Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.
 
Procedura di riassegnazione del nome a dominio
stellaartois.it

Ricorrente: Interbrew S.A. (avv. ti Donatella De Rosa e Marco Venturello )
Resistente: Garau s.r.l., in persona di Casu Gianfranco
Collegio (unipersonale): avv. Nicola Adragna

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 13 dicembre 2002 la Interbrew S.A., con sede legale in Grand'Place 1, B-1000 Bruxelles (Belgio), rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella De Rosa e Marco Venturello, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio stellaartois.it, registrato dalla Garau S.r.l., con sede legale in Sestu (Ca), Strada Provinciale Elmas-Sestu, KM. 2,600.

In data 16 dicembre 2002 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonchè la pagina web risultante all'indirizzo www.stellaartois.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:

- che il dominio stellaartois.it risultava assegnato alla Garau S.r.l. dal 27 dicembre 1999;
- che il dominio stellaartois.it era stato sottoposto a contestazione il 4 dicembre 2002;
- che all'indirizzo www.stellaartois.it risultava una pagina bianca.

In data 19 dicembre 2002 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della Crdd verificava nuovamente la pagina web all'indirizzo www.stellaartois.it. Verificata la regolarità del ricorso,  in data 20 dicembre 2002 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla Garau S.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. L’e-mail inviata all’indirizzo postmaster@stellaartois.it ritornava indietro per inesistenza di tale casella postale. 

Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata il ricorso risultava pervenuto alla Garau S.r.l. in data 13 gennaio 2003; e da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

Nulla essendo pervenuto in tale termine, la Crdd designava con lettera del 11 febbraio 2003 quale saggio il sottoscritto avv. Nicola Adragna, il quale accettava l'incarico in data 13 febbraio 2003.

Fatto

Espone e documenta la ricorrente Interbrew  S.A. di essere una delle più antiche società al mondo nel settore della produzione e commercializzazione della birra e di operare attualmente in 20 Paesi, sia europei che extraeuropei. Fra i marchi celebri nel mondo della birra di cui è titolare, il marchio "STELLA ARTOIS", risalente addirittura al 1717.

La ricorrente documenta di essere titolare dei seguenti marchi denomitavi “Stella Artois”:
· Marchio comunitario n. 138644, del 27 agosto 1998, classe 32 per birre;
· Marchio internazionale n. 442.369, del 14 dicembre 1978, esteso anche all'Italia, classe 32 per birre;
· Marchio internazionale n. 146.041, del 27 marzo 1950, esteso anche all'Italia, classe 32 per birre.

 Documenta inoltre di essere titolare dei seguenti altri marchi, composti in cui è presente anche l'espressione "STELLA ARTOIS", che costituisce il cuore del segno:
· Marchio internazionale n. 420.370, del 31 dicembre 1975, esteso anche all'Italia, classe 32 per birre;
· Marchio internazionale n. 564.085, del 5 dicembre 1990, esteso anche all'Italia, classi 32 e 33;
· Marchio internazionale n. 395.520, del 20 dicembre 1972, esteso anche all'Italia, classi 5 e 32;
· Marchio internazionale n. 395.523, del 20 dicembre 1972, esteso anche all'Italia, classi 16, 21 e 32;
· Marchio internazionale n. 431.579, del 7 luglio 1977, esteso anche all'Italia, classe 32 per birre;
· Marchio internazionale n. 406.367, del 4 aprile 1974, esteso anche all'Italia, classi 16, 32 e 33;
· Marchio internazionale n. 719.759, dell'11 agosto 1999, esteso anche all'Italia, classe 32 per birre;.
· Marchio internazionale n. 576271, del 13 agosto 1991, esteso anche all'Italia, classe 32; 

  Sulla base di tali registrazioni e dell’uso che ne è stato fatto, la ricorrente afferma che il marchio Stella Artois è marchio notorio, del quale la Garau s.r.l. non poteva ignorare l’esistenza. Tanto più che – continua la ricorrente – la resistente Garau S.r.l. sarebbe società che opera nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di bevande tra cui la birra. La registrazione del  nome di dominio www.stellaartois.it costituirebbe,  secondo la ricorrente, un tentativo della Garau S.r.l. di sfruttare la notorietà del segno distintivo "Stella Artois" per promuovere la propria attività di commercializzazione di bevande. Ciò costituirebbe una violazione, in palese malafede, dei diritti di parte ricorrente sul proprio marchio registrato "Stella Artois", dando luogo ad un'ipotesi di contraffazione secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore, ed in particolare dal R.D. 21 giugno 1942, n. 929, nonché dal Regolamento n. 40/94/CE del Consiglio istitutivo del marchio comunitario.

