e-solv

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
corsera.it


Ricorrente: R.C.S. Editori s.p.a.
Resistente: ADV Planet Limited
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere

Svolgimento della procedura

 Con ricorso pervenuto alla e-solv per posta elettronica il 21 febbraio 2001 la R.C.S. Editori S.p.A. introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio corsera.it, registrato dalla ADV Planet Limited.

In data 22 febbraio 2001 la segreteria dell'e-solv verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonchè la pagina web risultante all'indirizzo www.corsera.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio corsera.it risultava registrato dal 21 marzo 2000 ed assegnato alla ADV Planet Limited  dal 21 marzo 2000;
- che il dominio corsera.it era stato sottoposto a contestazione il 25 gennaio 2001;
- che all'indirizzo www.corsera.it risultava una pagina web attiva.

In data 24 febbraio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della e-solv verificava nuovamente la pagina web all'indirizzo www.corsera.it e, verificata la regolarità del ricorso,  in data 26 febbraio 2001 provvedeva ad inviare per raccomandata alla ADV Planet Limited copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.

In pari data la e-solv provvedeva ad inviare per posta elettronica comunicazione dell’inizio della procedura alla NA ed alla RA.

In data 23 marzo 2001 pervenivano le  repliche della resistente;  quindi veniva nominato quale saggio la sottoscritta avv. Marialuisa Buonpensiere, la quale in data 27 marzo accettava l'incarico.

Allegazioni della ricorrente

Secondo quanto documentato dalla ricorrente R.C.S. Editori s.p.a (nel seguito: RCS) mediante produzione di scheda del data base whois datata 9.11.2000, il nome a dominio “corsera.it” è stato registrato in data 21 marzo 2000 dal Sig. Renato Roncagli. Quest’ultimo, secondo quanto affermato dalla ricorrente, si sarebbe occupato, in qualità di redattore, del sito www.corsera.it insieme al Sig. Matteo Corsini. Quest’ultimo risulta anche assegnatario del nome a dominio corsera.com, registrato il 20 febbraio 2000; mentre il sig. Renato Roncagli è assegnatario  del nome a dominio corsera.net, registrato il 20 luglio 2000.
Il dominio oggi contestato è stato in seguito trasferito il 19 gennaio 2001 dal Sig. Renato Roncagli alla società inglese ADV Planet Limited (d’ora innanzi ADV). Nei confronti di quest’ultima è stata quindi rivolta la contestazione del nome a dominio, registrata dalla RA il 25 gennaio 2001.

La ricorrente è editrice del quotidiano il “Corriere della Sera”, quotidiano italiano di rilevanza internazionale, disponibile on line presso il sito www.corriere.it.  RCS documenta inoltre di essere titolare di numerose registrazioni e domande di marchio relative alla denominazione “Corriere della Sera” in Italia come in vari paesi esteri.

Secondo la ricorrente, la denominazione “Corsera” sarebbe da sempre utilizzata, quale abbreviazione del marchio sopraindicato, sia dai lettori che dagli “addetti ai lavori” (giornalisti, stampatori, distributori ed edicolanti). Il marchio “corsera” è stato inoltre depositato presso l’Ufficio Marchi e Brevetti italiano il 14 novembre 1973. Il ricorso è quindi esplicitamente fondato dalla RCS sulle domande e registrazioni di marchio “Corriere della Sera” e sulla registrazione di marchio no. 678301 “corsera”  concessa il 14 maggio 1996 quale rinnovo della registrazione di marchio no. 297716 richiesta il 14 novembre 1973 e concessa il 12 ottobre 1976, relativa ai prodotti della classe 16 (stampati, giornali, periodici e libri), ai servizi delle classi 38 (servizi di comunicazione, radio e televisione), 41 (istruzione e spettacolo) e 42 (consulenza e studi tecnici, valutazioni, stime e perizie); il tutto debitamente documentato per iscritto dalla ricorrente.

Riguardo alle motivazioni del ricorso, la RCS afferma che il nome a dominio “corsera.it” risulta identico e confondibilmente simile rispettivamente al marchio “corsera” ed al marchio “corriere della sera”, entrambi di titolarità della ricorrente stessa. Su tali nomi, l’attuale titolare del nome a dominio contestato non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo, non essendo licenziataria del marchio “corsera” ed essendo del tutto sconosciuta alla RCS.

