Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
www-sony.it
Ricorrente: Sony Kabushiki
Kaisha e Sony Italia s.p.a (Avv. Fabrizio Jacobacci e Dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Internet Graphics
s.r.l.
Collegio (unipersonale):
Avv. prof. Enzo Fogliani
Svolgimento della procedura
In data 23 marzo 2004
alla CRDD perveniva via e-mail ricorso proposto dalla Sony Kabushiki
Kaisha, corrente in 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001,
Giappone, in persona del legale rappresentante Sig. Tohru Mitsuyasu, e
dalla Sony Italia s.p.a, corrente in Via Galileo Galilei 40, 20092 Cinisello
Balsamo, Milano, in persona del legale rappresentante Sig. Massimiliano
Alesi, (collettivamente Sony), entrambe rappresentate dall’Avv. Fabrizio
Jacobacci e dal Dott. Massimo Introvigne e domiciliate presso la sede dello
studio legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino.
Con il suddetto ricorso le ricorrenti introducevano una procedura di riassegnazione
ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento
a favore della Sony s.p.a. del nome a dominio www-sony.it, registrato dalla
Internet Graphics s.r.l., Via Matteotti 77 - 55049 Viareggio (LU).
Verificati i dati del nome
a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché
la pagina web risultante all’indirizzo www-sony.it, la CRDD riscontrava
che il suddetto nome a dominio, assegnato alla Internet Graphics s.r.l.,
era stato contestato a far data dal 16 marzo 2004.
Pervenuto anche il cartaceo
del ricorso con la relativa documentazione, la segreteria della CRDD in
data 24 marzo 2004 provvedeva ad inviare per e-mail e a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento copia del ricorso e della documentazione alla
assegnataria del dominio contestato, Internet Graphics s.r.l.
In data 18 maggio 2004 la
CRDD riceveva in restituzione il plico contenente il ricorso a suo tempo
inviato alla resistente. Dall'annotazione sulla busta effettuata dal funzionario
postale, il plico risultava rispedito per compiuta giacenza in data 15
maggio 2004.
Tale data deve quindi considerarsi
quella in cui il plico si considera ricevuto e pertanto da tale data sono
decorsi i termini per il deposito delle repliche da parte della Internet
Graphics.
Nulla essendo pervenuto dalla
resistente entro il termine del 10 giugno 2004, la CRDD provvedeva ad incaricare
della decisione il sottoscritto avv. prof. Enzo Fogliani, quale
in data 11 giugno 2004 accettava l’incarico.
Allegazioni della ricorrente
Le società ricorrenti
espongono e documentano - con la produzione (fra l’altro) di copia di certificati
di registrazione sia italiana che comunitaria rispettivamente dal 1958
e 1998 -, di essere titolari del marchio Sony, noto ed utilizzato in tutto
il mondo per identificare i propri prodotti nel settore dell’elettronica
di consumo, con la quale sono identificati anche i propri prodotti televisivi
e cinematografici.
Le ricorrenti ritengono sussistenti
tutti i requisiti richiesti dalle Regole di naming per la riassegnazione
del nome a dominio contestato, in quanto a loro avviso:
a) sussisterebbe identità
fra il nome a dominio registrato dalla Internet Graphics www-sony.it
e la denominazione sociale della società ricorrente Sony s.p.a.,
nonché il marchio da questa stessa registrato;
b) la Internet Graphics
s.r.l. non avrebbe diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto
di reclamo e che “non risulta avere usato nel commercio il nome SONY o
www-sony”;
c) il nome a dominio sarebbe
stato registrato e mantenuto in malafede dalla Internet Graphics s.r.l.
per “creare una interferenza con il noto marchio SONY”.
Su tali basi, le ricorrenti
chiedono che il dominio www-sony.it sia trasferito alla Sony Italia
s.p.a.
Motivi della decisione
a) Identità e confondibilità
del nome
Per quanto attiene al requisito
di cui all’art. 16.6 a) delle regole di naming, il nome a dominio contestato
www-sony.it appare del tutto identico – salvo che per la presenza
di un trattino dopo le prime tre lettere – all’indirizzo www.sony.it attraverso
il quale si accede al sito della ricorrente Sony Italia s.p.a.
Essendo le tre lettere “www”
(acronimo world wide web) comunemente utilizzate negli indirizzi internet
per identificare i computer su cui sono ospitate le pagine web, il “nucleo”
caratterizzante il nome a dominio in contestazione va identificato nella
parola “sony”, che corrisponde esattamente alla denominazione sociale della
ricorrente Sony s.p.a., nonché ai marchi registrati dalle due ricorrenti.
