Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
SNAICASINO.IT
Ricorrente: SNAI S.p.A. (Avv. Prof. Alessandro del Ninno)
Resistente: Tony Lentino - Instra Domain Directors B.V.
Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo Fogliani
Svolgimento della
procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 27 novembre 2013 la
società SNAI S.p.A. con sede legale in Via L. Boccherini
n. 39 - 55016 - Porcari (LU) in persona del Dr. Giorgio Sandi,
rappresentata e difesa nella presente procedura dall’Avv. Prof.
Alessandro del Ninno, giusta delega in calce al ricorso, introduceva
una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio snaicasino.it registrato
dal Sig. Tony Lentino della società Instra Domain Directors B.V.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- • che
il dominio snaicasino.it era stato creato il 28 gennaio 2008 ed era
registrato a nome del Sig. Tony Lentino della
società Instra Domain Directors B.V.;
- • che il nome
a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata
registrata sul whois del Registro nel quale risultava lo stato di
“ok /challenged”;
- • che
digitando l’indirizzo http://www.snaicasino.it si giungeva ad una
pagina di ‘parcheggio’ del Registrar Europe Registry nella
quale compariva la scritta “Domain Parked with Europe
Registry”.
Ricevuto il ricorso e la
documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al
Registro, il 12 dicembre 2013 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione
alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante
dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le
proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Non ricevendo alcuna
notizia della spedizione che attestasse il perfezionamento della
consegna del reclamo al Resistente, il giorno 12 marzo 2014 C.R.D.D.
effettuava una nuova spedizione con il corriere DHL che il giorno
seguente recapitava il plico al destinatario.
Il termine per il deposito di memorie a favore della Resistente
trascorreva il 7 aprile 2014 senza che nulla pervenisse a C.R.D.D.;
pertanto, veniva nominato quale esperto l’Avv. Enzo Fogliani,
che l’11 aprile accettava l’incarico.
Posizione delle parti
Il
Ricorso è presentato dalla SNAI S.p.A., società fondata
nel 1990. La ricorrente afferma e di essere società ampiamente
conosciuta sia in Italia che all’estero e, con oltre 4.000 punti
di accettazione scommesse, di essere tra più operatori
importanti di scommesse presenti sul mercato. Proprietaria di diversi
ippodromi, oltre che concessionaria di Stato per il collegamento
degli apparecchi “new slot” e “videolottery”,
SNAI S.p.A offre altresì tecnologie e servizi per sale Bingo e
per la gestione del sistema telematico per la trasmissione dei dati on
line, via cavo e via satellite.
La Ricorrente
rileva che il nome a dominio contestato è tale da generare
confusione tra gli utenti di internet in quanto include totalmente il
marchio registrato dalla Ricorrente e risulta equivoco anche rispetto
alla sua stessa denominazione sociale. La Ricorrente non ha mai
autorizzato la Resistente ad utilizzare il marchio SNAI; pertanto la
registrazione e l’utilizzo del nome a dominio snaicasino.it
costituirebbero una violazione dei diritti sui marchi della SNAI.
Secondo la Ricorrente
sussisterebbe malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome
a dominio oggetto di opposizione sia per l’inesistenza di una
corrispondenza tra il nome a dominio opposto e la denominazione della
Resistente, sia perché l’utente digitando
l’indirizzo www.snaicasino.it viene sviato al sito della Instra
Domain, apportando quindi un indebito vantaggio alla
registrante con uno sfruttamento della popolarità del
marchio SNAI.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio snaicasino.it.
La Resistente non ha prodotto alcuna replica.
Motivi
della decisione
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita
accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
A ) Identità o confondibilità del nome
Il nome a dominio oggetto di opposizione oltre che contenere
integralmente il marchio SNAI registrato dalla Ricorrente ,
risulta confondibile con la stessa denominazione sociale.
Pertanto il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento appare soddisfatto.
B) Diritti o interessi legittimi della Resistente
La Resistente non ha depositato alcuna memoria difensiva che potesse
provare l’esistenza di un proprio concorrente diritto o titolo
sul nome a dominio contestato.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il
resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad
usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per
l’offerta al pubblico di beni e servizi”;
b) non risulta che “il
resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non ha registrato il relativo marchio”;
c) si deve escludere la circostanza che “il
resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente
o di violarne il marchio registrato”.
Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito
richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
C) Registrazione ed uso del dominio in malafede
Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio,
si deve rilevare che la Resistente Instra Domain Directors B.V è
stata già parte Resistente di un’altra procedura di
riassegnazione per un dominio analogo al presente, ossia
casinosnai.it, e anche in quell’occasione non emerse alcun
diritto della Resistente sul nome SNAI ma al contrario si è
accertato la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a
dominio contestato. Tale circostanza dimostra non solo che la
registrazione del nome a dominio snaicasino.it è stata compiuta
con piena conoscenza dei diritti della SNAI S.p.a., ma
soprattutto dimostra l’esistenza di un più ampio disegno
accaparratorio che ha come unico scopo quello di sfruttare la
notorietà del marchio SNAI per trarne un indebito vantaggio, e
quello di impedire alla Ricorrente l’utilizzo del nome a dominio
stesso.
Si pertanto ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia nella
registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso
pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio snaicasino.it
alla società SNAI S.p.A. con sede legale in Via L.
Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari (LU). La presente decisione
sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di
sua competenza.
Sorengo, 19 aprile 2014
Enzo Fogliani
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