La malafede nella registrazione ed utilizzazione del dominio corsera.it si dedurrebbe, secondo la ricorrente, dai contenuti del sito Internet in relazione al quale il nome a dominio è stato registrato ed è attualmente utilizzato.  Secondo la ricorrente, il sito “corsera.it” si presenta quale giornale telematico, la cui home page riporta la denominazione “corsera”, in caratteri di grandi dimensioni, nella medesima veste grafica con cui il marchio “corriere della sera” viene riprodotto nelle pagine interne dell’omonimo quotidiano edito da R.C.S. La seconda pagina contiene un banner pubblicitario del sito www.corsinicorporate.com, che si  collega direttamente al sito della società Corsini  Houses & real estate (d’ora innanzi “Corsini”). Nella seconda pagina di “corsera.it” appaiono inoltre le sezioni denominate “attualità”, “sport”, “politica”, “news”, “business”, etc., “nonché un elenco con le notizie del giorno”.

Secondo la ricorrente, la ADV avrebbe usurpato il marchio “corsera” di titolarità di R.C.S., registrandolo quale nome a dominio, avendo creato un sito ove tale marchio appare nei medesimi caratteri grafici utilizzati per il marchio “Corriere della Sera” sull’omonimo quotidiano ed avendo infine inserito nel sito in questione un banner pubblicitario di Corsini ed un’intervista promozionale al rappresentante di quest’ultima.

Conclude la ricorrente affermando che il dominio sarebbe stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sarebbe utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente, in quanto sul sito corrispondente al dominio vengono pubblicate notizie più o meno aggiornate; attività questa  in concorrenza con quella di R.C.S. e, in particolar modo, con quella svolta dalla ricorrente tramite il proprio quotidiano “Corriere della sera” e il sito Internet www.corriere.it. Da tali argomenti la ricorrente deduce la malafede della ADV, sulla base della quale chiede la riassegnazione del nome a dominio contestato.

Allegazioni della resistente.

Da parte sua la ADV Planet Limited (nel seguito per brevità ADV) eccepisce in via pregiudiziale l´assoluto difetto di giurisdizione e/o l´illegittimità, invalidità e nullità della presente procedura di riassegnazione.

Nel merito, ADV afferma di non svolgere, attraverso il proprio sito,  alcuna attività di natura imprenditoriale e commerciale, esercitandosi soltanto il diritto  di libertà d´espressione ed opinione, riconosciuto e  garantito dall´art. 21 Cost., senza alcuno scopo di lucro.

Osserva inoltre che erroneamente la ricorrente fa riferimento alla normativa sui marchi, in quanto si tratterebbe semmai di un problema di confondibilità tra testate o  periodici, che peraltro non sussisterebbe attesa la sostanziale diversità dei nomi in questione.

Infine, la resistente contesta puntualmente e con dovizia di argomentazioni le affermazioni di fatto e di diritto dai quali la RCS deduce la malafede, soffermandosi per completezza anche su altri aspetti -  non toccati dalla ricorrente ma previsti dalle regole di naming – che a suo avviso dimostrano l’assenza di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio “corsera.it”.

Conclude pertanto per la reiezione del ricorso.

Questioni preliminari

In via preliminare la resistente ADV ha eccepito il difetto di giurisdizione e comunque la illegittimità, invalidità e nullità della presente procedura.  Ad avviso della resistente, la procedura avrebbe come oggetto l’accertamento dell’esistenza di diritti soggettivi  e si concretizzerebbe quindi in un vero e proprio giudizio di cognizione, come tale rimesso all’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, salva eventuale compromissione ad arbitrato laddove si tratti di diritti disponibili e vi sia stato un preventivo accordo delle parti e dove, in ogni caso,  siano rispettati i principi fondamentali in tema di diritto della difesa; compromissione che, in questo caso, non vi sarebbe stata da parte della ADV.

Né alcun valore potrebbe avere al riguardo la sottoscrizione, all’atto della registrazione del nome a dominio, della lettera di assunzione di responsabilità, in quanto, ad avviso del ricorrente, la registration Authority agirebbe in regime di monopolio, tanto che la mancata sottoscrizione della lettera di A.r. impedirebbe la registrazione del nome a dominio.

