Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
USERBOT.IT

Ricorrente: Userbot S.r.l. (Avv. Prof. Guido Scorza)
Resistente:  sig. Nicolò Magnanini (Avv. Roberto Gullini)
Collegio: Avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi, avv. Alessandro Nicotra, avv. Raffaele Sperati (presidente)


Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 14 febbraio 2019, la Userbot S.r.l. con sede legale in Via Vincenzo Monti n. 79/2, 20145 Milano (MI), rappresentata dall’Avv. Prof. Guido Scorza, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio userbot.it registrato dal sig. Nicolò Magnanini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Roberto Gullini, sito in via Mascheraio n. 7, 44121 Ferrara (FE).
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio userbot.it era stato creato il 5 aprile 2017 ed era stato registrato originariamente a nome della società Genesys Informatica S.r.l. e, a partire dal 29 maggio 2018, a nome del sig. Nicolò Magnanini;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok/challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.userbot.it si accedeva ad un sito internet dedicato ad una trattoria bolognese, la “Trattoria Della Salute”.
C.R.D.D. chiedeva i dati del sig. Nicolò Magnanini al Registro, il quale in data 18 febbraio 2019 comunicava che il dominio in questione risultava registrato dal sig. Nicolò Magnanini, via Frassinara, 3, Correggio (42015 – RE). A tale indirizzo pertanto, in data 19 febbraio 2019, C.R.D.D. spediva per raccomandata ricorso e documentazione, con l’invito al sig. Nicolò Magnanini a far pervenire le proprie repliche a C.r.d.d. entro 25 giorni dal ricevimento del ricorso.

Successivamente, poste italiane restituiva a C.R.D.D. ricevuta di ritorno dalla quale risultava che il plico contenente il ricorso era stato ricevuto dal sig. Nicolò Magnanini in data 28 febbraio 2019.
 
Il 24 marzo 2019, entro i termini previsti dal Regolamento, faceva pervenire le proprie repliche il sig. Nicolò Magnanini, rappresentato e difeso nella presente procedura dall’Avv. Roberto Gullini e domiciliato presso lo studio di questi sito in via Mascheraio n. 7, 44121 Ferrara (FE).

Il 26 marzo 2019 C.R.D.D. incaricava della decisione gli avvocati Andrea Sirotti Gaudenzi, Alessandro Nicotra e Raffaele Sperati i quale accettavano l’incarico e sceglievano quale Presidente del Collegio arbitrale l’avv. Raffaele Sperati. Il Collegio, vista la richiesta della Ricorrente di depositare controdeduzioni, concedeva a tal fine termine al Ricorrente fino al 18 aprile 2019  ed al Resistente termine per controdedurre sino al 7 maggio 2019.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è una società operante nel settore dello sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni software basate sulla intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico (machine learning) nell’ambito del servizio clienti (customer service), dello sviluppo di software di applicazioni apple e android e di applicativi per social network, nonché della realizzazione di siti internet e manutenzione di software e di sistemi di basi dati.

Secondo quanto esposto e documentato dalla Ricorrente, la Userbot S.r.l. è stata costituita nell’agosto 2017, in epoca anteriore alla registrazione da parte del Resistente del nome a dominio in questione, avvenuta il 29 maggio 2018. Parimenti documentata dalla Ricorrente è la circostanza della sua operatività sul mercato e della propria notorietà tra i media specializzati sin dal 2016, ossia ben prima della sua costituzione e questo grazie al marchio di fatto “userbot”, successivamente registrato a livello nazionale e comunitario.

Deduce inoltre la Ricorrente di non essere riuscita a procedere alla registrazione del nome a dominio “userbot.it” in quanto esso risultava già registrato da un soggetto con identità oscurata. Attivata la procedura di accesso ai dati del registrante, la società Userbot S.r.l. veniva a sapere che il nome a dominio contestato risultava assegnato in data 29 maggio 2018 al sig. Nicolò Magnanini, Amministratore Unico della Pigro S.r.l., società operante nel medesimo settore merceologico della Ricorrente.
 
A dire della Ricorrente, la notorietà nazionale - già acquisita a quella data dal marchio di fatto “userbot” - era tale che la registrazione operata il 29.5.2018 dal sig. Magnanini integrava una palese violazione di ogni principio di correttezza commerciale e buona fede. Sostiene inoltre la Ricorrente che la suddetta registrazione – definita quale atto contraffattorio dei diritti relativi al marchio ed alla denominazione sociale della Userbot S.r.l. – aveva come unico fine quello di appropriarsi della notorietà del suddetto segno distintivo e di precludere alla Ricorrente l’utilizzo della propria denominazione e dei propri segni distintivi anche sul web.

