Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
Championsleague.it

Ricorrenti:  Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx e Union des associations européens de football (UEFA) 
Resistente: Future Time di Marini Alessandro & C. s.a.s.    
Collegio (unipersonale):  Avv. Raffaele Sperati. 

Svolgimento della procedura

 Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 30 novembre 2001 lo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, con sede in Torino, Corso Fiume 6, congiuntamente alla Union des assoctations européens de football (UEFA), con sede in Nyon, Route de Geneve, 66, 1260 (Svizzera), entrambi rappresentanti dal dott. Enrico Antonielli d’Oulx, introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento a favore dello  Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx del nome a dominio  championsleague.it registrato dalla Future Time di Marini Alessandro & C.  s.a.s..

La segreteria della CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e la pagina web risultante all’indirizzo www.championsleague.it. Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il dominio championsleague.it risultava assegnato dal 20 dicembre 1999 alla Future Time  s.a.s. 
- che il dominio championsleague.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il  9 novembre 2001;
- che all'indirizzo www.championsleague.it corrispondeva una sola pagina attestante che il dominio era stato registrato attraverso un determinato provider

In data 3 dicembre 2001perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, la segreteria della CRDD provvedeva  in data 5 dicembre 2001 ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

 Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata il ricorso risultava ricevuto dalla resistente in data 11 dicembre 2001. Nulla essendo pervenuto entro il termine previsto dalla regole di naming per l’invio di repliche (ossia 5 gennaio 2002), la CRDD nominava il 7 gennaio 2002 quale saggio il sottoscritto, che in data 9 gennaio  2002 accettava l’incarico.

Allegazione dei  ricorrenti

 Il ricorrente Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx  agisce in virtù di mandato per la registrazione del nome a dominio chamionsleague.it   ricevuto dalla Union des associations européens de football (UEFA), la quale, a conferma di ciò, ha sottoscritto il ricorso.

I ricorrenti affermano che la UEFA gode di diritti esclusivi sulla denominazione CHAMPIONS LEAGUE in Italia sia in forza dei propri validi marchi di impresa, sia in forza della notorietà che tale denominazione ha presso il pubblico, considerato che l’Italia è una della nazioni ove il gioco del calcio e la competizione europea denominata Champions League è più nota. Afferma inoltre la UEFA di  essere titolare del marchio CHAMPIONS LEAGUE in base alla registrazione internazionale n. 677 160 estesa all’Italia ai sensi dell’Accordo di Madrid e nonché del marchio UEFA CHAMPIONS LEAGUE in base alla registrazione internazionale n. 639783.  

 A sostegno della propria richiesta di riassegnazione, le ricorrenti affermano:
a) che il nome a dominio registrato dal resistente è identico al marchio CHAMPIONS LEAGUE differenziandosi esclusivamente per il cc.TLD.it, nonché del tutto simile al marchio UEFA CHAMPIONS LEAGUE entrambi registrati alla ricorrente, 
b) che  la resistente non è titolare di alcun segno distintivo identico o simile alla dicitura in contestazione. Inoltre il nome a dominio di cui è discussione, pur essendo stato assegnato da più di un anno, non viene utilizzato per contraddistinguere un vero e proprio sito Internet; 
c) che il nome a dominio sarebbe stato registrato dalla resistente in malafede, in quanto la denominazione CHAMPIONS LEAGUE è particolarmente nota in Italia, con la consapevolezza che la dicitura CHAMPIONSLEAGUE determina una forte attrattiva e può essere eventualmente sfruttato per ottenere un numero considerevole di accessi ad un sito Internet. 
La resistente risulta inoltre aver registrato numerosi altri nomi a dominio corrispondenti a nomi e marchi famosi e in precedenti procedure di rassegnazione è stata riconosciuta aver agito come cybersquatter 

Concludono quindi le ricorrenti chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione in favore dello Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, in persona del legale rappresentante dott. Enrico Antonielli d’Oulx.

Allegazioni della resistente

 La resistente Future Time,  pur avendo regolarmente ricevuto ricorso e documentazione in data 11 dicembre 2001 (come risulta dalla ricevuta di ritorno della raccomandata), non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini stabiliti dall’art. 5 delle Procedure di Riassegnazione.

Motivi della decisione

a) identità e confondibilità del nome.

