Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
sonepar.it
Ricorrente: Sonepar Italia S.p.A.
(avv. Vincenzo Stella, dott. Stefano Rossini)
Resistente: Maria Soddu
Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail in data
23 gennaio 2007 la Sonepar Italia S.p.A., con sede legale a Padova, Riviera
Maestri del Lavoro n. 24, c.a.p. 35127 in persona del legale rappresentante
dott. Lorenzo Geotti, rappresentata nella presente procedura dall’avv.
Vincenzo Stella e dal dott. Stefano Rossini, domiciliati a tal fine, giusta
delega in calce al ricorso, in Udine, presso la sede di Kognitor S.r.l.,
Viale Venezia n. 144, c.a.p. 33100, introduceva una procedura di riassegnazione
ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a
dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento
a suo nome del dominio sonepar.it registrato da Maria Soddu.
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio sonepar.it era stato
assegnato a Maria Soddu dal 6 aprile 2000;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto
a contestazione registrata sul database del Registro in data 25 ottobre
2006;
c) che all'indirizzo www.sonepar.it risultava
una pagina web con in alto la scritta “Appunti di viaggio – Sonetti particolareggiati
di Soddu Maria”; al centro la scritta “Benvenuti alla mia pagina web –
info msoddu@tiscalinet.it”, l’indicazione del numero di visitatori del
sito e la scritta “Indice: Ugo Foscolo”; infine, in basso, la scritta “Questo
sito è in fase di allestimento”.
C.R.D.D. inviava a Maria Soddu comunicazione
del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database
del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno
contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con
l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D.
in data 20 febbraio 2007, in quanto all’indirizzo indicato nel database
del registro Maria Soddu risultava inesistente.
L'inizio della procedura deve quindi considerarsi
coincidente con la data nella quale le poste hanno inutilmente tentato
la consegna del plico raccomandato (2 febbraio 2007) e da tale data è
quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche.
Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione
dalle poste il plico inviato al resistente, il 2 marzo 2007 nominava quale
saggio il sottoscritto avv. Mario Pisapia, il quale il successivo 4 marzo
accettava l'incarico.
Posizione della parti.
La ricorrente afferma e documenta di essere
licenziataria del marchio SONEPAR numero 736078, richiesto il 3 febbraio
2000 e registrato il 27 luglio 2000 e, quindi, anteriormente alla registrazione
del dominio contestato (allegato 1 al reclamo).
La ricorrente sostiene poi che nessun diritto
avrebbe Maria Soddu sul nome oggetto della procedura in quanto, al momento
della registrazione del dominio sonepar.it, non era
(né è tuttora) titolare
di un marchio corrispondente, né registrato né tanto meno
di fatto e che la stessa lo avrebbe registrato e mantenuto in malafede,
in quanto il sito è al momento e da tempo privo di contenuto, realizzandosi
dunque la fattispecie di “passive domain holding”.
In base ai suddetti motivi la ricorrente
chiede che il nome a dominio oggetto della procedura le venga assegnato.
La resistente non ha fatto pervenire nulla
entro i termini previsti.
Motivi della decisione.
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati
e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti
tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
a) Identità o confondibilità
del nome.
In base all'art. 16.6 lettera a) del Regolamento,
affinché si possa riscontrare il requisito della identità
o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale
da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta
diritti, o al proprio nome e cognome”.
La ricorrente deduce e documenta che il
marchio SONEPAR è un marchio registrato, del quale essa ha il legittimo
uso; marchio che è esattamente corrispondente al nome a dominio
sonepar.it assegnato a Maria Soddu ed oggetto della presente procedura
di riassegnazione..
Il presente Collegio ritiene dunque che
la ricorrente abbia dimostrato che il nome a dominio contestato è
identico ad un nome su cui la stessa vanta dei diritti. Si ritiene dunque
soddisfatto il requisito della identità o confondibilità
del nome a dominio ex art. 16.6, lettera a) del Regolamento.
b) diritti o interessi legittimi del
resistente.
Con riferimento al secondo dei requisiti
richiesti, occorre sottolineare che la ricorrente ha provato un proprio
diritto sul nome "sonepar" e la confondibilità con esso del nome
a dominio in contestazione.
Sarebbe dunque spettato alla resistente
dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio oppure
provare una delle circostanze ex art. 16.6, punti 1, 2, 3 del Regolamento
dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza
di tale concorrente diritto o titolo (art. 16.6, II co. del Regolamento).
Non avendo tuttavia la resistente
controdedotto alcunché al ricorso, il presente Collegio ha proceduto
a verificare d'ufficio la sussistenza in capo a Maria Soddu di un tale
diritto, mediante la documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile
sulla rete internet.
Da tale accertamento:
a) non risulta alcun elemento che dimostri
che “il resistente, prima di aver avuto notizia della contestazione, abbia
usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un
nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di
beni e servizi” (art. 16.6, II co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia
conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il
nome corrispondente al nome a dominio registrato”, in quanto nel sito da
esso registrato il resistente è sempre indicato come Maria Soddu;
c) si deve escludere la circostanza che
“il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale
senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato”, in quanto nel caso di specie si tratta di un sito
in costruzione.
Si ritiene pertanto che anche il secondo
requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del
nome a dominio sia soddisfatto.
c) registrazione e uso del nome a dominio
in malafede.
Sussiste anche il requisito della malafede,
essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il
Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio.
Anzitutto il nome sonepar.it non è
mai stato utilizzato dalla attuale assegnataria. A tutt'oggi, digitando
l'indirizzo http://www.sonepar.it appare una pagina in costruzione. Come
pacifico nella giurisprudenza della procedura di riassegnazione, la detenzione
passiva di una registrazione (passive holding) deve essere considerata
come elemento dal quale desumere la malafede del resistente, in quanto
da ciò si può dedurre che il dominio sia stato registrato
al solo scopo di rivenderlo e/o di sfuttare la notorietà del nome.
Altro elemento da cui dedurre la malafede
si rinviene nella indicazione al Registro, al momento della registrazione,
di un nome o di un indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile.
Si deve dunque ritenere sussistente anche
la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in
contestazione.
P.Q.M.
si dispone la riassegnazione del nome a
dominio sonepar.it alla Sonepar Italia S.p.A., con sede legale in Riviera
Maestri del Lavoro n. 24, 35127, Padova.
La presente decisione sarà comunicata
al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 19 marzo 2007.
Avv. Mario Pisapia
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