Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
vallesport.it

Ricorrenti: Valle Sport S.p.a. - Valsport S.p.a - Guido Valle (Jacobacci & Partners)
Resistente: Computer Sace S.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Nicola Adragna

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 19 settembre 2001,  la Valle Sport S.p.a. con sede in Padova, Via Flavio Busonera 3, in persona del suo legale rappresentante dott. Guido Valle, la Valsport S.p.a. con sede in Noventa Padovana, via Baviera 11,  in persona del suo legale rappresentante dott. Guido Valle, nonché il dott. Guido Valle in proprio, residente in Padova, Via Flavio Busonera 3, tutti rappresentati dalla Jacobacci & Partners, in persona dei dott. Andrea De Gaspari, Emma Montevecchi, Barbara Saguatti, Stefano Cantaluppi, introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere a favore della Valle Sport S.p.a. il trasferimento del nome a dominio vallesport.it, registrato dalla Computer Sace S.r.l.

In data 20 settembre 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.vallesport.it.

 Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il dominio vallesport.it risultava assegnato alla Computer Sace S.r.l. dal 16 febbraio 2000;
- che il dominio vallesport.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 14 aprile 2000;
- che all'indirizzo www.vallesport.it risultava un sito con la scritta: “Abbiamo registrato il nostro dominio, saremo on-line al più presto”.

In data 20 settembre 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso, lo stesso giorno la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Dalla ricevuta di ritorno risultava che il ricorso era pervenuto alla Computer Sace S.r.l. in data 25 settembre  2001; da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

Non essendo pervenuto nulla nei termini, il 23 ottobre 2001 la Crdd provvedeva a designare quale saggio il sottoscritto avv. Nicola Adragna, il quale accettava l'incarico in data 26 ottobre 2001. 

Allegazioni delle ricorrenti

I ricorrenti affermano e documentano che:
a) Valle Sport s.p.a. è attualmente titolare della registrazione di marchio italiano “VALLE SPORT” n. 548595, di recente rinnovata al n. PDC000061.
b) Valle Sport s.p.a. è inoltre titolare di diritti di esclusiva sulla corrispondente denominazione che è adottata sin dalla data di costituzione della stessa (i.e. 22/12/1970). Per lungo tempo la Valle Sport ha infatti operato come società di fatto prima di essere trasformata in un una società in nome collettivo e quindi, da ultimo, in una società per azioni;
c) Valsport è attualmente titolare della registrazione di rinnovo del marchio italiano “VALSPORT & figura” n. 741900 (ancora formalmente intestata a Vallesport in quanto le pratiche di trascrizione a favore di Valsport sono pendenti). Valsport è altresì titolare di corrispondenti registrazioni di questo marchio in numerosi paesi del mondo (cfr. lo stesso allegato 3 del doc. 2);
d) il dott. Guido Valle, amministratore unico e legale rappresentante delle società ricorrenti, è anche titolare dei diritti connessi al proprio nome civile (Valle) nonché dei diritti derivanti dall’uso ultradecennale che del cognome medesimo in combinazione con la parola SPORT è stato fatto nel commercio.          

Le ricorrenti richiedono la riassegnazione del dominio in capo alla Valle Sport s.p.a. od, in via subordinata, alla Valsport s.p.a.

A supporto della loro richiesta affermano che il nome a dominio www.vallesport.it è identico al marchio italiano VALLE SPORT registrato da Valle Sport, alla denominazione sociale della stessa, alla ditta ed all’insegna utilizzata sin dai primi anni ’30 dalla società di fatto Valle Sport. Inoltre, le ricorrenti sottolineano che il dominio in contestazione è confondibile con il marchio “VALSPORT”, con i corrispondenti nomi a dominio www.valsport.com e www.valsport.it di cui è titolare la Valsport, differendo da questi per sole due lettere, nonché, infine, con il nome di famiglia del dottor Guido Valle.
 
 Per quanto concerne la possibile sussistenza in capo all’intestatario del dominio contestato di un qualche diritto o titolo alla registrazione o all’uso dello stesso, ritengono le ricorrenti che nulla possa far ragionevolmente supporre che il sig. Marzotto e la Sace possano vantare un qualche diritto e titolo legittimo all’utilizzo del nome Vallesport. 
 
 Per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, le ricorrenti evidenziano anzitutto che tanto la Sace quanto il suo legale rappresentante signor Silvano Marzotto sono soggetti aventi sede e residenza in Padova, ed in particolare che la sede della Sace è nella stessa via di uno dei punti vendita storici della Vallesport (Via Venezia 61 contro Via Venezia 59), a due soli numeri civici di distanza. Ritengono quindi le ricorrenti che il sig. Marzotto all’atto di richiedere l’assegnazione del dominio www.vallesport.it non poteva ignorare la sussistenza di altrui e prevalenti diritti all’uso del nome VALLE SPORT, che da decenni e con diffusione locale, nazionale ed internazionale caratterizza l’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso ed al minuto di articoli sportivi di varia natura delle due società ricorrenti di cui è legale rappresentante il dott. Valle.

Osservano inoltre che la presenza nella pagina risultante all’indirizzo www.vallesport.it di banners pubblicitari inseriti dal registrar fa sì che l’attuale titolare del dominio possa conseguire, grazie alla notorietà che il nome VALLE SPORT gode nello specifico settore di competenza, un beneficio economico indiretto sotto forma di corrispettivo per lo sfruttamento del potenziale attrattivo del nome anzidetto da parte del registrar.