La procedura di riassegnazione lederebbe inoltre il diritto alla difesa costituzionalmente garantito, in quanto potrebbe istaurarsi e giungere a conclusione anche solo su iniziativa di una sola parte. Inoltre, il giudicante non sarebbe neppure terzo, in quanto secondo ADV sarebbe il ricorrente a scegliere il collegio giudicante”.
Infine, la vincolatività e esecutorietà della decisione del saggio nella procedura di riassegnazione costringerebbe la parte soccombente ad adire l’autorità giudiziaria anche nel caso in cui non lo avesse voluto, per difendere i propri diritti soggettivi.

L’eccezione è palesemente infondata, per una serie di concordanti motivi.

a) sul preteso monopolio della Registration Authority e sulle sue conseguenze

Anzitutto, è del tutto priva di fondamento l’affermazione, in punto fatto, secondo cui la Registration Authority  agirebbe in regime di monopolio, e la conseguenza di diritto che ne deduce la resistente, ossia di non essere vincolata a quanto liberamente sottoscritto nella lettera di assunzione di responsabilità.

Sotto il primo profilo, si osserva che la Registration Authority Italiana gestisce soltanto uno degli oltre 250 top level domain esistenti nel mondo. C’e’ quindi ampia scelta per chi vuole registrare un nome a dominio, di scegliersi il gestore del TLD che più gli aggrada. In particolare, secondo l’art. 4 delle vigenti regole di naming i domini sotto il ccTLD .it possono essere registrati da qualunque soggetto appartenente alla Unione Europea, che si  configura quindi come ambito territoriale nel quale valutare se la Registration Authority agisce in regime di monopolio o meno. La risposta non puo’ ovviamente che essere negativa. Non solo infatti la resistente – società inglese – può comunque registrare nomi a dominio in alcuni gTLD (.com, .net e .org), ma può comunque registrarne anche in altri paesi dell’Unione Europea, ciascuno dotato del proprio ccTLD; e può senz’altro registrarlo nel proprio paese d’origine, sotto il ccTLD . uk.

Non essendoci sostanziali differenze di raggiungibilità fra domini registrati sotto diversi ccTLD, può affermarsi quindi che il “prodotto” costituito dal ccTLD sia uno dei tanti (oltre 250) offerti dal mercato, e quindi  non certo offerto in regime di monopolio.

Non solo. Il fatto che la Registration Authority sia gestita dall’Istituto per le Applicazioni Telematiche del C.N.R. esclude a priori, sotto il profilo soggettivo, che possa parlarsi di monopolio, concetto squisitamente imprenditoriale. La Registration Authority, infatti, non solo non è un imprenditore, ma addirittura, per legge, non è un ente a scopo di lucro. Appare quindi arduo applicare alla sua attività concetti propri della concorrenza e del mercato, ad un soggetto che non è imprenditore commerciale.

Ma anche quand’anche si volesse andare di contrario avviso, le conseguenze giuridiche della pretesa posizione di monopolio non sarebbero certo quelle dedotte dalla ADV, che pretenderebbe, per tale solo fatto, di essere totalmente svincolata dagli impegni sottoscritti al momento della registrazione del nome a dominio. L’art. 2597 cod. civ., infatti, impone al monopolista “l’obbligo di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa.osservando parità di trattamento”; il che è ben diverso dalla pretesa che l’utente che abbia contratto possa in ogni momento ritenersi sciolto dalle condizioni contrattuali che non gli aggradano.

b) Vincolatività delle regole di naming.

