Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
SUBITOPRONTO.IT

Ricorrente: Del Duca Editori s.r.l.
 Resistente:Sig. Ferdynand Kiepski
Esperta: Avv. Cristina De Marzi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 6 ottobre 2011, la società Del Duca Editori s.r.l. con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a – Milano 20121, in persona del suo legale rappresentante dott. Luigi Randello, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio subitopronto.it, registrato dal Sig. Ferdynand Kiepski.
                                                                      
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio subitopronto.it era stato creato il 15 luglio 2010 ed era registrato a nome del Sig. Ferdynand Kiepski;  
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.subitopronto.it si giungeva ad una pagina web in cui assieme all’invito all’acquisto del nome a dominio si sponsorizzava una lista di link che rindirizzavano l’utente verso dei siti internet che nulla avevano a che vedere con il nome a dominio in oggetto. Seguendo il link che invitava all’acquisto del dominio, si perveniva ad una pagina della società Sedo, nella quale si era invitati a fare un’offerta per l’acquisto del dominio subitopronto.it.
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate il giorno 27 ottobre 2011 le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il giorno 28 novembre 2011 tornava a C.R.D.D. il plico con l’indicazione che il destinatario era sconosciuto.

Pertanto in data 5 dicembre 2011 C.R.D.D. nominava quale esperto della presente procedura l’ Avv. Cristina De Marzi, che  il giorno seguente  accettava l'incarico.

    1.    Affermazioni della Ricorrente

Nel proprio ricorso introduttivo la Del Duca Editori s.r.l. afferma e documenta di essere fin dal 2002 editrice della testata mensile “Subito Pronto”, e di essere titolare del marchio Subito Pronto dal 18 maggio 2006 (registrazione n. 0001008146 sulla base di domanda di marchio nazionale n. MI2002C008951 depositata il 17 settembre 2002).

La Ricorrente chiede la riassegnazione del nome a dominio contestato, in quanto identico sia al titolo della rivista omonima da essa pubblicata, sia all’identico marchio da essa registrato.

Secondo la Ricorrente, il dominio sarebbe stato registrato e sarebbe mantenuto in malafede dall’attuale assegnatario, che avrebbe l’intento di sfruttare la notorietà del  mensile Subitopronto sia per attirare gli utenti verso i link sponsorizzati sulla pagina web sia per vendere lo stesso nome a dominio. Quest’ultimo è stato infatti registrato otto anni dopo il lancio dell’omonima rivista (che attualmente tira oltre 50.000 copie mensili) da una persona straniera che non appare aver con esso alcun plausibile collegamento.
 
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

    2.    Posizione del Resistente

L’assegnatario del nome a dominio, cui il ricorso deve considerarsi conosciuto ai sensi dell’art. 4.4 lettera c) del Regolamento, non ha fatto pervenire repliche.

Motivi della decisione

    a)    Identità o confondibilità del nome

È indubbio che il nome a dominio subitopronto.it assegnato al Sig. Ferdynand Kiepski è esattamente identico al marchio e al mensile stampato dalla Ricorrente.

Risulta dunque accertata la sussistenza del requisito per la riassegnazione di cui all’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
 
    b) Diritto o titolo dell’assegnatario sul dominio.

L’assegnatario del dominio non ha dedotto - né risulta agli atti o da quanto reperibile su internet - alcun elemento dal quale dedurre, ex art. 3.6 del Regolamento, l’esistenza di un diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

    c) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio.

La malafede nella registrazione e nell’uso del dominio è provata dal fatto che sull’unica pagina web presente nel dominio si trovano link pubblicitari “pay per click” e l’invito all’acquisto del nome a dominio.

L’attuale assegnatario appare essere uno straniero domiciliato all’estero, che non ha alcun plausibile collegamento con il nome a dominio prescelto. La registrazione di un nome a dominio identico alla testata ed al marchio registrato della Ricorrente non appare quindi casuale, ma specificamente volta ad indirizzare l’utenza internet sul sito avente il nome del mensile della ricorrente, nella speranza che utenza così sviata acceda ai link sponsorizzati nella pagina web del sito, generando così profitti “pay per click”.

Al contempo, la registrazione del dominio il cui unico scopo è generare profitti “pay per click” configura una ipotesi di passive holding, che pacificamente costituisce circostanza indicativa della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Si ritiene pertanto sussistente la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio“www.subitopronto.it” alla Del Duca Editori s.r.l., con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a – Milano 20121

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 20 dicembre 2011

Avv. Cristina De Marzi



 
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