versione - 3.3.1 (comunicato del Comitato esecutivo n. 27 del 4/8/2000, in vigore dal 15 agosto 2000) INDICE
Regole
di Naming
SEZIONE 1 - Regolamento di assegnazioneIl presente Regolamento contiene le norme per l'assegnazione dei Nomi a Dominio all'interno del ccTLD "it" (Italia), per quel che riguarda sia gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli standard Open System Interconnection (OSI). Il presente Regolamento e le procedure in base alle quali opera la Registration Authority Italiana (RA) sono definite dalla Naming Authority Italiana (NA). La RA gestisce e mantiene il database dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it", detto anche "Registro dei Nomi Assegnati" (RNA). Le modalita' operative generali della RA derivano dalle specifiche ISO 9834-1, RFC1591 e ICANN ICP-1 e successivi aggiornamenti. Alla RA e' affidata la verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento ed alle Procedure Tecniche di Registrazione. La RA provvede alla registrazione e assegnazione in uso dei seguenti oggetti relativi ai nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" (ISO 3166), compresa la parte geografica:
I nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle richieste, come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione. I nomi a dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc) presenti sulla rete. I nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" possono essere assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese membro dell'Unione Europea. Le associazioni che non siano dotate di partita IVA o codice fiscale (o equivalente) e le persone fisiche non dotate di partita IVA (o equivalente) possono registrare un solo nome a dominio. I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD "it" oppure sotto la struttura geografica predefinita. La struttura geografica predefinita e' costruita con i nomi e le sigle delle province e delle regioni italiane, nonche', al di sotto delle province, con i nomi dei comuni italiani. I nomi a dominio che costituiscono la struttura geografica predefinita sono un contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente equivalente ad un ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili. La struttura geografica completa dell'albero dei nomi a dominio italiano e' riportata nel documento "Nomi a Dominio Riservati" disponibile presso la NA. Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al ccTLD "it", oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, e' obbligatoria la registrazione presso la RA. Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od assegnabili solo a soggetti predeterminati. Non sono assegnabili i nomi a dominio costituiti da uno o due soli caratteri:
Un nome a dominio non e' prenotabile. Un nome a dominio assegnato in uso all'interno dello spazio dei nomi sotto il ccTLD "it" non puo' considerarsi come pre-riservato in altre posizioni dell'albero dei nomi stesso. La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando avviene il suo caricamento nel RNA. Tale caricamento viene effettuato solo dopo che e' pervenuta alla RA la documentazione richiesta ed e' stata verificata la effettiva funzionalita', cioe':
Un nome a dominio puo' essere trasferito per accordo delle parti, per successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura di riassegnazione condotta ai sensi dell'art. 16. E' comunque vietato l'accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio. Un nome a dominio sospeso oppure contestato ai sensi dell'art. 14 non puo' essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto a contestazione. Una volta cessato lo stato di contestazione il nome a dominio può nuovamente essere trasferito dall'assegnatario a chiunque. Salvi i casi di successione a titolo universale
o particolare, una richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato,
compreso il cambiamento di posizione all'interno dell'albero dei nomi a
dominio italiano, è considerata a tutti gli effetti come una cancellazione
del nome a dominio precedentemente assegnato unita ad una nuova richiesta
di
(articolo cosi' modificato dal comunicato del CE n. 28 del 4/8/2000) La RA puo' revocare l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:
Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte dell'assegnatario, se da questi richiesta la RA e' tenuta ad assicurare il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi. La RA revoca d'ufficio l'assegnazione di un nome a dominio nei seguenti casi:
La RA revoca l'assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. Un nome a dominio sospeso non puo' venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato. Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente e' immediatamente reso disponibile per l'assegnazione ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza. La RA puo' sospendere l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:
La RA sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorita' giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all'assegnatario l'uso. Il nome a dominio cosi' sospeso viene ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorita' giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimita' dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione e' stato emesso, si e' estinto. Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dalla RA solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l'atto sospensivo o dichiari che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. La RA sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso. In questa ipotesi, la RA e' tenuta a ripristinare il nome a dominio a favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda. La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalita' ed operativita' inviato dal provider/maintainer del nome a dominio alla RA ed una lettera di assunzione di responsabilita' predisposta da chi richiede l'uso del nome a dominio. La RA accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione, redatta in modo conforme alle sue istruzioni. L'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilita' civile e penale dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente e' tenuto ad inviare alla RA una lettera di Assunzione di Responsabilita' (lettera di AR) secondo schema predisposto dalla RA. Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dalla NA e dei principi espressi nel documento "Netiquette" (disponibile presso la NA) e di impegnarsi a rispettarli. Nella lettera di AR, il dichiarante puo' impegnarsi a devolvere le controversie relative al nome a dominio richiesto al comitato arbitrale costituito presso la NA La RA puo', a sua discrezione, chiedere che le siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera AR. I suddetti documenti devono essere fatti pervenire alla RA entro 30 giorni dalla richiesta. Nei casi in cui:
