Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
windowsmobile.it
Ricorrente : Microsoft S.r.l. (avv. Fabrizio
Jacobacci e dott. Massimo Introvigne)
Resistente: PocketPc Italia.
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail in
data 21 febbraio 2006 la società Microsoft S.r.l., con sede legale
in Segrate (MI), via Rivoltana 13, in persona del legale rappresentante
Ing. Marco Comastri, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Fabrizio
Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne presso il cui studio in Torino,
Corso Emilia 8, si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva
una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione
e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento)
per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio windowsmobile.it registrato
dalla PocketPc Italia.
C.R.D.D. inviava quindi a parte resistente
comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica (all'indirizzo risultante
dal database del registro), sia mediante plico raccomandato con ricevuta
di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso
allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento del plico. La raccomandata con il ricorso veniva
consegnata dalle poste alla resistente il 13 marzo 2006.
Successivamente, con e-mail del 17 marzo
2006, la ricorrente comunicava essere in corso trattative per la
risoluzione bonaria della controversia, chiedendo la tamporanea sospensione
del procedimento. Scaduto il 7 aprile 2006 il termine per la presentazione
delle repliche da parte della resistente, C.R.D.D. in data 10 aprile 2006
nominava quale saggio per la presente procedura la sottoscritta avv. Maria
Luisa Buonpensiere, la quale il 12 aprile 2006 accettava l'incarico.
In data 15 aprile 2006 il presente collegio
uninominale emetteva un'ordinanza in base alla quale, sulla precedente
citata richiesta del ricorrente, disponeva una proroga del termine per
il deposito della decisione al 15 maggio 2006, ritenendo la ormai definita
trattativa fra le parti circostanza eccezionale che consente, ex art. 10,
II co. e 15, I co. del Regolamento, la posposizione del termine per la
decisione ex art. 15, II co. del Regolamento.
In data 11 maggio 2006 perveniva ulteriore
e-mail da parte ricorrente, nella quale – ribadita la prossima finalizzazione
del trasferimento a suo favore del nome a dominio in contestazione – chiedeva
ulteriore proroga del termine per il deposito della decisione. Il collegio
pertanto, con ordinanza 12 maggio 2006 con la medesima motivazione, concedeva
ulteriore proroga del termine per la decisione di 90 giorni.
Successivamente, in data 18 luglio 2006,
il collegio veniva a conoscenza del buon esito delle trattative, che si
concludevano con il trasferimento del nome a dominio windowsmobile.it alla
Microsoft. S.r.l.
Essendo cessata dunque la materia del
contendere, la presente procedura deve essere dichiarata estinta, ai sensi
dell'art. 17, I co. delle procedure di riassegnazione.
p.q.m.
si dichiara estinta la procedura.
Roma, 19 luglio 2006
Avv. Maria Luisa Buonpensiere
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