Da quanto sopra deriva che piena validità hanno gli impegni assunti dall’assegnatario di un nome a dominio con la sottoscrizione della lettera di assunzione di responsabilità. Questa, per quel che qui rileva, con la lettera di assunzione di responsabilità la ADV ha dichiarato testualmente: “a) di essere a conoscenza e di accettare che l’assegnazione di un nome a dominio e la sua registrazione sono soggette alle regole di Regole di Naming ed alle Procedure Tecniche di registrazione stabilite dalla Naming Authority Italiana; (...) c) di essere a conoscenza e di accettare la procedura di Risoluzione delle Dispute stabilite al punto 14 delle Regole di Naming; (...) d) di avere titolo all’uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere con tale richiesta di registrazione diritti di terzi; (..); h) di essere a conoscenza e di accettare che in caso di erronea o falsa dichiarazione nella presente richiesta, la Registration Authority Italiana provvederà alla immediata revoca del nome a dominio, salvo ogni più ampia azione legale.”. Con la registrazione del nome a dominio, quindi, la ADV si è volontariamente e liberamente sottoposta alle regole di naming ed alle procedure di riassegnazione quale la presente, che sono pertanto vincolanti nei suoi confronti.

c) Sulla natura delle procedure di riassegnazione

Accertato dunque che le regole di naming sono applicabili al nome a dominio oggi in contestazione e che la ADV è ad esse vincolata, è da verificare se effettivamente la procedura sia di carattere giurisdizionale, e come tale la sua esperibilità soggetta alla previa concorde sottoscrizione di una clausola arbitrale.

La risposta è anche in questo caso negativa. Anzitutto, per giudicare sulla natura delle procedure di riassegnazione è necessario rifarsi alle norme che la prevedono, ossia l’art. 16 delle regole di naming e le procedure di riassegnazione stesse. Sotto questo profilo, fondamentale appare l’art. 16.2, il quale, al secondo comma, specifica che “La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato  previsto dall'art. 15 delle regole di naming”.  La natura non giurisdizionale della procedura non solo è esplicitamente affermata dalle regole, ma e’ confermata dal fatto che – altrettanto esplicitamente – è prevista la possibilità di ricorrere o ad arbitrato o alla magistratura; cosa che non avrebbe senso che la procedura stessa fosse -  come sostiene la resistente – un arbitrato. Del resto, la migliore conferma di cio’ si ha nel fatto che le regole di naming stesse prevedono anche la possibilità per chi registra il nome a dominio di sottoscrivere clausola compromissoria per l’arbitrato previsto dall’art. 15  delle regole di naming; arbitrato che sarebbe con tutta evidenza un inutile doppione se la procedura di riassegnazione ne avesse la stessa natura.

Del resto, che la funzione della procedura si inserisca nell’ambito procedimentale della registrazione e non abbia funzione giurisdizionale e’ specificato anche dall’art. 16.2, I comma, secondo il quale “La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede”. Come emerge chiaramente dai lavori preparatori che hanno portato alla introduzione nel nostro ordinamento della procedure di riassegnazione (nel seguito, per brevità, MAP, dall’acronimo in inglese delle omologhe procedure ICANN cui sono ispirate), le procedure di riassegnazione si inseriscono nell’ambito della verifica del titolo alla richiesta del nome a dominio. Allorché, nel 1999, è stata introdotta la possibilità per i richiedenti di autocertificare quanto dichiarato nella lettera di assunzione di responsabilità, si è avuta la necessità di creare strumenti di controllo per la verifica di tali dichiarazioni. Tale verifica è stata attuata mediante le previsioni di richiesta di documentazione (artt. 13.2 e 13.3 regole di naming) e mediante la procedura di riassegnazione, che tende a verificare la rispondenza al vero della dichiarazione, contenuta nella lettera di assunzione di responsabilità, con la quale il richiedente il nome a dominio dichiara “di avere titolo all’uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere con tale richiesta di registrazione diritti di terzi”.

La circostanza che questo tipo di verifica sia svolto non d’ufficio, ma su sollecitazione ed in contraddittorio con un soggetto che assume leso un proprio diritto non muta la natura della procedura, che rimane pur sempre di tipo amministrativo. Del resto, è ormai principio fondamentale del nostro ordinamento che anche nelle procedure amministrative i titolari di un diritto od un interesse qualificato siano ammessi a contraddire nell’ambito di un procedimento amministrativo, senza che ciò ne comporti la natura giurisdizionale.

Con ciò inquadrata correttamente la natura della procedura di riassegnazione, è agevole dimostrare l’infondatezza delle deduzioni della ricorrente. In particolare:

1) La circostanza che nelle procedure di riassegnazione possano essere coinvolte posizioni giuridiche soggettive non è probante della natura giurisdizionale della procedura di riassegnazione, in quanto, come visto, tali posizioni non solo sono del tutto compatibili con il carattere non giurisdizionale della procedura, ma non potrebbero neppure mancare, in quanto, in loro assenza, mancherebbe addirittura l’interesse ad agire e contraddire nella procedura, se non addirittura a registrare il nome a dominio.

