Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
wwwbuongiorno.it

Ricorrente:  Buongiorno Vitaminic S.p.a (avv. Luca  Pastorelli)
Resistente:  Internet Graphics S.r.l.  
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere

Svolgimento della procedura

In data 11 febbraio 2004 la CRDD riceveva via e-mail ricorso proposto dalla Buongiorno Vitaminic S.p.a, con sede in Parma Borgo Masnovo 2, rappresentata dall’avv. Luca Pastorelli ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo  in Milano, via Sant’Orsola 3, ricorso con il quale la Buongiorno Vitaminic S.p.a. chiedeva il trasferimento in suo favore del nome a dominio wwwbuongiorno.it registrato dalla Internet Graphics S.r.l., piazza Viani 11/A - 55049 Viareggio.

La segreteria della CRDD provvedeva alla verifica dei dati relativi al nome a dominio wwwbuongiorno.it  sul data base della Registration Authority, dal quale risultava la dicitura “valore contestato” dal 5 novembre 2003. Provvedeva quindi alla verifica della pagina web risultante all’indirizzo wwwbuongiorno.it  in cui appariva la scritta: “Abbiamo appena registrato il nostro Dominio, saremo on-line al più presto”.

 In data 12 febbraio 2004 perveniva anche il cartaceo del ricorso, unitamente alla relativa documentazione. La segreteria della CRDD provvedeva  ad inviarne copia, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Internet Graphics S.r.l., informandola del suo diritto di contraddire alle affermazioni contenute nel ricorso stesso facendo pervenire proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La Internet Graphics S.r.l. riceveva il plico in data 19 febbraio 2004, ma non inviava alcuno scritto difensivo. Scaduto il 15 marzo 2004 il termine a difesa, il 18  marzo 2004 la CRDD nominava quale saggio la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere, che il successivo 19 marzo accettava l’incarico.

Allegazioni della ricorrente

La Buongiorno Vitaminc S.p.a. nel proprio ricorso dichiara di essere una società quotata al Nuovo Mercato di Borsa Italiana, ben conosciuta in Italia ed in Europa in cui controlla sei società con sedi in vari Paesi d’Europa.

Dichiara, altresì, di essere titolare del marchio "buongiorno" registrato nell’ottobre 2002, e del sito web www.buongiorno.it visitato in media da 129.790 utenti al giorno. Essa sostiene, quindi, che il nome a dominio wwwbuongiorno.it, in questa sede contestato, senza dubbio risulta confondibile con il marchio "buongiorno" e con il sito internet della stessa società ricorrente.

 La Buongiorno Vitaminic S.p.a. espone inoltre che a fronte della propria titolarità del nome "buongiorno", registrato come marchio ed utilizzato come nome a dominio www.buongiorno.it, nessun diritto può vantare la resistente, la cui attività – a detta della Buongiorno Vitaminc S.p.a. - “effettuata attraverso il sito web dal nome a dominio oggetto di reclamo (distribuzione di contenuto per adulti attraverso dialers) è priva di qualsivoglia relazione con il marchio e con il nome "buongiorno" o di connessioni societarie con il gruppo della ricorrente”

La società ricorrente sostiene, altresì, che la Internet Graphics S.r.l. ha registrato e usato in malafede il nome a dominio wwwbuongiorno.it ai fini di uno sfruttamento illecito dell’avviamento, marchio e rispettabilità commerciale della Buongiorno Vitaminic S.p.a.

A sostegno delle proprie deduzioni allega, fra l’altro, copia del certificato di registrazione del marchio "buongiorno" e stampe del whois della Registration Authority per il dominio buongiorno.it.

Alla luce di quanto esposto la ricorrente chiede il trasferimento in suo favore del wwwbuongiorno.it.

La resistente, pur avendo regolarmente ricevuto in data 19 febbraio 2004 il plico raccomandato contenente il ricorso e tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente, non ha provveduto ad inviare alla CRDD alcuna replica.

Motivi della decisione

a)    identità e confondibilità del nome

Non sembra dubitabile che il nome a dominio wwwbuongiorno.it è tale da indurre confusione rispetto al marchio ed al nome della ricorrente (art. 16.6.a delle regole di naming).

"Cuore” del nome a dominio in contestazione è infatti la parola “buongiorno”, che corrisponde alla denominazione sociale della società odierna ricorrente Buongiorno Vitaminic S.p.A., già Buongiorno S.p.a e prima ancora Buongiorno.it S.p.a,  ai marchi dalla stessa registrati, ed agli altri nomi a dominio su cui essa ricorrente è presente su Internet (buongiorno.it, buongiorno.com).

Come infatti già ampiamente rilevato sia in sede nazionale (decisione wwwenel.it, saggio d'Orsi, su http://www.crdd.it/decisioni/wwwenel.htm) ed internazionale (fra le altre, caso WIPO n. D2000-0441, dominio wwwreuters.com; e, di recente, l'analogo caso WIPO D2003-0914, dominio wwwbuongiorno.com) le tre lettere “www” sono parole di uso comune per indicare il world wide web, tanto che è ormai prassi inserirle come primo elemento di un indirizzo web di carattere commerciale, sicchè la loro presenza non vale a caratterizzare diversamente il nome a dominio rispetto alla parola che ne costituisce il cuore.

