Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
WWWAIRDOLOMITI.IT

Ricorrente: Air Dolomiti s.p.a. – Linee  Aeree Regionali Europee (Kivial s.r.l.)
Resistente: Prolat
Collegio (unipersonale): avv. Francesco Trotta

Svolgimento della procedura.

Con ricorso ricevuto per e-mail da CRDD in data 30 gennaio 2009 la società Air Dolomiti s.p.a., con sede legale in Verona – Fraz. Dossobuono, via Paolo Brembo, 70, c.a.p. 37062, in persona del legale rappresentante, sig. Michael Kraus, rappresentata nella presente procedura dalla Kivial s.r.l. e domiciliata presso la sede di quest’ultima in Udine, Piazzale Cavedalis 6/2, introduceva una procedura di riassegnazione, ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio wwwairdolomiti.it, registrato dalla Prolat.

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio wwwairdolomiti.it era stato creato il 13 luglio 2005 ed era registrato a nome della Prolat;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “REDEMPTION-NO-PROVIDER, CHALLENGED”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://wwwairdolomiti.it non si giungeva ad alcun sito web.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 30 gennaio 2009 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D. in data 30 marzo 2009, in quanto non ritirato dopo la prescritta compiuta giacenza.

L’inizio della procedura deve dunque considerarsi coincidente con il compiersi del periodo di giacenza presso l’ufficio postale e poiché la compiuta giacenza si è perfezionata in data 9 marzo 2009 (come risulta dal timbro postale), tale data si considera come data di inizio della procedura e da essa è quindi decorso il termine di 25 giorni concesso alla Resistente per la presentazione delle proprie repliche.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato al Resistente, comunicava per e-mail alle parti la suddetta data di inizio della procedura. Scaduto il 3 aprile 2009 il termine per le repliche senza che nulla pervenisse da parte della Resistente, C.R.D.D. il 6 aprile 2009 nominava quale saggio il sottoscritto avv. Francesco Trotta, il quale il successivo 9 aprile accettava l'incarico.

Allegazioni delle parti.

          La Ricorrente, compagnia aerea controllata dalla Lufthansa, afferma aver acquisito notevole rilevanza nel settore dei trasporti aerei, testimoniata dal fatto che nel solo 2007 ha trasportato 1,63 milioni di passeggeri. Essa afferma e documenta di essere titolare dei seguenti marchi:
- “AIR DOLOMITI”, marchio italiano n. 622230 registrato il 13 giugno 1994 (allegato 4 al reclamo);
- “AIR DOLOMITI”, marchio italiano n. 955496 registrato il 9 febbraio 2005 (allegato 4 al reclamo);
- “AIR DOLOMITI”, marchio comunitario n. 3061281 registrato l’11 novembre 2004 (allegato 4 al reclamo);
- “AIR DOLOMITI”, marchio internazionale n. 803145 registrato il 22 aprile 2003 (allegato 4 al reclamo).

La Ricorrente deduce e documenta inoltre di aver registrato i seguenti nomi a dominio: airdolomiti.aero, airdolomiti.asia, airdolomiti.biz, airdolomiti.eu, airdolomiti.mobi, airdolomiti.net, airdolomiti.org, airdolomiti.sm, airdolomiti.travel, air-dolomiti.asia, air-dolomiti.biz, air-dolomiti.eu, air-dolomiti.it, air-dolomiti.mobi, air-dolomiti.net, air-dolomiti.org, air-dolomiti.sm.

La Ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe la Prolat sul nome oggetto della procedura, considerando che essa non ha alcun titolo o licenza per lo sfruttamento dei marchi della ricorrente, né alcuna autorizzazione alla registrazione di nomi a dominio per conto della ricorrente stessa.

Afferma infine la Ricorrente che il Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che, stante la notorietà raggiunta dal marchio AIR DOLOMITI, appare inverosimile che la registrazione di un tale nome a dominio sia stata casuale.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione della Resistente.

La Resistente, che non ha provveduto al ritiro del plico contenente il ricorso e la documentazione ad esso allegata, non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti. Nulla è pervenuto neppure a seguito della e-mail di comunicazione dell’inizio della procedura.

Motivi della decisione.

I motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) identità e confondibilità del nome

Mediante la documentazione versata agli atti la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio italiano n. 622230, del marchio italiano n. 955496, del marchio comunitario n. 3061281 e del marchio internazionale n. 803145; marchi registrati precedentemente rispetto alla registrazione del dominio wwwairdolomiti.it, avvenuta il 13 luglio 2005 da parte della Resistente.

Detti marchi sono esattamente corrispondenti al cuore del nome a dominio wwwairdolomiti.it assegnato alla Prolat ed oggetto della odierna contestazione.