2) Non risponde affatto al vero che le MAP si risolvano in un “accertamento dell’esistenza o meno dei diritti fatti valere dal ricorrente”, in quanto punto centrale della verifica è che la dichiarazione dell’assegnatario del nome a dominio di averne diritto sia veritiera e, nel caso in cui non lo sia, la non rispondenza al vero non sia imputabile a malafede dell’assegnatario stesso. Si vede bene che in quest’ultima ipotesi l’esito della MAP sarebbe negativo per il ricorrente, laddove in un procedimento giurisdizionale – nel quale la buona fede nella registrazione ha rilevanza minore – il diritto del ricorrente verrebbe invece riconosciuto senza alcun problema. Da ciò consegue che la MAP non è necessariamente mezzo di tutela di un diritto soggettivo (il titolo al nome a dominio dell’assegnatario può non essere tale).

3) D’altra parte, nessuna preclusione sussiste a che il titolare di un diritto soggettivo al nome a dominio lo faccia valere innanzi al giudice ordinario o, se del caso, ad un arbitro; cosa questa che non sarebbe possibile se la MAP fosse a sua volta uno strumento giurisdizionale.

4) La natura non giurisdizionale delle MAP rende irrilevante la deduzione circa l’asserita violazione dei diritti di difesa. Non si vuole comunque mancare di sottolineare come una tale violazione non sussista, in quanto da un lato entrambe le parti possono in ogni momento ricorrere al giudice per far valere i loro diritti, mettendo nel nulla la procedura di riassegnazione in corso, dall’altro che nell’ambito della MAP il contraddittorio è ampiamente garantito, come dimostra il fatto che la resistente ha avuto ampiamente modo di illustrare con dovizia di particolari le proprie tesi.

5) Priva di senso ha poi la deduzione secondo cui le MAP sarebbero illegittime in quanto “possono istaurarsi e giungere a conclusione anche solo ad iniziativa di una sola parte”. Qualsiasi procedimento (sia amministrativo che giurisdizionale) necessariamente si istaura ad istanza di una parte. Ciò che rileva è che l’altra sia posta in grado di contraddire, come di fatto le regole di naming prevedono. Se poi il resistente non ritiene svolgere difese, imputet sibi, esattamente come accade, nei procedimenti giurisdizionali, nel caso di contumacia. Ma cio’, essendo evento imputabile alla parte resistente, non è certo motivo di illegittimità dell’impianto normativo che invece il contraddittorio prevede.

6) La ADV afferma poi che le regole di naming prevederebbero “che sia addirittura il ricorrente a scegliere il collegio giudicante”, e che pertanto non sarebbero condotte da soggetti terzi rispetto alle parti.  A prescindere dalla circostanza che, trattandosi di procedimenti di natura non giurisdizionale, tale terzietà non sarebbe neppure essenziale, basterà osservare che tale affermazione è totalmente priva di fondamento. Il ricorrente, infatti, può scegliere unicamente l’ente conduttore, ossia gli enti che fungono da “cancelleria” per la gestione amministrativa della procedura, ma non certo il collegio cui e’ affidata la decisione, il quale viene nominato nell’ambito di una rosa di almeno 15 saggi iscritti nella lista dell’ente conduttore stesso.

7) Parimenti nessun pregio ha il rilievo secondo cui la MAP sarebbe “idonea ad incidere, in modo autoritativo e vincolante, sulla posizione giuridica soggettiva del soccombente” costituita dal proprio diritto soggettivo al nome a dominio, e lo costringerebbe, per far valere il suo diritto, al ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria. E’ evidente infatti che il diritto al mantenimento del nome a dominio nasce solo da una sua legittima registrazione, ossia effettuata da chi ha titolo per farlo. Non può quindi parlarsi di lesione del diritto al nome a dominio, se tale diritto non può neppure considerarsi sorto per mancata dimostrazione dei requisiti previsti dalle regole di naming.

