
Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
VISITCOMANO.IT
Ricorrente: Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti
di Brenta soc. coop.
Resistente: Matrixcom s.n.c. di Bolognani & Ravelli
Collegio (unipersonale): avv. Cristina De Marzi
Svolgimento
della
procedura.
Con
ricorso ricevuto
per e-mail da CRDD in data 16 aprile 2009 la società Azienda
per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta soc. coop., con sede
legale in loc. Ponte Arche – Lomaso (TN), via C. Battisti
38/d, c.a.p. 38070, in persona del legale rappresentante, sig.ra
Rosanna Parisi, introduceva una procedura di riassegnazione, ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora
in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e
la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio
visitcomano.it, registrato dalla Matrixcom s.n.c.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità,
C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il
dominio visitcomano.it era stato creato il
4 novembre 2008 ed era registrato a nome della Matrixcom s.n.c.;
- b) che il
nome a dominio era stato sottoposto ad
opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro
nel quale risultava il valore “CHALLENGED”;
- c) che
digitando l’indirizzo
http://www.visitcomano.it si giungeva ad una pagina web contenente la
scritta “MATRIXCOM – Marketing &
communication”, l’indicazione che il sito
è in allestimento ed un link al sito di Matrixcom.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuti in data
15 aprile 2009 il ricorso e la documentazione per posta, il 22 aprile
2009 C.R.D.D. inviava il tutto al resistente per raccomandata a.r
all’indirizzo risultante dal database del Registro.
La Matrixcom s.n.c. riceveva il plico raccomandato in data 27 aprile
2009. Scaduto il 23 maggio 2009 il termine per le repliche senza che
nulla pervenisse da parte della Resistente, C.R.D.D. il 25 maggio 2009
nominava quale esperto la sottoscritta avv. Cristina De Marzi, la quale
il successivo 29 maggio accettava l'incarico.
In data 4 giugno 2009, h. 18:35 perveniva a C.R.D.D. una e-mail
dell’avv. Giovanni Deis il quale, per conto di Matrixcom,
trasmetteva una replica al reclamo del resistente, chiedendo di essere
rimesso in termini. Tale e-mail, ritrasmessa il giorno successivo via
fax, veniva inoltrata da C.R.D.D. alla Ricorrente ed alla sottoscritta.
Questioni
preliminari.
In via
preliminare,
è da esaminare se sia accoglibile la istanza di rimessione
in termini avanzata dall’avv. Deis per conto della Matrixcom
s.n.c. e di conseguenza siano ammissibili le repliche tardivamente
prodotte dalla Resistente.
A sostegno della propria istanza di rimessione in termini,
l’avv. Deis afferma:
- - che
Matrixcom aveva ricevuto dal Registro la
comunicazione dell’avvio della procedura di opposizione con
raccomandata datata 5 marzo 2009;
- - che egli,
su mandato della Matrixcom, aveva
risposto al Registro con raccomandata in data 23 aprile 2009,
rivendicando in capo alla propria assistita Matrixcom la
titolarità del dominio contestato;
- - che
Matrixcom, pur avendo ricevuto la raccomandata
con cui il 22 aprile C.R.D.D. le aveva trasmesso il reclamo, si era
disinteressata dello stesso ritenendo che se ne sarebbe occupato il
proprio legale, presso il quale aveva eletto domicilio nella lettera
inviata il 23 aprile 2009 al Registro;
- - che
quindi in buona fede Matrixcom riteneva che
ogni comunicazione relativa alla procedura di riassegnazione sarebbe
stata inviata al suo avvocato;
- - che nella
lettera di trasmissione del reclamo non
era stata indicata la perentorietà del termine previsto per
le repliche.
La richiesta non può essere accolta.
Con la lettera di assunzione di responsabilità sulla cui
base è stato registrato il dominio in contestazione, la
Matrixcom s.n.c. ha dichiarato “di essere a conoscenza e di
accettare che la registrazione e gestione di un nome a dominio sono
soggette al “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi
a dominio sotto il ccTLD “it””e al
“Regolamento per risoluzione delle dispute nel ccTLD
“it”” e loro successive modifiche”.
Nei suddetti regolamenti sono chiaramente indicate le rispettive
competenze e le procedure seguite dal Registro e dai Prestatori del
servizio di risoluzione delle dispute (PSRD) nella gestione dei domini
del ccTLD .it e delle relative dispute.