Il nome a dominio contestato championsleague.it è una imitazione pedissequa del marchio champions  league registrato dalla Uefa  fin dal 3 marzo 1997 come marchio con registrazione internazionale n. 677160 estesa all’Italia ai sensi dell’Accordo di Madrid ed è del tutto simile al marchio Uefa champions league registrato dalla Uefa sin dal 24 aprile 1995 anch’esso come marchio con registrazione internazionale. Entrambi tali marchi sono da tempo utilizzati anche in Italia.
 
Riguardo quindi al primo dei requisiti richiesto dall’art. 16.6 delle regole di naming non vi è dubbio che sia stato assolto, essendo il nome a dominio contestato  identico e simile ai marchi registrati dalla Uefa.  La circostanza che lo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, in persona del legale rappresentante dott. Enrico Antonielli d’Oulx sia stato legittimato dalla UEFA a registrare il nome a dominio CHAMPIONSLEAGUE ad utilizzare a tal fine il marchio CHAMPIONSLEAGUE su Internet fa sì che quanto appena affermato per l’UEFA circa l’identità del nome valga anche in relazione allo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, il quale è legittimato ad esercitare tali diritti ai fini della presente procedura e, in caso di suo esito positivo, alla successiva registrazione del nome a dominio oggi in contestazione.

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

Avendo provato le ricorrenti il proprio diritto sul nome CHAMPIONSLEAGUE e la confondibilità del nome a dominio con i marchi registrati dalla Uefa, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio titolo, concorrente con quello delle ricorrenti, che la legittimasse alla registrazione del nome a dominio in contestazione. Invece, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalla regole, la resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. Né dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da internet, la Future Time appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

Infatti, non risulta né che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che il sito all’indirizzo www.championsleague.it contiene solo una pagine attestante che il dominio è stato registrato attraverso un determinato provider); nè che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che essa è denominata Future Time s.a.s.; nè che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.championleague.it non appare in alcun modo utilizzato a sostegno di alcuna attività.

Pertanto non può che ritenersi accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte della resistente al nome a dominio in contestazione.

c) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

In ordine alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio  richiesta dall’art. 16.6.c delle regole di naming ritiene il sottoscritto saggio che essa sia stata dimostrata dalla documentazione versata agli atti. 

Difficile infatti ritenere che la scelta del nome a dominio da parte della resistente sia stata fatta in modo casuale. La denominazione Champions league indica la più importante tra le competizioni di calcio europee, particolarmente nota presso il pubblico dell’Italia, ove il gioco del calcio è seguito da milioni di appassionati. Così come è noto che la UEFA è l’ente che da decenni organizza tale competizione fra le squadre di calcio europee. 

Appare quindi evidente che Future Time non poteva ignorare al momento della registrazione, l’esistenza di tale denominazione nota in tutta Europa, sul quale la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta poi la circostanza – verificabile su internet – che la Future Time ha registrato alcune centinaia di nomi a dominio in nessun modo riferibili all’attività della Future Time, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p.es boeing.it, eurodisney.it, mastercard.it; chanel5.it) o nomi di famosi esponenti del mondo della canzone e dello spettacolo (michael jackson .it; beatles.it; pinkfloyd.it, etc).

Se a ciò si aggiunge che sul sito della resistente non appare essere svolta alcuna attività, trovandosi all’indirizzo www.championsleague.it una pagina standard attestante unicamente l’avvenuta registrazione del dominio, e che la resistente non solo non ha dato alcuna spiegazione del suo comportamento, ma non appare avere mai dato una risposta alle lettere di contestazione della ricorrente e della Registration Authority, appare evidente che la registrazione e il mantenimento del nome a dominio in contestazione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio, vietato dalle regole di naming.

Ritiene quindi questo collegio che la registrazione da parte della Future Time di numerosi nomi a dominio corrispondenti a marchi e nomi di rinomanza mondiale su cui la resistente non vanta alcun diritto dimostri una evidente operazione di cybersquatting e pertanto,  la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in questione, così come intesa dall’art. 16.6 lett.c) e art. 16.7 ultimo comma delle regole di naming

Conclusioni

Ritiene il collegio che le ricorrenti abbiano ampiamente  dimostrato l’esistenza delle circostanze previste dall’art. 16.6 delle regole di naming, alle quali consegue la riassegnazione del nome a dominio contestato.

P.Q.M.

Viene disposta la riassegnazione del nome a dominio “championsleague.it”, dalla Future Time di Marini Alessandro & C. s.a.s.  allo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, in persona del legale rappresentante dott. Enrico Antonielli d’Oulx, con sede in Torino, Corso Fiume 6.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza.

Roma,  18 gennaio 2002.

Avv. Raffaele Sperati 

 


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