere titolare di
oltre 7000 nomi di dominio , per la maggior parte palesemente
corrispondenti a marchi altrui. Essi appaiono registrati al fine di
sviare l’utenza internet dai legittimi proprietari dei
relativi marchi ed ottenere così guadagni con le
pubblicità pay per click poste sulle home page dei domini
illegittimamente registrati.
L’esistenza di un ben preciso disegno accaparratorio appare
confermato dalle risultanze di una precedente procedura di
riassegnazione, nella quale il nome a dominio in contestazione
(legotecnic.it) risultava registrato dal medesimo Ronny Schmidt (nome
peraltro corrispondente a quello di un noto calciatore tedesco), che
parimenti non risultava esstente all’indirizzo fornito
all’atto della registrazione.
Le circostanze fin qui dedotte si ritengono indicative nella
registrazione e nel mantenimento del dominio in malafede, pertanto
è stato provato anche il terzo elemento richiesto
dall’art. 3.6, I comma del Regolamento, il ricorso deve
ritenersi fondato.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio silhouettedonna.it alla
Tre D Editoriale s.r.l., con sede in Via Lodovico Mancini 5, 20129
Milano
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 18 marzo
2013
Avv. Nicola Adragna
|