In particolare, in relazione alle competenze, è chiaramente
indicato che la procedura di opposizione è di competenza del
Registro (artt. 5.6.1 e segg. del Regolamento di assegnazione), mentre
le procedure di riassegnazione sono di competenza dei PSRD (art. 1.2,
definizioni del Regolamento per la risoluzione delle dispute). A scanso
di ogni equivoco, poi, l’art. 3.10 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute specifica riguardo alla procedura di
riassegnazione che “Il Registro è
estraneo al merito del procedimento”.
Pertanto, la pretesa che il reclamo avrebbe dovuto essere inviato
all’avv. Deis anziché a Matrixcom sulla base della
elezione di domicilio contenuta nella tardiva lettera di risposta al
Registro è del tutto infondata in quanto:
- a)
tale elezione di
domicilio è stata effettuata dopo l’invio del
reclamo e non poteva quindi avere alcun effetto in relazione
all’instaurazione della procedura di riassegnazione;
- b)
l’elezione
di domicilio è stata effettuata in relazione ad un altro,
diverso procedimento (il procedimento di opposizione previsto
dall’art. 5.6.1 del regolamento di assegnazione);
- c)
l’elezione
di domicilio è stata comunicata ad ente del tutto diverso da
quello nei cui confronti vorrebbe essere fatta valere;
- d)
infine, anche se una
tale elezione di domicilio fosse stata effettuata correttamente nei
confronti del PSRD, in relazione alla procedura di riassegnazione e
prima che il reclamo fosse stato inviato, essa non avrebbe avuto
effetto alcuno, in quanto l’art. 4.4 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute prevede che il reclamo e la relativa
documentazione siano comunicati per raccomandata A.R. a colui che ha
registrato il nome a dominio in contestazione “all’indirizzo
risultante dal DBNA del Registro”.
Correttamente quindi C.R.D.D. ha comunicato reclamo e documenti alla
Matrixcom s.n.c. all’indirizzo risultante dal data base del
Registro.
Né alcun rilievo può avere il richiamo ad una
pretesa “perfetta
buona fede” nel comportamento di Matrixcom,
comportamento che al contrario appare caratterizzato dalla colpa grave.
Risulta infatti dalla documentazione agli atti che prima della e-mail
del 29 maggio 2009 (con cui si comunicava alle parti che non erano
state depositate nei termini repliche del Resistente, che la
sottoscritta aveva accettato l’incarico di esperto e che la
decisione sarebbe stata resa entro il 13 giugno 2009) in relazione alla
presente procedura sono stati inviati da C.R.D.D. a Matrixcom:
- -
in data 22 aprile
2009, raccomandata a.r. con cui le è stato trasmesso reclamo
e documentazione del Ricorrente, raccomandata ricevuta il 27 aprile
2009;
- -
in data 8 maggio 2009
e-mail contenente la data di inizio della procedura, in cui, fra le
altre cose, si informava “che
il ricorso per la riassegnazione del nome a dominio in
oggetto, spedito per raccomandata a.r. da C.R.D.D. con la
relativa documentazione al Resistente, è stato da questi
ricevuto in data 27 aprile 2008. Tale data costituisce la data di
inizio della procedura e da essa decorrono i 25 giorni entro i quali
dovranno pervenire a C.R.D.D. eventuali repliche del Resistente.”.
Non risulta quindi improntato a diligenza e non è quindi
scusabile il comportamento di Matrixcom. Essa di fatto ha dimostrato di
non conoscere i regolamenti di assegnazione e risoluzione delle
dispute, nonostante il Registro pubblichi sul proprio sito, oltre ai
suddetti regolamenti, delle Guidelines nelle quali sono spiegati
all’utente tutti i passi da compiere nei casi suddetti;
ciò pur avendo dichiarato all’atto della
registrazione del dominio di conoscerli ed accettarli.
Inoltre, non ha dato neppure peso alle comunicazioni ricevute, senza
preoccuparsi di verificare – se effettivamente credeva
fossero state inviate anche al suo avvocato – che questi le
avesse in effetti ricevute.
La colpa appare ancor più grave se si considera che
Matrixcom s.n.c., che nella presente procedura si trova nella posizione
di Registrante del nome a dominio, è in realtà
anche Maintainer dello stesso, con sigla MATRIXCOM-MNT, come risulta
dal Whois
del Registro. E’ quindi un soggetto che ha in corso un
contratto con il Registro per la registrazione di domini anche per
conto di terzi, e fa quindi parte di quegli operatori professionali che
registrano domini .it sulla base di un contratto diretto con il
Registro, del quale i suddetti regolamenti fanno parte integrante.
La sua negligenza nella conoscenza dei regolamenti è quindi
ancor più grave, in quanto dovrebbe essere valutata ai sensi
dell’art. 1176, II comma cod. civ.