A sostegno delle proprie ragioni, la Ricorrente deduce la riconducibilità del nome a dominio in contestazione nell’ambito della categoria dei nomi a dominio “aziendali” soggetti alla disciplina di cui all’art. 22 del Codice della Proprietà Industriale che ne riconosce espressamente la natura distintiva, al pari di altri segni distintivi tipici dell’impresa quali il marchio, la ditta o l’insegna, e fa divieto di adottare domain name uguali o simili all’altrui marchio.

Nel caso in esame, la confondibiltà tra i due segni distintivi sarebbe palese, in quanto il nome a dominio oggetto di contestazione riproduce nella sua totalità il marchio e la denominazione sociale della società Ricorrente. Oltre a ciò, si tratterebbe anche di segni distintivi riconducibili a due imprese operanti nel medesimo settore.

Quanto poi all’assenza di titolo o interesse legittimo del sig. Nicolò Magnanini sul nome a dominio oggetto della presente procedura, la Ricorrente afferma che il dominio de quo è stato registrato dal Resistente in assenza della seppur minima attinenza di tale nome a dominio al suo nome oppure al marchio sotto il quale questi esercita la propria attività commerciale. Documenta,  infatti, la Ricorrente che l’assegnatario del nome a dominio si chiama Nicolò Magnanini e l’attività - peraltro in concorrenza con quella della società ricorrente - da esso esercitata è svolta attraverso la Pigro S.r.l.

Oltre a ciò, la Ricorrente afferma che l’assenza di interesse legittimo del Resistente sul dominio oggetto della presente procedura si desumerebbe anche dalla circostanza che il Resistente non utilizzerebbe il nome di dominio oggetto del procedimento per contraddistinguere la propria attività ma per contraddistinguere - peraltro attraverso un semplice redirect - un’attività di ristorazione.

Quanto alla mala fede nella registrazione del nome a dominio userbot.it da parte del Resistente, la Userbot S.r.l. sostiene che diversi sono i profili che renderebbe evidente tale dato.

Innanzitutto – osserva la Ricorrente - sarebbe indice di malafede il fatto che all’atto della registrazione del nome a dominio contestato il Resistente sarebbe stato perfettamente a conoscenza dei diritti sul marchio - almeno di fatto - da parte della Ricorrente e del suo interesse a usare il marchio ed il nome a dominio contestato. Questo in ragione del documentato successo mediatico di cui aveva goduto sin da subito la Userbot S.r.l. e la sua compagine sociale.

 In secondo luogo, la Userbot S.r.l. documenta che nei mesi antecedenti alla proposizione da parte della Userbot S.r.l. della procedura di opposizione dinanzi al Registro, il Resistente ha utilizzato i segni distintivi della società ricorrente nell’ambito dei servizi di indicizzazione sponsorizzata all’evidente fine di sviare, a proprio vantaggio, il traffico indirizzato alle presenze online della Userbot S.r.l., appropriandosi indebitamente della notorietà di quest’ultima.

La Ricorrente documenta anche che il Resistente ha utilizzato il nome a dominio “userbot.it”  per realizzare un’operazione di redirecting al proprio sito: digitando sulla stringa Google la parola “userbot”, il primo risultato proposto dal motore di ricerca era il sito internet www.pigro.ai  relativo alla Pigro S.r.l. il cui Amministratore Unico è il medesimo Resistente - mentre il sito www.userbot.ai registrato dalla società odierna ricorrente appariva solo successivamente.

La società ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio userbot.it.


Deduzioni del Resistente

Il Resistente, dal canto suo, afferma innanzitutto che la registrazione del dominio userbot.it è avvenuta prima della registrazione del marchio “USERBOT” ad opera della Ricorrente. Infatti, mentre quest’ultima è avvenuta in data 29.6.2018, la registrazione del dominio in oggetto è avvenuta in data 29.5.2018.

Per tali ragioni, secondo il Resistente, al momento della registrazione del dominio in parola, il consumatore/utente non avrebbe potuto essere indotto in confusione rispetto ad un marchio che, al tempo, ancora non esisteva.

Oltre a ciò, quanto alla identità della ragione sociale della Ricorrente con il nome a dominio userbot.it ed alla tutela di tale segno distintivo invocata dalla Ricorrente, il sig. Magnanini contesta la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento adducendo il fatto che il termine “userbot” sarebbe stato ideato in tempi ben precedenti alla costituzione di Userbot S.r.l., essendo un termine ampiamente utilizzato nelle ricerche di settore dell’Artificial Intelligence fin dal 1994.

