C.r.d.d. Procedura di riassegnazione del nome a dominio vallesport.it Ricorrenti: Valle Sport S.p.a. - Valsport
S.p.a - Guido Valle (Jacobacci & Partners)
Svolgimento della procedura Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 19 settembre 2001, la Valle Sport S.p.a. con sede in Padova, Via Flavio Busonera 3, in persona del suo legale rappresentante dott. Guido Valle, la Valsport S.p.a. con sede in Noventa Padovana, via Baviera 11, in persona del suo legale rappresentante dott. Guido Valle, nonché il dott. Guido Valle in proprio, residente in Padova, Via Flavio Busonera 3, tutti rappresentati dalla Jacobacci & Partners, in persona dei dott. Andrea De Gaspari, Emma Montevecchi, Barbara Saguatti, Stefano Cantaluppi, introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere a favore della Valle Sport S.p.a. il trasferimento del nome a dominio vallesport.it, registrato dalla Computer Sace S.r.l. In data 20 settembre 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.vallesport.it. Le verifiche consentivano di appurare
in particolare:
In data 20 settembre 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso, lo stesso giorno la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. Dalla ricevuta di ritorno risultava che il ricorso era pervenuto alla Computer Sace S.r.l. in data 25 settembre 2001; da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente. Non essendo pervenuto nulla nei termini, il 23 ottobre 2001 la Crdd provvedeva a designare quale saggio il sottoscritto avv. Nicola Adragna, il quale accettava l'incarico in data 26 ottobre 2001. Allegazioni delle ricorrenti I ricorrenti affermano e documentano che:
Le ricorrenti richiedono la riassegnazione del dominio in capo alla Valle Sport s.p.a. od, in via subordinata, alla Valsport s.p.a. A supporto della loro richiesta affermano
che il nome a dominio www.vallesport.it è identico al marchio italiano
VALLE SPORT registrato da Valle Sport, alla denominazione sociale della
stessa, alla ditta ed all’insegna utilizzata sin dai primi anni ’30 dalla
società di fatto Valle Sport. Inoltre, le ricorrenti sottolineano
che il dominio in contestazione è confondibile con il marchio “VALSPORT”,
con i corrispondenti nomi a dominio www.valsport.com e www.valsport.it
di cui è titolare la Valsport, differendo da questi per sole due
lettere, nonché, infine, con il nome di famiglia del dottor Guido
Valle.
Osservano inoltre che la presenza nella pagina risultante all’indirizzo www.vallesport.it di banners pubblicitari inseriti dal registrar fa sì che l’attuale titolare del dominio possa conseguire, grazie alla notorietà che il nome VALLE SPORT gode nello specifico settore di competenza, un beneficio economico indiretto sotto forma di corrispettivo per lo sfruttamento del potenziale attrattivo del nome anzidetto da parte del registrar. Infine documentano le ricorrenti come il sig. Marzotto, per il tramite della Sace di cui è legale rappresentante, costituisca una presenza ricorrente nel mondo di Internet, essendo titolare oltre che del vallesport.it anche di diverse registrazioni di nomi a dominio che con tutta evidenza spettano ad altri (quali radiodeejay.it, fifa.it, luanaborgia.it). Allegazioni della resistente Da parte sua la resistente, pur essendo stata messa nella possibilità di replicare, non ha fatto pervenire alcunchè nei termini sanciti dall’art. 5 delle Procedure di Riassegnazione. Motivi della decisione In via preliminare La presente procedura è stata introdotta da due società e, personalmente, dal loro comune legale rappresentante. Pur essendo quest’ultimo il comun denominatore, si tratta pur sempre di tre soggetti giuridici distinti, riguardo ai quali, alla luce della pronuncia richiesta, non è assolutamente chiaro il motivo per cui siano tutti insieme intervenuti in giudizio. Se infatti astrattamente ciascuno di essi potrebbe avere diritto al nome a dominio in contestazione, di fatto ne viene richiesta la riassegnazione ad uno solo dei soggetti ricorrenti; con il risultato che la presenza nel presente procedimento degli altri soggetti appare del tutto superflua, avendo di per se’ stessa la sola società ricorrente a favore della quale e’ richiesta la riassegnazione titolo a richiederla. Pertanto non possono essere prese in considerazione le deduzioni delle ricorrente che si riferiscano a soggetti diversi da quello a favore del quale e’ stata richiesta la riassegnazione, ossia la Valle Sport s.p.a. Diritto al nome La ricorrente Valle Sport s.p.a. ha dimostrato e documentato i propri diritti sul nome a dominio in contestazione, in quanto tale nome corrisponde alla sua denominazione sociale e all’identico marchio da essa registrato. Si ritiene quindi dimostrato il diritto al nome a dominio contestato e dimostrato il requisito di cui all’art. 16.6.a delle regole di naming. Titolo o legittimo interesse del resistente sul nome a dominio Avendo la ricorrente ampiamente dimostrato il suo diritto al nome corrispondente al dominio contestato, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o una delle circostanze da cui le regole di naming deducono la presunzione juris et de jure che la resistente stesso abbia titolo al nome a dominio registrato. Peraltro la resistente, non essendosi costituita nel presente procedimento, non ha offerto alcuna prova o documentazione atta a dimostrare l’esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all’utilizzazione del nome a dominio contestato. Né tali prove possono reperirsi agli atti della presente procedura. Ed infatti: a) come richiesto dall’art. 16.6.1
delle regole di naming: non risulta acquisita agli atti alcuna prova idonea
a dimostrare che la resistente, prima di avere avuto notizia della
contestazione, abbia usato o si sia preparata oggettivamente ad usare il
nome a dominio in contestazione per l’offerta in buona fede al pubblico
di beni e servizi ;
Si ritiene pertanto soddisfatto anche quanto richiesto dall'art. 16.6.b delle regole di naming. Malafede della resistente. Per quanto attiene, infine, alla malafede nella registrazione e all’uso del nome a dominio, la ricorrente ha dedotto una serie di comportamenti della resistente che meritano una attenta valutazione. In primo luogo la sede della Sace si trova nella stessa via di quello che è stato per lungo tempo uno dei maggiori punti vendita al minuto della Vallesport (via Venezia 61 contro via Venezia 59). Appare quindi arduo ritenere che la registrazione del nome a dominio corrispondente al nome ed all’insegna della soc. ricorrente sia stato del tutto casuale. In secondo luogo, all’indirizzo http://www.vallesport.it
non corrisponde alcun sito attivo, trovandosi a tutt’oggi, ad oltre un
anno e mezzo dalla registrazione, la pagina di default offerta dalla soc.
Register.it, Mantainer attraverso il quale il sito è stato registrato.
Si ritiene quindi provata anche la circostanza prevista dall’art. 16.6.c. delle regole di naming. Conclusioni Essendo il ricorso fondato, il dominio deve essere trasferito alla ricorrente Valle Sport S.p.A.
P.Q.M. Visto l'art. 16.6 delle vigenti regole di naming italiane, si accoglie il ricorso, e si dispone pertanto la riassegnazione del nome a dominio vallesport.it a favore della ricorrente Valle Sport S.p.A. con sede in Via Flavio Busonera 3, 35139 Padova PD. La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di naming. Roma, 6 novembre 2001. Avv. Nicola Adragna. |
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