 Infine documentano le ricorrenti come il sig. Marzotto, per il tramite della Sace di cui è legale rappresentante, costituisca una presenza ricorrente nel mondo di Internet, essendo titolare oltre che del vallesport.it anche di diverse registrazioni di nomi a dominio che con tutta evidenza spettano ad altri (quali radiodeejay.it, fifa.it, luanaborgia.it). 

Allegazioni della resistente

Da parte sua la resistente, pur essendo stata messa nella possibilità di replicare, non ha fatto pervenire alcunchè nei termini sanciti dall’art. 5 delle Procedure di Riassegnazione.

Motivi della decisione

In via preliminare

La presente procedura è stata introdotta da due società e, personalmente, dal loro comune legale rappresentante. Pur essendo quest’ultimo il comun denominatore, si tratta pur sempre di tre soggetti giuridici distinti, riguardo ai quali, alla luce della pronuncia richiesta, non è assolutamente chiaro il motivo per cui siano tutti insieme intervenuti in giudizio.

Se infatti astrattamente ciascuno di essi potrebbe avere diritto al nome a dominio in contestazione, di fatto ne viene richiesta la riassegnazione ad uno solo dei soggetti ricorrenti; con il risultato che la presenza nel presente procedimento degli altri soggetti appare del tutto superflua, avendo di per se’ stessa la sola società ricorrente a favore della quale e’ richiesta la riassegnazione titolo a richiederla.

Pertanto non possono essere prese in considerazione le deduzioni delle ricorrente che si riferiscano a soggetti diversi da quello a favore del quale e’ stata richiesta la riassegnazione, ossia la Valle Sport s.p.a.

Diritto al nome 

La ricorrente Valle Sport s.p.a. ha dimostrato e documentato i propri diritti sul nome a dominio in contestazione, in quanto tale nome corrisponde alla sua denominazione sociale e all’identico marchio da essa registrato. 

Si ritiene quindi dimostrato il diritto al nome a dominio contestato e dimostrato il requisito di cui all’art. 16.6.a delle regole di naming.

Titolo o legittimo interesse del resistente sul nome a dominio

Avendo la ricorrente ampiamente dimostrato il suo diritto al nome corrispondente al dominio contestato, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o una delle circostanze da cui le regole di naming deducono la presunzione juris et de jure che la resistente stesso abbia titolo al nome a dominio registrato.

Peraltro la resistente, non essendosi costituita nel presente procedimento, non ha offerto alcuna prova o documentazione atta a dimostrare l’esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all’utilizzazione del nome a dominio contestato. Né tali prove possono reperirsi agli atti della presente procedura. Ed infatti:

a)  come richiesto dall’art. 16.6.1 delle regole di naming: non risulta acquisita agli atti alcuna prova idonea a dimostrare che la resistente,  prima di avere avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio in contestazione per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi ; 
b) non risulta che la resistente sia conosciuta personalmente, ovvero come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato;
c)  è da escludere, in quanto non ha trovato alcun riscontro, la circostanza che la resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale, dei nomi a dominio contestati, senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio. Il nome a dominio  è stato ottenuto in assegnazione il 16 febbraio del 2000 e ad oggi non è stato utilizzato per contraddistinguere un vero e proprio sito internet come peraltro dimostra la dicitura “Abbiamo appena registrato il nostro dominio saremo on-line al più presto”. Il perdurare di questa situazione fa supporre che non vi sia affatto un interesse legittimo della titolare dei nomi a dominio ad utilizzarli.

Si ritiene pertanto soddisfatto anche quanto richiesto dall'art. 16.6.b delle regole di naming.

Malafede della resistente.

Per quanto attiene, infine, alla malafede nella registrazione e all’uso del nome a dominio, la ricorrente ha dedotto una serie di comportamenti della resistente che meritano una attenta valutazione.

In primo luogo la sede della Sace si trova nella stessa via di quello che è stato per lungo tempo uno dei maggiori punti vendita al minuto della Vallesport (via Venezia 61 contro via Venezia 59). Appare quindi arduo ritenere che la registrazione del nome a dominio corrispondente al nome ed all’insegna della soc. ricorrente sia stato  del tutto casuale.

In secondo luogo, all’indirizzo http://www.vallesport.it non corrisponde alcun sito attivo, trovandosi a tutt’oggi, ad oltre un anno e mezzo dalla registrazione, la pagina di default offerta dalla soc. Register.it, Mantainer attraverso il quale il sito è stato registrato.
 
Infine, il quadro della malafede si completa poi con la circostanza che la resistente ha registrato diversi nomi a dominio sui quali non sembra possa  vantare alcun diritto, non risultando gli stessi in alcun modo collegati con la resistente, quali: radiodeejay.it, fifa.it ed altri. Appare quindi che la registrazione del nome a dominio in contestazione rientri in un disegno di registrazione di nomi su cui  la resistente non ha alcun diritto. 

Si ritiene quindi provata anche la circostanza prevista dall’art. 16.6.c. delle regole di naming.

Conclusioni

Essendo il ricorso fondato,  il dominio deve essere trasferito alla ricorrente Valle Sport S.p.A. 


P.Q.M.

Visto l'art. 16.6 delle vigenti  regole di naming italiane, 

si accoglie

il ricorso,  e si dispone pertanto la riassegnazione del nome a dominio vallesport.it a favore della ricorrente Valle Sport S.p.A. con sede in Via Flavio Busonera 3, 35139 Padova PD.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di naming.

Roma, 6 novembre 2001.

Avv. Nicola Adragna.

 


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