Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
SILHOUETTEDONNA.IT

Ricorrente: Tre D Editoriale
Resistente: Sig. Ronny Schmidt
Collegio (unipersonale): avv. Nicola Adragna


Svolgimento della procedura


Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 28 dicembre 2012, la Tre D Editoriale, con sede in Via Lodovico Mancini 5, 20129 Milano, in persona del suo legale rappresentante Dott. Roberto Zecchini, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio silhouettedonna.it, registrato dal Sig. Ronny Schmidt.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio silhouettedonna.it era stato creato il 19 luglio 2012 ed era registrato a nome del sig. Ronny Schmidt;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.silhouettedonna.it si giungeva ad una pagina web dove compariva una lista di links sponsorizzati inerenti alla cura del corpo
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, il giorno 9 gennaio 2013 C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il giorno 1 marzo 2013 tornava a C.R.D.D. il plico raccomandato dal quale si evinceva che il giorno 17 gennaio 2013 le poste ne avevano tentato la consegna al Resistente ma all’indirizzo indicato sul database del Registro non risultava alcun Sig. Ronny Schmidt.

Il 5 marzo 2013 C.R.D.D. nominava quale esperto per la decisione l'avv. Nicola Adragna, che il medesimo giorno accettava l'incarico.


Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente Tre D Editoriale riferisce nel proprio ricorso che fin dal 1994 il marchio Silhouettedonna contraddistingue l’omonima nota testata giornalistica diffusa su tutto il territorio nazionale. Inoltre la ricorrente rammenta che già in una precedente procedura di riassegnazione le era stato riconosciuto il diritto sul nome a dominio silhouettedonna.it derivante sia “dal diritto di esclusiva connesso alla registrazione di identico marchio” sia “dal diritto d’autore sul titolo della testata giornalistica”. 

La Ricorrente afferma che il Sig. Ronny Schmidt non avrebbe alcun diritto sul nome a dominio oggetto del reclamo in quanto la Tre D Editoriale s.r.l. è la sola ad essere legittimata all’uso del marchio. La registrazione del nome a dominio silhouettedonna.it sarebbe stata fatta da Resistente esclusivamente per sfruttare a proprio vantaggio la notorietà della rivista e presumibilmente per cedere al miglior offerente il nome a dominio.
 
La Ricorrente infine individua la malafede del Resistente:
1)    nel fatto che quest’ultimo non ha registrato il nome a dominio per offrire servizi in buona fede;
2)    nel fatto che il Resistente non è conosciuto con il nome a dominio registrato silhouettedonna.it ;
3)    nel fatto che il Resistente non sta facendo alcun legittimo uso del nome a dominio, ma al contrario sfrutta la notorietà del marchio per promuovere in modo illegittimo i propri servizi.
 
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione del Resistente

Il ricorso, inviato da C.R.D.D.  per raccomandata a.r. al Resistente presso l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, non è stato recapitato in quanto il destinatario non risulta a quell’indirizzo. In tale caso, secondo l’art. 4.4, III comma, lett. c) del regolamento, il ricorso si considera conosciuto dal registrante dal momento in cui è stata tentata la consegna della raccomandata; tentativo avvenuto, nel caso di specie, il 17 gennaio 2013.  Da tale data sono decorsi i 25 giorni per le repliche previsti dal regolamento, senza che nulla pervenisse a C.R.D.D dall’intestatario del dominio.

Motivi della decisione

Il Regolamento indica quali condizioni necessarie affinché possa avvenire il trasferimento del nome a dominio sottoposto a opposizione, ex art.3.6 del Regolamento:
  •   a) che il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
  •  (b) che l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio oggetto di opposizione;
  •  (c)  che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.
La compresenza delle condizioni a) e c)  e contemporaneamente la mancata prova da parte  del Resistente di avere diritto o titolo sul nome a dominio oggetto di opposizione comporta il trasferimento del dominio al Ricorrente.

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che il nome a dominio oggetto di opposizione sia identico alla testata giornalistica e al marchio registrato dalla Tre D Editoriale s.r.l  silhouette donna. Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
 
Per quanto concerne la presenza in capo al Sig. Ronny Schmidt di un diritto o titolo in riferimento al nome a dominio silhouettedonna.it, si constata che il Resistente non ne ha fornito alcuna prova né tantomeno ha depositato alcuna replica difensiva.

Da una ricerca sul web non risulta in alcun modo che il  Sig. Ronny Schmidt, prima di avere notizia dell’opposizione, in buona fede abbia usato o si sia preparato ad usare il nome a dominio per una offerta al pubblico di beni e servizi; ne che sia conosciuto personalmente, o come associazione, o ente commerciale, con il nome  a dominio registrato; ne tantomeno che il Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale o commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato [ex art. 3.6 lett. d), e), f) del regolamento]. Non emerge quindi alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.

Per ciò che attiene alla malafede nella registrazione del nome a dominio da parte del Sig. Ronny Schmidt, dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente e da una semplice indagine effettuata sul web, è emerso che all’indirizzo fornito dal Resistente al database del Registro, Marktstrasse 1, 23968 Gaegelow, Mecklenburg-Vorpommern (Germany), non risulta alcun Sig. Ronny Schmidt,  bensì  il centro commerciale Mecklenburger.

 Inoltre il Sig. Ronny Schmidt risulta essere titolare di oltre 7000 nomi di dominio , per la maggior parte palesemente corrispondenti a marchi altrui. Essi appaiono registrati al fine di sviare l’utenza internet dai legittimi proprietari dei relativi marchi ed ottenere così guadagni con le pubblicità pay per click poste sulle home page dei domini illegittimamente registrati.

L’esistenza di un ben preciso disegno accaparratorio appare confermato dalle risultanze di una precedente procedura di riassegnazione, nella quale il nome a dominio in contestazione (legotecnic.it) risultava registrato dal medesimo Ronny Schmidt (nome peraltro corrispondente a quello di un noto calciatore tedesco), che parimenti non risultava esstente all’indirizzo fornito all’atto della registrazione.

Le circostanze fin qui dedotte si ritengono  indicative nella registrazione e nel mantenimento del dominio in malafede, pertanto è stato provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio silhouettedonna.it alla Tre D Editoriale s.r.l., con sede in Via Lodovico Mancini 5, 20129 Milano

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 18 marzo 2013                                                                  
        
Avv. Nicola Adragna



 
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