Come tale, il nome a dominio www-sony.it suggerisce all’utente medio di
internet che esso corrisponda al sito web della SONY, o comunque ad un
sito attraverso il quale la SONY fornisce servizi tipici del web.
E' quindi evidente che il
nome a dominio in contestazione è facilmente confondibile con l'indirizzo
completo del sito web della Sony Italia s.p.a., di cui conserva il "cuore"
e da cui differisce soltanto per la presenza di un trattino in luogo del
punto. Il che soddisfa il requisito richiesto per la riassegnazione dall’art.
16.6a delle regole di naming.
b) Inesistenza di un diritto
della resistente sul nome a dominio contestato.
Come detto, il nucleo caratterizzante
il nome a dominio in contestazione è la parola "SONY". Essa è
del tutto identica al "cuore" della denominazione sociale delle due ricorrenti,
nonché agli identici marchi di cui le ricorrenti hanno provato la
registrazione a loro favore in svariate sedi.
Essendo stato provato
dalle ricorrenti un proprio duplice diritto sulla parola che costituisce
il cuore del nome a dominio in contestazione, sarebbe spettato alla resistente
dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo sul nome
a dominio in contestazione, oppure provasse una delle circostanze dalle
quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione
dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.
Ciò non solo non è
avvenuto; ma anche le indagini svolte d'ufficio hanno ragionevolmente escluso
che la Internet Graphics possa avere qualsivoglia diritto o titolo sul
nome a dominio in contestazione, non essendo emersa alcuna evidenza dell'esistenza
delle circostanze indicate dagli artt. 16.6.1, 16.6.2 e 16.6.3 delle regole
di naming.
Si ritiene pertanto accertato
anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole
di Naming, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del resistente sul
nome a dominio in contestazione.
c) Malafede della resistente.
L’art. 16.6 c) delle regole
di naming richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio
sia stato registrato e venga usato in mala fede.
La parola “SONY” evoca un
gruppo notoriamente conosciuto a livello nazionale e mondiale nel settore
dell’elettronica di consumo e dell’intrattenimento da oltre 50 anni. E’
quindi inverosimile che la Internet Graphics abbia registrato tale marchio
senza sapere di ledere con tale registrazione i diritti della ricorrente.
Oltre a ciò, è
da rilevare che le società ricorrenti costruiscono e commercializzano
sotto il marchio Sony svariati modelli di telefoni cellulari. Dato che
attraverso il sito raggiungibile digitando l'indirizzo http://www-sony.it
si raggiunge un sito che offre suonerie per telefonini, dediche, servizi
di spedizione di messaggi sms a cellulari, e via dicendo, appare evidente
che l’attuale assegnataria ha scelto di fare uso del marchio altrui
per registrare il nome a dominio con il quale offrire i propri servizi,
al solo fine di “catturare” l’attenzione di utenti che, digitando in modo
errato l’indirizzo www.sony.it, vengano poi proiettati sul sito www-sony.it
della Internet Graphics.
A conferma della malafede
della ricorrente del resto, è stata sufficiente una semplice verifica
sul web per accertare che la stessa ha registrato in tal modo vari nomi
a dominio contenenti marchi famosi di fornitori di servizi nazionali o
di produttori di telefoni cellulari (p. es.: wwwmotorola.it, wwwalcatel.it,
wwmotorola.it, wwwphilips.it), digitando i quali l’utente viene immediatamente
indirizzati al sito web su cui la Internet Graphics abitualmente
svolge attività commerciale di vendita di loghi e suonerie a pagamento
e servizi di messaggeria e dediche di vario genere.
Non v’è dubbio, quindi,
che il nome a dominio in contestazione sia stato registrato e sia mantenuto
in malafede “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di
Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”;
il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 16.7.d delle
regole di naming.
Concludendo, si ritiene sussistente
anche il requisito della malafede richiesto dalle Regole di naming.
P.Q.M.
Sulla base di quanto esposto
e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del
nome a dominio www-sony.it dall’attuale assegnataria alla Sony s.p.a. con
sede in Via G. Galilei 40, 20092 Cinisello Balsamo, Milano.
La presente decisione verrà
comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di
sua competenza.
Roma, 14 giugno 2004
Avv. prof. Enzo Fogliani.
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