Deduce inoltre il Resistente che il diritto di esclusiva del marchio vantato dalla Ricorrente non sarebbe degno di tutela per due ordini di ragioni: a) in quanto non dotato di una propria distintività, in quanto riporterebbe pedissequamente gli stessi segni corrispondenti al precedente dominio, ideato dalla società Genesys Informatica S.r.l., attiva sul mercato dal 1983 con servizi informatici e web; b) non beneficerebbe di una notorietà acquisita nel tempo, essendo registrato da troppo poco tempo ed appartenendo ad un settore caratterizzato dall’uso inflazionato del termine, peraltro composto dai termini “USER” e “BOT” come abbreviazione di robot che sarebbero talmente generici da non poter essere considerati identificativi della ricorrente.

A detta del Resistente, dunque, la Ricorrente sarebbe titolare di un marchio debole e per nulla notorio ed in quanto tale inidoneo ad impedire a terzi l'utilizzazione della denominazione “userbot” per descrivere servizi informatici. Deduce inoltre il Resistente che di fatto, Userbot S.r.l. avrebbe proceduto alla registrazione di un segno già oggetto di dominio altrui, salvo vantarne posteriormente una inesistente distintività e notorietà.

Sotto il profilo della confondibilità tra i due segni distintivi, a detta del Resistente non sussisterebbe tale rischio confusorio, in quanto l’attuale titolare del dominio userbot.it non ne avrebbe fatto alcun uso commerciale.

Deduce parimenti il Resistente che la registrazione del dominio contestato non integrerebbe alcun illecito in quanto egli avrebbe acquistato il dominio dal libero mercato, dopo che la precedente titolare (Genesys Informatica S.r.l.) non lo aveva più rinnovato.
 
Quanto alla malafede, il sig. Magnanini afferma infine che la stessa non sussisterebbe in quanto prima dell’acquisizione del dominio userbot.it egli avrebbe atteso un congruo lasso di tempo per dare spazio ad altri eventuali interessati all’acquisizione del dominio.

Conclude pertanto il Resistente pertanto chiedendo il rigetto del ricorso presentato dalla Userbot S.r.l.

Controdeduzioni della Ricorrente

Con le proprie controdeduzioni, la Ricorrente reitera e rafforza le proprie argomentazioni in merito alla malafede che connota la condotta del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del dominio in contestazione. Come indici di tale inequivocabile animus agendi del Resistente, la società ricorrente adduce da un lato la circostanza di essere titolare di una marchio registrato coincidente con il nome a dominio contestato e dall’altro il suo peculiare utilizzo ad opera del Resistente. Deduce, infatti, il Resistente che tale dominio è stato dapprima inutilizzato per essere attualmente utilizzato per contraddistinguere, attraverso redirect, un ristorante bolognese.

Inoltre, la Ricorrente contesta in toto le affermazioni del sig. Magnanini ed adduce, a maggior supporto della propria istanza di riassegnazione, elementi ulteriori utili a comprovare il successo mediatico, l’anteriorità e la notorietà non puramente locale dei propri segni distintivi: denominazione sociale e marchio di fatto.                  

In particolare, la Ricorrente deduce e prova che in epoca antecedente alla registrazione del dominio userbot.it ad opera del Resistente:
  •  l’attuale management della Userbot S.r.l. utilizzava l’espressione “Userbot” per contraddistinguere la propria attività fin dal 2016. Infatti, nel mese di settembre 2016, il Dott. Antonio Giarrusso - attuale amministratore delegato della Userbot S.r.l. - aveva presentato l’attività svolta dalla società ricorrente tra le finaliste della .itCup (conferito proprio dal Registro italiano dei nomi a dominio);
  • l’espressione “Userbot” è stata utilizzata come marchio di fatto per contraddistinguere l’attività oggi svolta dalla società ricorrente, come attestano le copertine delle riviste “Capital” e “Millionaire”, rispettivamente del settembre 2017 e dell’aprile del 2018.
La Resistente insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso e per il conseguente trasferimento del nome a dominio in suo favore.

Ulteriori controdeduzioni del Resistente
 
 Dal canto suo il Resistente insiste nel rilevare l’infondatezza dell’istanza di riassegnazione svolta dalla Userbot S.r.l. A supporto di tale eccezione, il sig. Magnanini deduce che  al momento della creazione del dominio in contestazione non fosse ravvisabile alcun contrasto con una qualsiasi ragione sociale di azienda recante la medesima dicitura del dominio de quo e che tale contrasto non sarebbe ravvisabile nemmeno alla data dell’acquisto del dominio da parte del Resistente in  quanto il marchio “userbot” difettasse della necessaria distintività.

Secondo la prospettazione del Resistente, infatti, il marchio userbot sarebbe debole e per nulla notorio, privo della necessaria notorietà e rinomanza e come tale sarebbe  insuscettibile di beneficiare della tutela oggi richiesta.