Ne consegue, da quanto sopra, la legittimità della procedura di riassegnazione introdotta dalla RCS.

Motivi della decisione

a) identità del nome.

Per quanto attiene all’art. 16.6.a delle regole di naming, la ricorrente ha documentato di aver registrato marchio identico al nome a dominio in contestazione sin dal 1973. Peraltro, nessuna affermazione e tantomeno documentazione è stata prodotta circa l’effettivo utilizzo di tale marchio, per il quale la ricorrente si limita  a dichiarare che “la denominazione “corsera” viene da sempre utilizzata quale abbreviazione del noto marchio sopra indicato, sia dai lettori che dagli addetti ai lavori”.

Peraltro, dalle stesse affermazioni della ricorrente è lecito aver più di un dubbio su tale effettivo utilizzo. Il Corriere della Sera è in effetti uno di più noti giornali ed autorevoli quotidiani italiani; e proprio per questo è noto al pubblico semplicemente come il “Corriere”. E tanto ciò è vero, che – come contraddittoriamente ammette la stessa ricorrente – l’indirizzo del sito su cui si trova il Corriere della Sera on line è www.corriere.it. E che il Corriere della Sera sia semplicemente conosciuto ed abbreviato in “Corriere” e non in corsera è dimostrato dal fatto che il tradizionale supplemento domenicale del Corriere della sera, divenuto poi settimanale autonomo, era denominato “Domenica del corriere” e non certo “Domenica del Corsera”, come sarebbe logico aspettarsi se il Corriere della sera fosse stato conosciuto fra i suoi lettori come Corsera.

Del resto, che la denominazione abbreviata con cui il Corriere della Sera è conosciuto dai lettori sia “corriere” e non “corsera” è dimostrato dal fatto che il dominio corriere.it -  quello utilizzato per il giornale online – risulta registrato addirittura agli albori di internet, ossia prima del 1996.

In ogni caso, non può non rilevarsi come le affermazioni della ricorrente siano del tutto contraddittorie, laddove, da un lato deduce la identità del nome a dominio con la (pretesa) abbreviazione di una sua testata giornalistica, dall’altro fonda il suo diritto al nome a dominio sulla registrazione di un marchio commerciale.

Per quanto riguarda la testata giornalistica Corriere della sera, francamente non pare essa possa ritenersi simile al nome a dominio contestato, essendo composta addirittura di tre parole e da oltre il doppio di lettere.

Deve invece ritenersi identico al marchio “corsera” registrato dalla RCS, e su tale base deve ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art. 16.6.a delle vigenti regole di naming.

b) titolo dell’attuale assegnatario al nome a dominio contestato

Secondo il pacifico orientamento dei saggi nelle procedure di riassegnazione, una volta provato dal ricorrente un proprio diritto sul nome a dominio contestato, spetta al resistente provare una delle circostanze da cui l’art. 16.6., II comma deduce il titolo del resistente sul nome a dominio.

Sotto questo aspetto, la ADV precisa (e la circostanza è confermata dalla stessa RCS) che sul sito all’indirizzo www.corsera.it è presente un giornale telematico periodico. Ed invero, la questione posta dalla ricorrente RCS è appunto quella della confondibilità fra la testata telematica del periodico della ADV (Corsera) e la testata del quotidiano cartaceo e telematico della RCS (Corriere della sera).

Si è visto, peraltro, come la denominazione Corriere della sera sia del tutto diversa da quella Corsera, e come quindi non possa  prendersi a base del ricorso l’elemento costituito dalla denominazione del periodico della RCS (per il quale sarebbe insussistente il requisito di cui all’art. 16.6.a delle regole di naming),  bensì soltanto il marchio “corsera”.

Sotto questo profilo, la ADV evidenzia come la propria attività sia sostanzialmente l’edizione di un periodico online (circostanza questa ribadita anche dalla RCS), e che quindi non si ponga un problema di confondibilità tra marchi, ma un  problema di confondibilità fra testate ovvero periodici. La denominazione corsera sarebbe dunque utilizzata dalla ADV come titolo e/o testata del proprio periodico online e come tale sarebbe utilizzata per identificare l’opera di ingegno a cui accede.