Quanto infine alla circostanza che nella lettera di accompagnamento del
reclamo non sarebbe stata indicata la perentorietà dei
termini, la questione è irrilevante, non essendo previsto (e
tantomeno a pena di nullità) che sia evidenziata la
[peraltro ovvia] perentorietà dei termini.
Semmai, tale deduzione dimostra l’ulteriore negligenza della
Resistente: nella suddetta lettera, infatti, si legge chiaramente:
“Vi ricordiamo
che, ai sensi dell'art. 4.6 del "Regolamento per la risoluzione delle
dispute nel ccTLD .it", avete 25 giorni di tempo a far data dal
ricevimento del ricorso per farci pervenire, in formato cartaceo
all'indirizzo sotto indicato e in formato elettronico all'indirizzo
svp@crdd.it, la replica con relativa documentazione, redatta secondo
quanto previsto dal suddetto art. 4.6 del Regolamento.”;
e ancora, poco più avanti: “Decorsi 25 giorni dal
ricevimento del ricorso verrà nominato un saggio che
deciderà sulla richiesta di riassegnazione del nome a
dominio. Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, che
potrà essere chiesto via e-mail all'indirizzo svp@crdd.it, e
rimaniamo in attesa di ricevere le repliche al ricorso.”.
Anche in questo caso, sarebbe stato sufficiente verificare il
richiamato regolamento o chiedere informazioni per sapere quello che
Matrixcom aveva già 7 mesi fa dichiarato di sapere quando
registrò il dominio.
La replica di Matrixcom pertanto
è inammissibile ex art. 4.14, I comma del Regolamento per la
risoluzione delle dispute, essendo pervenuta ben oltre la scadenza del
termine di 25 giorni previsto dall’art. 4.6, II comma del
suddetto regolamento.
Allegazioni della
Ricorrente.
La
Ricorrente, nel
proprio ricorso introduttivo, afferma di essere un’azienda
diretta alla promozione del marchio Terme di Comano Dolomiti di Brenta
e del territorio di appartenenza. Essa afferma inoltre di avere la
titolarità del nome a dominio comano.to e di essere
intenzionata a registrare tutti i nomi a dominio riportanti il marchio
territoriale nonché i domini “visit” che
contraddistinguono portali di promozione turistica anche a livello
internazionale. In tale ottica, la Ricorrente intendeva registrare
anche il nome di dominio in contestazione, accorgendosi però
che il sito era già stato registrato dalla Matrixcom s.n.c.
La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente fa un uso indebito del
dominio, in quanto sulla corrispondente pagina web compare il logo
della Resistente, e che alla richiesta di trasferimento / acquisizione
del dominio, la Resistente avrebbe presentato un’offerta di
locazione annua a cifre esorbitanti.
Conclude
pertanto
chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione della
Resistente.
La
Resistente non ha
fatto pervenire nulla entro i termini perentori previsti dal
Regolamento.
Motivi della
decisione.
Secondo
il
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, per far
luogo alla riassegnazione è necessario che risulti (a) che
il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione
rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale su cui il
ricorrente vanta diritti, che (b) l’attuale assegnatario non
abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio, e che (c) il nome
a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.
Se il Ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni di cui ai
punti “a” e “c” ed il
Resistente non prova a sua volta di avere un diritto o un titolo in
relazione al nome a dominio in contestazione, esso viene trasferito al
Ricorrente (art. 3.6, II comma del Regolamento).
a)
identità e confondibilità del nome
Per quanto riguarda il requisito della identità o
confondibilità del nome, si osserva che la Ricorrente non ha
dimostrato la titolarità del marchio su cui afferma avere
diritti di esclusiva. Essa ha infatti indicato come “Marchio oggetto del reclamo”
la dizione “Terme
di Comano Dolomiti di Brenta”, ma non ha
prodotto alcunché a dimostrazione che detto marchio sia
stato da essa registrato o che essa ne abbia diritti di esclusiva.
Una visura effettuata d’ufficio presso il data base su
internet dell’Ufficio italiano brevetti e marchi indica che
nessun marchio corrispondente a quello che la Ricorrente indica come
proprio è mai stato registrato. A stesso risultato si
perviene consultando i data base dei marchi comunitari e dei marchi
internazionali, nei quali addirittura nessun marchio risulta contenere
il termine Comano.
Né può ritenersi che il nome a dominio sia
identico o confondibile alla denominazione sociale della Ricorrente,
coincidendo soltanto parzialmente con una minima parte del nome della
ricorrente.
