Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
WWWIKEA.IT
Ricorrente: Inter Ikea Systems B.V (Prof. Avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: ****
Esperto: prof. Leopoldo Tullio
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail il 5 giugno 2013 la Inter Ikea
Systems B.V, con sede in Olof Palmestraat 1, Delft, Olanda, in persona
del suo legale rappresentante Gabrielle Olsson Skalin,
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alessandro del Ninno, dello
Studio legale Tonucci & Partners giusta delega in calce al ricorso,
introduceva una procedura di riassegnazione per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio wwwikea.it.
C.R.D.D. provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database
Whois del Registro nonché dalla pagina web corrispondente al
dominio oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si
evinceva:
- a) che il dominio wwwikea.it era stato creato il 7 gennaio 2011;
- b)
che sul whois del Registro risultava che il nome a dominio wwwikea.it
si trova nello stato di “pendingDelete / redemptionPeriod /
challenged”;
- c) che digitando l’indirizzo http://www.wwwikea.it non si giungeva ad alcuna pagina web.
Il
giorno 6 giugno 2013 C.R.D.D. comunicava al Registro la ricezione del
ricorso per e-mail. Questi il giorno seguente precisava che il nome a
dominio wwwikea.it dal 5 giugno 2013 era stato posto in stato di
pendingDelete / redemptionPeriod / challenged a seguito di richiesta di
cancellazione effettuata dal Registrar del dominio.
Il giorno 13 giugno veniva nominato quale esperto per la decisione
della procedura il Prof. Leopoldo Tullio, il quale il medesimo giorno
accettava l’incarico.
Il 17 giugno l’esperto, rilevato che il Regolamento di
Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it per lo stato di
"pendingDelete / redemptionPeriod" consente “il recupero del nome
a dominio da parte dello stesso Registrar entro 30 (trenta)
giorni dalla data del passaggio in tale stato.”, e che pertanto
il procedimento non poteva essere dichiarato estinto finché il
dominio non fosse stato effettivamente cancellato ovvero si fossero
prodotte le condizioni per dichiarare estinta la procedura di
riassegnazione, disponeva .la spedizione del ricorso con la relativa
documentazione al Resistente.
Ricorso e documentazione venivano ricevute dal Resistente in data 6
luglio 2013. Con e-mail del 9 luglio 2013 il Resistente chiedeva a
C.R.D.D. che nella pubblicazione della decisione fossero omessi il
proprio nome e le proprie generalità (art. 4.16 del
Regolamento).
Il giorno 11 luglio perveniva a C.R.D.D. fax dal Registro che informava della cancellazione del dominio in contestazione.
Motivi della decisione
Secondo
l'art. 4.18, I comma, lett. c) del Regolamento “Il collegio
dichiara estinta la procedura se sopravvengono fatti che rendono
superflua o impossibile la prosecuzione della procedura”.
A seguito della cancellazione del dominio in contestazione, il Registro
è tenuto a rendere disponibile il dominio per la registrazione
da parte di chi lo ha sottoposto a procedimento di opposizione (ossia
in questo caso, il Ricorrente), che può registrarlo a suo nome
prima che esso sia reso disponibile anche a terzi.
Nel caso di specie, la richiesta di cancellazione da parte del
Registrar del dominio e la successiva cancellazione è
documentata per iscritto e nota ad entrambe le parti, vista la conferma
dal Registro con fax del 11 luglio 2013. Si rendono di
conseguenza applicabili le norme di cui all’art. 4.18, III comma
del Regolamento.
Essendo quindi cessata la materia del contendere, la presente procedura
deve essere dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 4.18, I comma, lett.
c) del Regolamento.
P.Q.M.
Si dichiara estinta la procedura di riassegnazione del dominio wwwikea.it;
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 12 luglio 2013
Prof. Leopoldo Tullio.
|