Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
WWWIKEA.IT

Ricorrente: Inter Ikea Systems B.V  (Prof. Avv. Alessandro del Ninno)
Resistente:  ****
Esperto: prof. Leopoldo Tullio

Svolgimento della procedura

 Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail il 5 giugno 2013 la Inter Ikea Systems B.V, con sede in Olof Palmestraat 1, Delft, Olanda, in persona del suo legale rappresentante Gabrielle Olsson Skalin,  rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alessandro del Ninno, dello Studio legale Tonucci & Partners giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio wwwikea.it.

C.R.D.D. provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database Whois del Registro nonché dalla pagina web corrispondente al dominio oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si evinceva:
  • a) che il dominio wwwikea.it era stato creato il 7 gennaio 2011;
  • b) che sul whois del Registro risultava che il nome a dominio wwwikea.it si trova nello stato di “pendingDelete / redemptionPeriod / challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.wwwikea.it non si giungeva ad alcuna pagina web.
Il giorno 6 giugno 2013 C.R.D.D. comunicava al Registro la ricezione del ricorso per e-mail. Questi il giorno seguente precisava che il nome a dominio wwwikea.it dal 5 giugno 2013 era stato posto in stato di pendingDelete / redemptionPeriod / challenged a seguito di richiesta di cancellazione effettuata dal Registrar del dominio.

Il giorno 13 giugno veniva nominato quale esperto per la decisione della procedura il Prof. Leopoldo Tullio, il quale il medesimo giorno accettava l’incarico.

Il 17 giugno l’esperto, rilevato che il Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it per lo stato di "pendingDelete / redemptionPeriod" consente “il recupero del nome a dominio da parte  dello stesso Registrar entro 30 (trenta) giorni dalla data del passaggio in tale stato.”, e che pertanto il procedimento non poteva essere dichiarato estinto finché il dominio non fosse stato effettivamente cancellato ovvero si fossero prodotte le condizioni per dichiarare estinta la procedura di riassegnazione, disponeva .la spedizione del ricorso con la relativa documentazione al Resistente.

Ricorso e documentazione venivano ricevute dal Resistente in data 6 luglio 2013. Con e-mail del 9 luglio 2013 il Resistente chiedeva a C.R.D.D. che nella pubblicazione della decisione fossero omessi il proprio nome e le proprie generalità (art. 4.16 del Regolamento). 

Il giorno 11 luglio perveniva a C.R.D.D. fax dal Registro che informava della cancellazione del dominio in contestazione.


Motivi della decisione

Secondo l'art. 4.18, I comma, lett. c) del Regolamento “Il collegio dichiara estinta la procedura se sopravvengono fatti che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura”.

A seguito della cancellazione del dominio in contestazione, il Registro è tenuto a rendere disponibile il dominio per la registrazione da parte di chi lo ha sottoposto a procedimento di opposizione (ossia in questo caso, il Ricorrente), che può registrarlo a suo nome prima che esso sia reso disponibile anche a terzi.

Nel caso di specie, la richiesta di cancellazione da parte del Registrar del dominio e la successiva cancellazione è documentata per iscritto e nota ad entrambe le parti, vista la conferma dal  Registro con fax del 11 luglio 2013. Si rendono di conseguenza applicabili le norme di cui all’art. 4.18, III comma del Regolamento. 

Essendo quindi cessata la materia del contendere, la presente procedura deve essere dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 4.18, I comma, lett. c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dichiara estinta la procedura di riassegnazione del dominio wwwikea.it;

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 12 luglio 2013

Prof. Leopoldo Tullio.



 
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