Risulta dunque soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 3.6, co. 1, lett. a) del Regolamento, in base al quale affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Una volta che il ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, co. 3 lett. a), b), c) del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio wwwairdolomiti.it, in quanto esattamente corrispondente ai propri marchi registrati.

La Resistente, non essendosi costituita, non ha controdedotto alcunché al ricorso, né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.

Né alcun diritto o titolo a suo favore è desumibile dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente o, d’ufficio, da Internet.

Infatti, non risulta né che la Resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento), visto che all’indirizzo wwwairdolomiti.it non risulta alcun sito web attivo; né che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento) vista la sua denominazione Prolat, del tutto diversa da quella del sito in contestazione; né che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del Regolamento), visto che il sito risultante all’indirizzo wwwairdolomiti.it non è utilizzato a sostegno di alcuna attività.

Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 3.6 lettera b) del Regolamento, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del resistente sul nome a dominio in contestazione.

c)    registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

Sussiste infine anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Anzitutto, il nome wwwairdolomiti.it non è mai stato utilizzato dalla società attuale assegnataria. E’ orientamento pacifico delle decisioni nelle procedure di riassegnazione che la detenzione passiva di un dominio senza farne alcun utilizzo (passive holding) deve essere considerata come elemento dal quale desumere la malafede del resistente, in quanto da ciò si può dedurre che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui.

Si osserva inoltre che, come rilevato dalla Airdolomiti s.p.a. nel proprio ricorso, la Resistente, registrando il sito wwwairdolomiti.it, ha realizzato una fattispecie di typosquatting, ossia la pratica di registrare nomi di dominio il più possibile simili a quelli di siti noti per intercettarne in parte il traffico, sfruttando gli errori che spesso vengono commessi nel digitare gli indirizzi web nel browser.
Né la Prolat risulta nuova a tali comportamenti; infatti essa è stata già sottoposta ad altre procedure di riassegnazione analoghe, per simili episodi di typosquatting, relativi a nomi a dominio contenenti marchi famosi di primari fornitori di servizi (ad esempio: Enel, per la quale sono stati registrati i domini enwl.it , enek.it, enrl.it, rnel.it, wnel.it, renel.it, wenel.it, enelk.it, riassegnati con decisione 17 luglio 2007, esperto: Alfredo Antonini, PSRD: C.R.D.D.), a nomi a dominio simili a nomi di banche (si veda ad esempio Unicredit, per la quale sono stati registrati i domini inicredit.it, nicredit.it ubcredit.it, uicredit.it, umicreit.it, uncredit.it, unicedit.it, uniceredit.it, unicrdit.it, unicrediut.it, unicredot.it, unicredt.it, unicredut.it, unicreit.it, unicvredit.it, uniocredit.it, uniredit.it, uniucredit.it, univredit.it, unixredit.it, unmicredit.it, unocredit.it, unucredit.it, riassegnati con decisione 26 marzo 2006, esperto Luca Jacopuzzi, PSRD: Arbitronline), a nomi a dominio simili ad enti pubblici o privati (ad esempio Ansa, per la quale sono stati registrati i domini aansa.it, annsa.it, anssa.it, ansaa.it, riassegnati con decisione 23 ottobre 2006, esperta Silvia Ciacci, PSRD: Arbitronline), a nomi di note società nell’ambito dell’informatica (ad esempio Epson, dominio wwwepson.it, riassegnato con decisione 8 aprile 2008, esperta Maria Luisa Buonpensiere, PSRD: C.R.D.D); il che, oltre a dimostrare la conoscenza del mercato italiano da parte della Prolat e dunque a rendere inverosimile che essa non conoscesse l’esistenza della Ricorrente, è ulteriore motivo da cui dedurre la malafede della Resistente.

Peraltro, l'utilizzo che il Resistente ha fatto e sta facendo di altri analoghi nomi a dominio, il cui nome segue la analoga struttura www[marchiofamoso].it induce a ritenere che anche il dominio in contestazione sia stato registrato allo stesso scopo, nell'ambito di un più ampio disegno accaparratorio che mira ad attrarre gli utenti di Internet che digitino per errore indirizzi sul web dimenticando il punto dopo le prime 3 w.

Non appare quindi dubitabile che il nome a dominio in contestazione “sia stato  intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”; il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 3.7.d del Regolamento.

Si ritiene quindi dimostrata la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, co.1, lett. c) e art. 3.7 del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio wwwairdolomiti.it alla società Air Dolomiti s.p.a. - Linee Aeree Regionali Europee, con sede legale in Verona – Fraz. Dossobuono, via Paolo Brembo, 70, c.a.p. 37062.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 21 aprile 2009

Avv. Francesco Trotta



 
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