Procedura di riassegnazione del nome a dominio
sonepar.it

 Ricorrente: Sonepar Italia S.p.A. (avv. Vincenzo Stella, dott. Stefano Rossini)
Resistente: Maria Soddu
Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail in data 23 gennaio 2007 la Sonepar Italia S.p.A., con sede legale a Padova, Riviera Maestri del Lavoro n. 24, c.a.p. 35127 in persona del legale rappresentante dott. Lorenzo Geotti, rappresentata nella presente procedura dall’avv. Vincenzo Stella e dal dott. Stefano Rossini, domiciliati a tal fine, giusta delega in calce al ricorso, in Udine, presso la sede di Kognitor S.r.l., Viale Venezia n. 144, c.a.p. 33100, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio sonepar.it registrato da Maria Soddu.

C.R.D.D., verificata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio sonepar.it era stato assegnato a Maria Soddu dal 6 aprile 2000;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto a contestazione registrata sul database del Registro in data 25 ottobre 2006;
c) che all'indirizzo www.sonepar.it risultava una pagina web con in alto la scritta “Appunti di viaggio – Sonetti particolareggiati di Soddu Maria”; al centro la scritta “Benvenuti alla mia pagina web – info msoddu@tiscalinet.it”, l’indicazione del numero di visitatori del sito e la scritta “Indice: Ugo Foscolo”; infine, in basso, la scritta “Questo sito è in fase di allestimento”. 

C.R.D.D. inviava  a Maria Soddu comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno  contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia  veniva restituito alla mittente C.R.D.D. in  data 20 febbraio 2007, in quanto all’indirizzo indicato nel database del registro Maria Soddu risultava inesistente.

L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (2 febbraio 2007) e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato al resistente, il 2 marzo 2007 nominava quale saggio il sottoscritto avv. Mario Pisapia, il quale il successivo 4 marzo accettava l'incarico. 

Posizione della parti.

La ricorrente afferma e documenta di essere licenziataria del marchio SONEPAR numero 736078, richiesto il 3 febbraio 2000 e registrato il 27 luglio 2000 e, quindi, anteriormente alla registrazione del dominio contestato (allegato 1 al reclamo). 

La ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe Maria Soddu sul nome oggetto della procedura in quanto, al momento della registrazione del dominio sonepar.it, non era 
(né è tuttora) titolare di un marchio corrispondente, né registrato né tanto meno di fatto e che la stessa lo avrebbe registrato e mantenuto in malafede, in quanto il sito è al momento e da tempo privo di contenuto, realizzandosi dunque la fattispecie di “passive domain holding”.

In base ai suddetti motivi la ricorrente chiede che il nome a dominio oggetto della procedura le venga assegnato.

La resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.

Motivi della decisione.

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) Identità o confondibilità del nome.

In base all'art. 16.6 lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

La ricorrente deduce e documenta che il marchio SONEPAR è un marchio registrato, del quale essa ha il legittimo uso; marchio che è esattamente corrispondente al nome a dominio sonepar.it assegnato a Maria Soddu ed oggetto della presente procedura di riassegnazione..

Il presente Collegio ritiene dunque che la ricorrente abbia dimostrato che il nome a dominio contestato è identico ad un nome su cui la stessa vanta dei diritti. Si ritiene dunque soddisfatto il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio ex  art. 16.6, lettera a) del Regolamento.

b) diritti o interessi legittimi del resistente.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome "sonepar" e la confondibilità con esso del nome a dominio in contestazione.

Sarebbe dunque spettato alla resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio oppure provare una delle circostanze ex art. 16.6, punti 1, 2, 3 del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 16.6, II co. del Regolamento).

 Non avendo tuttavia la resistente controdedotto alcunché al ricorso, il presente Collegio ha proceduto a verificare d'ufficio la sussistenza in capo a Maria Soddu di un tale diritto, mediante la documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete internet. 

Da tale accertamento:
a) non risulta alcun elemento che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6, II co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”, in quanto nel sito da esso registrato il resistente è sempre indicato come Maria Soddu;
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto nel caso di specie si tratta di un sito in costruzione.

Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio sia soddisfatto.

c) registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

Sussiste anche il requisito della malafede,  essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Anzitutto il nome sonepar.it non è mai stato utilizzato dalla attuale assegnataria. A tutt'oggi, digitando l'indirizzo http://www.sonepar.it appare una pagina in costruzione. Come pacifico nella giurisprudenza della procedura di riassegnazione, la detenzione passiva di una registrazione (passive holding) deve essere considerata come elemento dal quale desumere la malafede del resistente, in quanto da ciò si può dedurre che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfuttare la notorietà del nome.

Altro elemento da cui dedurre la malafede si rinviene nella indicazione al Registro, al momento della registrazione, di un nome o di un indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile. 

Si deve dunque ritenere sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
 

P.Q.M.

si dispone la riassegnazione del nome a dominio sonepar.it alla Sonepar Italia S.p.A., con sede legale in Riviera Maestri del Lavoro n. 24, 35127, Padova.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 19 marzo 2007.

Avv. Mario Pisapia
 




 

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