La RA e' tenuta a rendere pubblici e mantenere in linea sui propri server i modelli del modulo e della lettera di assunzione di responsabilita', nonche' le istruzioni per la registrazione dei nomi a dominio e di quanto altro necessario. SEZIONE 2 - Risoluzione delle DisputeChiunque puo' contestare presso la RA i nomi a dominio da essa assegnati in uso e contenuti nel RNA. Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata alla RA da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto assegnato in uso ad un soggetto altrui. La lettera di contestazione deve contenere le generalita' del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o il proprio diritto che questi assume leso. In presenza di una contestazione, la RA aggiunge la annotazione "valore contestato/challenged value" al valore contenuto nel RNA, e vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito file non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta. Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, la RA comunica via posta elettronica all'assegnatario la contestazione dell'oggetto a lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale di cui all'articolo 15. La comunicazione all'assegnatario dell'oggetto contestato deve contenere tutte le informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le informazioni non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA. La RA e' tenuta a fornire tutti i dati e la documentazione relativa all'oggetto contestato alla parte che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese. La RA non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso non possa essere risolta amichevolmente, puo' essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui all'articolo 15. La RA non e' tenuta a nessun'altra azione sino a che la contestazione viene risolta. In pendenza di contestazione, la parte che l'ha posta e' tenuta a confermare alla RA almeno ogni due anni la propria volonta' di mantenere pendente la contestazione ed il proprio interesse per l'oggetto contestato. In mancanza, la RA riterra' risolta la contestazione. La RA considera una contestazione come risolta nel momento in cui
Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo 14.4, la RA:
Nei casi previsto al punto "b" dal precedente articolo 14.5, la rimozione del nome a dominio sotto contestazione non ne comporta la automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione. Risolta la contestazione, la RA non rende disponibile il nome a dominio contestato per libera assegnazione per almeno 30 giorni. La RA deve inoltre invitare, non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della contestazione, la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la normale procedura per l'assegnazione del nome a dominio. Se la procedura per l'assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui la contestazione e' stata risolta, il nome a dominio puo' essere nuovamente assegnato dalla RA a chiunque ne faccia richiesta. Chi richiede in uso un nome a dominio presso la RA puo' impegnarsi, con la lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel nome a dominio ai sensi delle presenti regole di naming, riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale. E' costituito presso la NA un comitato di arbitrazione. Il comitato e' composto dai membri della NA che ne abbiano fatto richiesta al Presidente della NA, con esclusione del Presidente stesso, del Vicepresidente e del Direttore del Comitato Esecutivo (CE) in carica. L'elenco degli arbitri nominati dal CE facenti parte del comitato di arbitrazione e' disponibile presso la segreteria della NA. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri membri del comitato di arbitrazione di cui due scelti uno da ciascuna delle due parti, il terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due arbitri di parte come sopra nominati. La parte che desidera dar inizio alla procedura arbitrale e' tenuta a procedere alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata indirizzata alla controparte, all'arbitro che intende nominare ed al Presidente della NA, nella quale e' indicato il nome dell'arbitro prescelto fra quelli componenti il comitato di arbitrazione, l'oggetto della domanda da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonche' l'invito all'altra parte a nominare il proprio arbitro fra i membri del comitato di arbitrazione. La parte alla quale e' rivolto l'invito di nomina dell'arbitro e' tenuta a sua volta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione a nominare il proprio arbitro negli stessi modi indicati al precedente comma. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente della NA, il quale procede alla nomina di tale arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina e' comunicata alle parti per posta elettronica. Gli arbitri di parte cosi' nominati scelgono entro 5 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del collegio arbitrale. Qualora tale scelta non si verifichi entro tale termine, la parte piu' diligente puo' chiedere la nomina del terzo arbitro al Presidente della NA, che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando il nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle parti via posta elettronica. Il collegio arbitrale si considera costituito a far data dal giorno successivo alla accettazione dell'incarico da parte del presidente del collegio stesso. Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale puo' nominare un segretario che assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle sedute in cui siano sentite la parti o i loro rappresentanti. Il collegio arbitrale ha facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene piu' opportuno, purche' sia assicurato il rispetto del contraddittorio. E' in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie difese ed i propri documenti, e un ulteriore termine non minore di 10 per le repliche, nonche' a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora cio' sia richiesto anche da una sola di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte puo' farsi rappresentare da altra persona, salvo che il collegio arbitrale non ritenga sentirla personalmente. Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle memorie e delle repliche puo' avvenire anche per posta elettronica, salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta cartacea, o che sia necessario scambiare o esaminare documentazione originale non trasmissibile per posta elettronica. Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facolta' di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. La RA e' tenuta ad dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti. Nel caso vi sia necessita' di istruttoria, il collegio arbitrale puo' delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. La RA e' tenuta a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste. Gli arbitri giudicano secondo equita', quali amichevoli compositori, sulla base delle presenti regole di naming e delle norme dell'ordinamento italiano. Il presidente del collegio arbitrale comunica via Raccomandata A.R. la decisione definitiva alle parti, al Presidente e al Comitato Esecutivo della NA, ed alla RA. Le decisioni del collegio arbitrale sono conservate presso la segreteria della NA a disposizione dei membri del comitato arbitrale. La decisione arbitrale e' resa pubblico a cura del presidente della NA, salvo che il collegio arbitrale, su richiesta di una parte, decida il contrario. La decisione del collegio arbitrale e' inappellabile. Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in esecuzione da parte della RA nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa. Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio puo' anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa. I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono essere superiori alla meta' del massimo previsto dalla tariffa forense vigente al momento della decisione. I domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell'art. 14 possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alla presente Procedura di riassegnazione. La procedura amministrativa è applicabile a tutti i nomi a dominio registrati sotto il ccTLD .it. La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede. La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming. La Procedura viene condotta da apposite organizzazioni, rispondenti ai requisiti predisposti dalla Naming Authority, denominate "enti conduttori". La scelta dell'ente conduttore cui far svolgere la Procedura spetta a chi contesta il nome a dominio. Le spese per la Procedura sono ad esclusivo carico di chi contesta un nome a dominio. La Procedura non può essere attivata se in relazione al nome a dominio contestato è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale previsto dall'art. 15 delle regole di naming. Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue. La Procedura è regolata:
Le organizzazioni di cui all'art. 16.3, I comma, potranno adottare proprie disposizioni di attuazione per meglio definire il procedimento. Le disposizioni di attuazione non possono essere in contrasto con le regole di naming e devono riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i mezzi di comunicazione tra ente conduttore e i propri collegi, nonché la modulistica. Tali disposizioni di attuazione dovranno essere approvate dal Comitato esecutivo. L'accertamento dell'esistenza dei requisiti da parte delle organizzazioni che faranno domanda per la conduzione delle Procedure e il controllo sull'operato di tali organizzazioni è demandato al Presidente della NA. Nel caso ripetute violazioni delle norme procedurali o di merito da parte di un ente conduttore, il presidente della NA può esonerarlo dalla conduzione delle procedure. Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato "ricorrente") affermi che:
In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:
Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede.
Nel caso in cui vengano introdotte più procedure nei confronti di un singolo nome a dominio, quelle introdotte successivamente alla prima sono sospese in attesa dell'esito della prima fra esse iniziata. Qualora la prima procedura iniziata si concluda con il trasferimento al ricorrente del nome a dominio contestato, le altre procedure si estinguono. La Naming Authority è estranea al merito del procedimento e non è responsabile dell'operato degli enti conduttori che gestiscono le procedure. Le decisioni sulle procedure sono rese pubbliche sul web della Naming Authority e sul web dell'ente conduttore cui appartiene il collegio che ha deciso, salvo il caso in cui detto collegio, per casi eccezionali e con provvedimento motivato, non ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte. Nel caso in cui il collegio decida la riassegnazione del nome a dominio contestato, la sua decisione sarà eseguita dalla Registration Authority, a meno che essa non riceva, entro 15 giorni dal momento in cui ha ricevuto la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario o un arbitrato in relazione al nome a dominio contestato. In questa ipotesi si applicano le norme di cui agli artt. 14.5 e 14.6. Nel caso in cui il procedimento giudiziario o l'arbitrato promosso dal resistente si estinguano, su istanza del ricorrente la Registration Authority dà esecuzione alla decisione del collegio. Il costo della procedura non può essere inferiore a 400 euro (più IVA ove applicabile). Di tale costo, il 5% sarà di competenza della RA e il 5% della NA, quale rimborso forfettario delle spese di esecuzione delle decisioni. Le Procedure possono essere condotte da persone giuridiche pubbliche o private, o da studi professionali, costituite nell'Unione europea. Le domande per essere ammessi a condurre le Procedure devono essere inviate al Presidente della Naming Authority, che decide entro 20 giorni dalla presentazione delle domande. La domanda deve contenere:
Il Presidente della Naming Authority accetta le domande ed abilita gli enti conduttori le cui domande siano conformi a quanto previsto nell'art. 17.2, e le cui eventuali norme di attuazione non siano in contrasto con le regole di naming. La eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e non preclude la presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso ente. In mancanza di decisione negativa entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, questa si considera accettata. L'accettazione della domanda abilita l'ente richiedente alla conduzione delle procedure. L'inizio della sua attività come ente conduttore è subordinato all'apertura alla pubblica visibilità all'URL di cui all'art. 17.2, ultimo comma delle indicazioni contenute nella domanda e degli allegati di cui all'art. 17.2, IV comma, punti a) e b) L'abilitazione alla conduzione delle procedure amministrative è revocata dal Presidente della Naming Authority nel caso in cui:
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