Tale inquadramento appare corretto; e da ciò deriva la applicabilità nel caso di specie non tanto delle norme relative ai marchi, quanto a quelle relative alle testate giornalistiche, ed in particolare degli artt. 100 e segg. della l. 633/1941.  E’ pacifico in dottrina e giurisprudenza che il diritto all’uso di una determinata denominazione come testata si costituisce con il fatto della diffusione e della pubblicazione della testata stessa, decadendo soltanto per il non uso protratto per due anni consecutivi (art. 100, u.c. l. 633/1941). Tale fatto costitutivo è pacifico fra le parti e comunque provato agli atti; essendo, come noto, da ritenersi equiparata alla diffusione cartacea la pubblicazione on-line (cfr. ord. Trib. Roma 6 novembre 1997).

Risulta provato quindi dal resistente un proprio diritto alla denominazione “corsera”.

Ad abundantiam, si osserva che risultano essere state provate anche le ulteriori circostanze dalle quali le regole di naming  deducono a favore del resistente il titolo al nome a dominio.

Per quanto riguarda quanto previsto dall’art. 16.6.1 delle regole di naming, risulta agli atti che la ADV ha utilizzato il dominio corsera.it per il proprio periodico online prima che le pervenisse notizia della contestazione.

Per quanto riguarda invece quanto previsto dall’art. 16.6.3,  stante il carattere di società commerciale della ADV non si può negare che anche la sua attività di gestione del dominio abbia carattere commerciale, anche se l’accesso al sito risulta essere gratuito. Peraltro, la circostanza che si tratti di un periodico online consente di affermare che tale attività non è svolta allo scopo di violare il marchio registrato dalla RCS.

c) malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio

Quanto sopra sarebbe di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza del ricorso della RCS. Per completezza, val comunque la pena di osservare che il ricorso si presenta carente anche sotto il profilo della malafede.

 Secondo la RCS, il dominio sarebbe stato registrato per impedire al titolare del marchio “corsera” di registrare in proprio tale nome a dominio, e per utilizzarlo per attività in concorrenza con quella del ricorrente. Alla luce della documentazione agli atti, tale deduzione appare poco verosimile.  Il marchio “corsera” (del quale la ricorrente non ha dimostrato alcun effettivo utilizzo) è stato registrato per la prima volta nel 1973 da un soggetto cui evidentemente non erano affatto ignote le potenzialità della rete Internet anche in tema di pubblicazioni di testate periodiche, se è vero com’è vero che il dominio corriere.it risulta registrato in data anteriore al 1996, ossia prima che il database whois della Registration Authority assumesse l’attuale configurazione.

Quanto poi alla concorrenza fra attività svolta dalla ADV sul sito www.corsera.it  e quella svolta dalla RCS, essa non può considerarsi che quella svolta da quest’ultima sotto il marchio identico al nome a dominio; ossia, allo stato degli atti, nessuna, in quanto la RCS non solo non ha provato, ma non ha neppure indicato quale sia l’attività commerciale svolta sotto tale marchio. E ciò, ovviamente, a prescindere da ogni considerazione sulla dubbia possibilità di concorrenza fra una testata giornalistica (quale corsera.it di ADV) ed un marchio commerciale (quale corsera registrato da RCS).

Né appare sostenibile che la registrazione di corsera.it faccia parte di un più complesso disegno accaparratorio, dato che il dominio in questione risulta essere l’unico registrato dalla ADV. Né miglior sorte possono avere le deduzioni della RCS su pretesi collegamenti fra gli assegnatari dei nomi a dominio corsera.net e corsera.com; quand’anche infatti fosse provato un collegamento fra detti assegnatari e la ADV Planet, tali registrazioni -  una volta accertato il diritto della ADV alla denominazione della propria testata online “corsera” sarebbero del tutto legittime, in quanto esplicazione del medesimo diritto.

La domanda della RCS non appare quindi fondata, e come tale va respinta.

P.Q.M.

Questo collegio respinge il ricorso della R.C.S. Editori s.p.a. relativo al nome a dominio corsera.it.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority affinchè, ai sensi degli artt. 14.4.10 e 14.4.a rimuova dal RNA la notazione "valore contestato/challenged value" per il nome a dominio corsera.it

Roma, 6 aprile 2001

avv. Maria Luisa Buonpensiere.

 


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