Il nome a dominio è infatti composto di due parole, di cui
la prima in inglese, solo una delle quali identica ad altra contenuta
nella denominazione sociale della Ricorrente, che peraltro è
molto più complessa, essendo composta da ben 10 parole
(“Azienda per
il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta" soc. coop.
a r.l.). Né può ragionevolmente ritenersi che la
Ricorrente possa vantare un diritto di esclusiva sul solo termine
“Comano”, dato che esso è la
denominazione geografica di un comune svizzero del canton Ticino e di
un comune italiano in provincia di Massa Carrara, che nulla hanno a che
fare con le “Terme
di Comano Dolomiti di Brenta” il cui turismo la
Ricorrente intende promuovere.
Se a ciò si aggiunge che l’utente che accede
all’indirizzo www.visitcomano.it si rende subito conto che
l’attività svolta dalla Resistente è
diversa da quella svolta dalla Ricorrente, non sembra possa ritenersi
che il dominio visitcomano.it sia tale da indurre l’utente
in confusione.
Diverso discorso si sarebbe avuto se oggetto della procedura di
riassegnazione fosse stato il dominio termedicomano.it,
anch’esso registrato dalla Matrixcom e recante la medesima
pagina iniziale di quello qui in contestazione.
Ma trattandosi in questa sede del dominio visitcomano.it, non
può ritenersi sussistente il requisito
dell’identità o confondibilità del nome
richiesta dall’art. 3.6, I comma, punto (a).
2) Malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Per quanto attiene la malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio, è da ribadire che il Regolamento
richiede, per farsi luogo alla riassegnazione, che essa sia dimostrata
tanto nella registrazione quanto nel mantenimento del nome a dominio in
contestazione.
Quali circostanze da cui dedurre la malafede della Resistente, la
Ricorrente indica che:
- -
anche altri domini
contenenti esplicitamente il marchio indicato sono stati registrati a
cura ed in capo al citato registrant Matrixcom;
- -
la società
Matrixcom farebbe un uso indebito del dominio, in quanto alla sua
digitazione online appare una pagina riportante il logo che
contraddistingue la medesima società;
- -
alla richiesta di
trasferimento/acquisizione del dominio da parte della scrivente alla
società Matrixcom, quest’ultima avrebbe risposto
presentando un’offerta di locazione annua a cifre esorbitanti.
Tali circostanze però non appaiono decisive ai fini
dell’accertamento della malafede.
Quanto alla prima, una volta visto, come visto in tema di
confondibilità e come si vedrà in tema di diritto
al nome a dominio, che la Ricorrente non ha dimostrato di avere diritti
sul mero termine Comano, la circostanza che la Matrixcom abbia
registrato altri nomi a dominio contenenti lo stesso nome non appare
necessariamente indicativo di malafede, atteso che tutti i nomi
indicati dalla Ricorrente sono preceduti da “visit”.
Quanto alla seconda, non si vede che uso indebito possa esserci nel
riportare il proprio nome nel sito corrispondente al dominio che si
è registrato; tanto più che le due
società parti del presente procedimento appaiono svolgere
attività del tutto diversa (promozione turistica la
Ricorrente, registrazione di domini e predisposizione di siti web la
Resistente).
Quanto alla terza, della pretesa offerta di locazione a cifre
esorbitanti non è stata data alcuna prova; e comunque, una
volta stabilita la liceità della registrazione, essa sarebbe
del tutto irrilevante.
Per il resto, la Ricorrente si è limitata ad indicare la sua
intenzione di registrare il dominio visitcomano.it per seguire
l’orientamento di altre aziende di promozione turistica del
Trentino e di aver trovato il dominio occupato; circostanza questa che
– non essendo stato neppure indicato che tale
intenzione fosse nota alla Resistente - non appare dimostrativa della
malafede della Matrixcom.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la Ricorrente non abbia
provato la malafede della Resistente nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio contestato.
c) Diritti sul nome a dominio
contestato.
La
circostanza che la
Ricorrente non abbia alcun diritto sul nome corrispondente al dominio
registrato, già esaminata in tema di
confondibilità del nome, comporta l’applicazione
del principio “prior
in tempore, potior in jure” (“first came, first served”),
con conseguente legittimità della registrazione del dominio.
* * *
In
conclusione, la
Ricorrente non ha dimostrato né un proprio diritto al nome a
dominio in contestazione, né la malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio da parte della Resistente.
Il ricorso non può quindi che essere
rigettato.
P.Q.M.
Il
ricorso presentato
dalla Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta soc.
coop. per la riassegnazione del nome a dominio visitcomano.it,
è respinto ed il dominio rimane quindi assegnato alla
Matrixcom s.n.c.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 8 giugno 2009
Avv. Cristina De Marzi
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