Il Resistente contesta anche le affermazioni della Ricorrente circa la sua malafede nell’acquisto e nel mantenimento del dominio uesrbot.it, da egli utilizzato per finalità completamente estranee all’ambito informatico. Afferma, infatti, il Resistente che mediante l’acquisto del dominio in questione egli avrebbe semplicemente e legittimamente colto un’opportunità liberamente accessibile sul libero mercato, non esistendo all’epoca alcun vincolo a favore di terzi titolari di marchi analoghi.

Conclude il Resistente chiedendo il rigetto della domanda di riassegnazione del dominio de quo svolta dalla Userbot S.r.l. in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto. 

Motivi della decisione.

 Anzitutto, in punto di fatto, è da rilevare che risultano assolutamente prive di rilievo le affermazioni del Resistente circa i precedenti passaggi di titolarità del nome a dominio in contestazione. Ciò che conta nella presente procedura è fotografare la situazione del dominio, delle parti e dei loro interessi e diritti al momento dell'assegnazione del dominio all’attuale assegnatario, sig. Nicolò Magnanini.

              Al riguardo, risulta assolutamente provato dalla documentazione agli atti e dalle ricerche svolte ex officio su internet  che:
  • a) la Ricorrente è società costituita il 10 agosto 2017 con il nome di Userbot S.r.l.;
  • b) il marchio di fatto userbot godeva sin dal 2016 di una rilevante distintività e notorietà a livello nazionale;
  • c) il dominio userbot.it è stato assegnato al Resistente il 29 maggio 2018.
1) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente.

L’art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLTD .it, alla lettera a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (“ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

Prive di pregio appaiono anche le deduzioni del Resistente in merito alla genericità dei termini “user” e “bot” contenuti nel nome a dominio oggetto della presente procedura. Ammesso e non concesso che tali considerazioni fossero fondate – ma non lo sono vista la documentata distintività e notorietà della parola risultante dalla loro fusione – non rileverebbe in questa sede. Infatti, alla luce della disposizione di cui all'art. 3.6 del Regolamento, ciò che conta è solo la identità o confondibilità del dominio, essendo esclusa qualsiasi possibilità di contestare in questa sede la nullità o l'illegittimità del marchio.

Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio, sotto il duplice profilo della identità con la denominazione sociale della Ricorrente e di un marchio – inizialmente di fatto - su cui essa vanta diritti di esclusiva.

2) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

L'art. 3.6, lettera b) richiede, fra gli elementi che autorizzano la riassegnazione del dominio in contestazione, il fatto che l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione. 

Il Resistente non ha prodotto alcuna prova di un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio contestato. Ciò, a differenza della Ricorrente che ha prodotto copiosa documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

Inoltre si rileva che il nome del Resistente non ha alcuna connessione con il nome a dominio in contestazione. Né risulta che il Resistente sia conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, né tanto meno che sia stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri segni distintivi.

Gli eventuali aspetti di illegittimità della denominazione sociale della Ricorrente o di nullità del marchio sostenuta dalla Resistente sulla base del fatto che si tratterebbe della composizione di due termini ampiamente utilizzati nel gergo tecnico-informatico, anche ammesso e non concesso fossero fondati, non possono essere esaminati in questa sede, in quanto il nome con cui è stata costituita la società e successivamente il marchio registrato devono considerarsi legittimi in mancanza di provvedimenti giurisdizionali che affermino il contrario.

Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera b) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

3) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Sussiste infine anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente si evince infatti che al momento della registrazione del dominio userbot.it, la società ricorrente era stata già costituita come società da oltre un anno, con nome identico al nome a dominio in contestazione.
         
Una semplice ricerca su internet al momento del passaggio della titolarità del dominio al Resistente avrebbe dunque permesso di verificare l'esistenza di una società di nome Userbot.

Sia dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente che da autonome ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet si evince inoltre che il Resistente ha inizialmente utilizzato l’espressione “Userbot” per promuovere l’attività della propria società operante nel medesimo settore merceologico attraverso un agganciamento sleale a quella della società mentre attualmente il nome a dominio in contestazione  non viene utilizzato per contraddistinguere una qualsiasi risorsa on line del Resistente ma per contraddistinguere - peraltro attraverso un semplice redirect - un’attività di ristorazione.

Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”, lett. b); c); d), ossia
  • 1)    la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente (lett. b);
  • 2)    la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c);
  • 3)    la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico (lett. d) .
Circostanze, ciascuna delle quali autorizza a ritenere la malafede del Resistente.

Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome di dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio userbot.it alla società la Userbot S.r.l. con sede legale in Via Vincenzo Monti n. 79/2, 20145 Milano (MI).

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 16 maggio 2019

Avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi                          Avv. Alessandro Nicotra
                          Avv. Raffaele Sperati (presidente)


 
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