La confondibilità del nome a dominio in oggetto risulta palese dal fatto che, come visto, il nome "buongiorno" è già utilizzato dalla stessa società ricorrente come nome a dominio del proprio sito www.buongiorno.it, al quale il dominio in contestazione è identico salvo che per la mancanza del punto dopo le prime tre lettere. E’ evidente che l’utente medio di Internet può essere facilmente tratto in inganno da un nome di dominio wwwbuongiorno.it, cui di per sé corrisponde una pagina web attiva. Infatti l’utente che, cercando il sito della Buongiorno Vitaminic (www.buongiorno.it), per errore ometta il punto dopo www, si trovava direttamente di fronte la pagina del sito www della Internet Graphics oggi in allestimento, anziché una pagina di errore che lo avvisi dello sbaglio nella digitazione.

E’ quindi senza dubbio sussistente il primo requisito richiesto dall’art. 16.6 delle regole di naming per la riassegnazione del nome a dominio.

b)    Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

Essendo stato dalla ricorrente provato un proprio diritto sul nome "buongiorno" e la confondibilità del nome a dominio con il suo nome e con un suo marchio, spettava al resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione, oppure provare una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente.

La Internet Graphics S.r.l., pur avendo regolarmente ricevuto a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno copia del ricorso e di tutta la documentazione depositata da Buongiorno Vitaminic S.p.a. a sostegno della propria domanda di trasferimento in suo favore del dominio wwwbuongiorno.it., non ha inviato alla CRDD proprie memorie difensive, e non ha quindi fornito argomentazioni o documenti da cui dedurre un suo diritto o titolo sul nome a dominio oggetto di contestazione.

Né alcun diritto o titolo a suo favore è desumibile dalla documentazione prodotta dalla ricorrente o, d’ufficio, da Internet.

L’identità fra il nome a dominio contestato ed il marchio "buongiorno" registrato della società ricorrente, è un primo elemento dal quale si deve desumere  l’inesistenza di un diritto della Internet Graphics S.r.l. sul nome wwwbuongiorno.it, trattandosi di diritto di privativa.

Né risultano altre circostanze da cui desumere a favore della resistente un titolo alla registrazione del nome a dominio.

Infatti, non risulta né che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), atteso che all’indirizzo http://wwwbuongiorno.it non corrisponde alcuna pagina attiva; né che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), vista la sua denominazione Internet Graphics, del tutto diversa da quella del sito in contestazione; né che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), infatti al dominio contestato non  corrisponde nessuna pagina web, ma solo la classica dicitura “sito in allestimento”.
 
Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto del resistente sul nome a dominio in contestazione.

c)    malafede della resistente.

L’art. 16.6 c) delle regole di naming  richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

La questione sottoposta all’attenzione del collegio deve essere inquadrata nella ben attività definita typosquatting, ovvero la pratica di chi effettua una registrazione di un nome a dominio molto simile ad altri domini noti e conosciuti, differenziandosi da questi ultimi per minime differenze letterali, riferibili a comuni errori di digitazione dell’utente di Internet. Tale pratica non può che costituire un’attività in mala fede.

Appare evidente che la scelta di fare uso di un marchio altrui per registrare il nome a dominio con il quale si offre un servizio, è spiegabile con la volontà di utilizzare il marchio noto al fine di “catturare” l’attenzione di utenti che, digitando in modo errato l’indirizzo www.buongiorno.it, puntino sul sito wwwbuongiorno.it.

Una semplice verifica sul web conferma che la Internet Graphics ha registrato in tal modo vari nomi a dominio contenenti marchi famosi di fornitori di servizi nazionali (p. es.: wwwtelecom.it, wwwregister.it) o di produttori di telefoni cellulari (p. es.: wwwmotorola.it, wwwalcatel.it, wwmotorola.it, wwwsony.it, wwwphilips.it), digitando i quali l’utente viene immediatamente ridirezionato ad sito delle resistente nel quale viene svolta attività commerciale.

Ciò non accade per il dominio qui in contestazione, che - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - presenta semplicemente una pagina web "di cortesia" fornita dal maintainer attraverso il quale e' stato registrato il nome a dominio. Ciò non sarebbe ostativo all'accertamento della malafede, in quanto anche il passive domain holding, ossia il mantenimento di un nome a dominio inutilizzato che impedisca al legittimo titolare di diritti su di esso di registrarlo, è pacificamente ritenuto sia in sede nazionale che internazionale elemento da cui dedurre la malafede del resistente.

Peraltro, l'utilizzo che il resistente ha fatto e sta facendo di altri analoghi nomi a dominio, il cui nome segue la analoga struttura www[marchiofamoso].it induce a ritenere che anche il dominio in contestazione sia stato registrato allo stesso scopo, nell'ambito di un più ampio, evidente e provato disegno accaparratorio che mira ad attrarre gli utenti di Internet che digitino per errore indirizzi sul web dimenticando il punto dopo le prime 3 w.

Non appare quindi dubitabile che il nome a dominio in contestazione “sia stato  intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,  utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del  ricorrente”; il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 16.7.d delle regole di naming.

PQM

Sulla base di quanto esposto, dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio wwwbuongiorno.it dall’attuale assegnataria alla Buongiorno Viataminic S.p.a. con sede in Parma Borgo Masnovo 2.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza.

Roma,  31 marzo 2004

Avv. Maria Luisa Buonpensiere         

 


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