Inoltre, in relazione alla malafede, la ricorrente segnala che la resistente Garau si è già resa in passato protagonista di registrazioni di domini sui cui nomi non aveva alcun diritto (fortevillage.it). Segnala inoltre che il dominio sarebbe inutilizzato sin dal momento della sua registrazione. 

Conclude quindi la ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio.

La resistente, da parte sua, non ha depositato alcunchè in replica al ricorso.

Motivi della decisione

1) identità  del nome. 

Per quanto riguarda l'art. 16.6 (a) delle regole di naming, è evidente  che il nome a dominio stellaartois.it è identico ai vari marchi registrati ben da prima che il nome a dominio fosse registrato.  

Si ritiene pertanto soddisfatto dalla ricorrente quanto richiesto dall'art. 16.6 (a).

2) eventuale diritto o titolo del resistente sul nome a domino contestato.

Una volta che il ricorrente abbia provato il proprio diritto al nome a dominio contestato, spetta al resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze dalle quali l'art. 16.6, punti 1, 2 e 3, desume la presunzione juris et de jure dell’esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 16.6 III comma delle regole di naming).

Sul punto, la ricorrente ha documentalmente dimostrato il suo diritto al nome a dominio stellaartois.it, in quanto corrispondente a propri marchi registrati.

La resistente, non essendosi costituita, non ha offerto alcuna prova o documentazione atta a dimostrare l’esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all’utilizzazione del nome a dominio contestato. Ne’ tali prove possono reperirsi agli atti della presente procedura. Ed infatti:
a) Non risulta alcun elemento agli atti del fatto che il resistente,  prima di avere avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi (art. 16.6.1 regole di naming). 
b) Non risulta che il resistente sia “conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato", in quanto, in tutti i siti da esso registrati, il resistente è sempre indicato come Gianfranco Casu (o admin-c della Garau s.r.l.);
c) Si deve escludere la circostanza che il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio, in quanto sul sito risulta una semplice pagina bianca (vuota).

Si ritiene pertanto che anche quanto richiesto dall'art. 16.6 (b) delle regole di naming possa ritenersi soddisfatto.

3) registrazione ed uso in mala fede

In relazione alla malafede del resistente, la ricorrente ha affermato e dimostrato documentalmente sia la propria titolarità, sia la notorietà del marchio Stella Artois e sostiene che il nome a dominio in contestazione sarebbe stato registrato in malafede dal resistente proprio per trarre illegittimo vantaggio dalla notorietà del marchio. Ed invero, stante la notorietà a livello internazionale del marchio Stella Artois (come risulta dalla documentazione in atti), appare del tutto inverosimile che la registrazione di un nome a dominio così specifico sia stata del tutto casuale; tanto più che, risultando la Garau s.r.l. società che si occupa del commercio di bevande, non appare ragionevole ritenere che non fosse a conoscenza della sua esistenza.

Risulta inoltre la circostanza che il sig. Casu ha registrato – personalmente o quale admin – c della Garau s.r.l. -  altri nomi a dominio che non sono in alcun modo riferibili ad una qualche attività svolta dallo stesso, ma  quasi tutti relativi a marchi noti in tutto il mondo.

Anche tali nomi a dominio, peraltro, non risultano utilizzati, apparendovi solo una pagina bianca. Inoltre, per quanto riguarda il nome a dominio in contestazione, non risulta nemmeno esistente l’indirizzo postmaster@stellaartois.it.

Pertanto da quanto sopra evidenziato si desume chiaramente che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati in mala fede, nell’ambito di più vasto disegno accaparratorio che secondo le regole di naming costituisce elemento da cui dedurre la malafede del resistente.

Conclusioni

La domanda della ricorrente si deve ritenere fondata e come tale deve essere accolta

P.Q.M.

 Visti gli Art. 4, 10 e 16 delle vigenti regole di naming italiane, si dispone la riassegnazione del nome a dominio stellaartois.it a favore della Interbrew S.A., con sede legale in Grand’ Place 1, B-1000 Bruxelles (Belgio).

 La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority Italiana per gli adempimenti di cui all’art. 14.5 lettera a) delle regole di naming. 

Roma,  26 febbraio 2003.

Avv. Nicola Adragna                 


 

 


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