C.r.d.d. Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio uefa2004.it e euro2004.it Ricorrente: Union des associations européens
de football (UEFA) e
Svolgimento della procedura Con ricorso pervenuto alla C.R.D.D. via e-mail il 18 Dicembre 2001, la Union des associations européens de football (UEFA) e lo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, quest’ultimo in persona del Dott. Enrico Antonielli d’Oulx ed in qualità di procuratore della UEFA, con sede in Torino, Corso Fiume n. 6, introducevano, ai sensi dell'art. 16 delle vigenti Regole di naming, la procedura di riassegnazione al fine di ottenere il trasferimento in favore di quest'ultima dei nomi a dominio “Uefa2004.it” e “Euro2004.it”, registrati dalla Uniplan Software S.r.l., con sede in Scafati (SA) Via G. Oberdan n. 52. In data 18 Dicembre 2001, la segreteria della C.R.D.D. verificava l'intestatario dei nomi a dominio nella banca dati whois della Registration Authority, nonché le pagine web risultanti agli indirizzi www.Uefa.2004.it e www.Euro2004.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare che:
In data 24 Gennaio 2002, la segreteria della C.R.D.D. riceveva via e-mail le repliche della Uniplan Software S.r.l. seguita da copia in formato cartaceo con i relativi allegati, che in data 28 Gennaio 2002 venivano inviati per raccomandata ai ricorrenti. Il 28 Gennaio 2002, la C.R.D.D. designava quale saggio il sottoscritto avv. Maurizio Corain il quale, con comunicazione datata sempre 28 Gennaio 2001, accettava l’incarico, costituendo il collegio uninominale per la decisione della procedura. Ricevute le repliche della Uniplan Software S.r.l., il 7 Febbraio 2002 i ricorrenti chiedevano di essere ammessi a controdedurre. Con provvedimento dell’8 Febbraio 2002, il saggio nominato, ai sensi dell’art. 12 delle Regole relative alla procedura di rassegnazione, concedeva ai ricorrenti termine fino al 13 Febbraio 2002 per controdeduzioni ed al resistente termine fino al 18 Febbraio 2002 per repliche a queste ultime. Con il suddetto provvedimento veniva altresì precisato che (i) controdeduzioni e repliche sarebbero dovute pervenire entro i termini fissati - espressamente indicati come perentori ai sensi dell’art. 14, comma 1, delle Regole applicabili - via e-mail all’indirizzo di posta elettronica svp@crdd.it e contestualmente inviate a cura del mittente per conoscenza all’altra parte, (ii) che per verificare il rispetto del termine si sarebbe tenuta in considerazione la data di arrivo della e-mail risultante alla C.R.D.D. e (iii) che ai sensi dell’art. 12, comma 2, delle Regole applicabili il termine per il deposito della decisione veniva prorogato al 27 febbraio 2002. Il 12 Febbraio 2002, pervenivano via e-mail alla segreteria della C.R.D.D. le controdeduzioni dei ricorrenti le quali risultavano altresì inviate “per conoscenza” al resistente; in data 18 Febbraio 2002 pervenivano, sempre via e-mail, anche le ulteriori repliche della Uniplan Software S.r.l.. In data successiva al 12 Febbraio 2002, perveniva presso la segreteria della C.R.D.D. anche copia cartacea delle controdeduzioni presentate dei ricorrenti unitamente ad ulteriore documentazione. La questione veniva quindi trattenuta in decisione. Motivi della decisione 1) Le allegazioni dei ricorrenti. La UEFA e per essa lo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx sostengono nel ricorso che ha introdotto la presente procedura:
2) Le allegazioni della resistente. La Uniplan Software a sua difesa sostiene:
3) Nel merito. 3.1) Sulle eccezioni preliminari di rito sollevate da parte resistente. Preliminarmente, questo organo giudicante ritiene di dover valutare le eccezioni sollevate da parte resistente e, soprattutto, quella di improcedibilità del ricorso che, in quanto alla sua natura assorbente, sarebbe in grado, semmai accolta, di definire il procedimento di cui trattasi senza bisogno di procedere con l'accertamento del merito. Parte resistente sostiene che i rapporti esistenti tra lo Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx, il Dott. Luca Peyron e la C.R.D.D. sarebbero tali da far sorgere dei dubbi circa l’imparzialità che necessariamente deve informare la presente procedura: tale eccezione, viene fondata dalla Uniplan Software sull’appartenenza del Dott. Peyron allo Studio ricorrente che è altresì parte del presente procedimento. Secondo questo organo giudicante, l'eccezione
di improcedibilità suddetta è infondata e viene pertanto
rigettata.
Parimenti infondata è l’eccezione sollevata da parte resistente nelle contro-repliche dalla stessa depositate in data 18 Febbraio 2002, riguardante la presunta tardività del deposito delle controdeduzioni che i ricorrenti hanno fatto pervenire in data 13 Febbraio 2002 presso la segreteria del C.R.D.D.. Infatti, così come stabilito nel provvedimento emesso da questo organo giudicante in data 8 Febbraio 2002, la tempestività del deposito degli scritti difensivi deve essere valutata sulla base della data di arrivo della e-mail risultante alla C.R.D.D. risalente, nel caso di specie, al 13 Febbraio 2002 e, pertanto, entro il termine indicato per il deposito delle stesse. A ciò si aggiunga che, nella presente procedura non sembrerebbe sussistere alcuna “compressione” del diritto di difesa che, invece, la resistente lamenta: tale parte, invece di richiedere una proroga del termine per il deposito del proprio ulteriore scritto difensivo - fondando tale richiesta sul fatto di aver ricevuto oltre il termine del 13 Febbraio l’atto avversario, ha deciso comunque di provvedere al deposito entro il termine che le era stato assegnato. Questo organo giudicante ritiene quindi che il diritto di difesa della Uniplan Software non sia stato affatto oggetto di “compressione” (i) sia perché il deposito delle controdeduzioni di parte ricorrente risulta tempestivo - secondo le modalità di controllo indicate - rispetto alla data fissata nel provvedimento dell’8 Febbraio 2002, (i) sia perché la resistente ha comunque depositato in termini il proprio scritto difensivo senza allegare preventivamente alcunché circa un’eventuale “compressione” del proprio diritto di difesa. Infine, dal punto di vista processuale, deve dichiararsi l’inammissibilità dei documenti che i ricorrenti hanno depositato unitamente alla copia cartacea delle proprie controdeduzioni del 13 Febbraio 2002 in quanto a ciò non espressamente autorizzati nel provvedimento dell’8 Febbraio 2002: tale documentazione, pertanto, non verrà tenuta in considerazione per la decisione del presente procedimento di riassegnazione. 3.2) Sulle domande di riassegnazione presentate da parte ricorrente. Il ricorso è fondato e viene pertanto accolto. Infatti, sussistono nel caso di specie le condizioni previste dall’art. 16.6 delle Regole di naming, in vigore al momento della introduzione della presente procedura, in forza delle quali il Collegio giudicante provvede alla riassegnazione dei nomi a dominio oggetto di contestazione nel caso in cui:
Per quanto riguarda il profilo di cui alla
lett. a), si rileva che i nomi a dominio sottoposti a contestazione ed
oggetto della presente procedura sono identici e, comunque, tali da indurre
confusione rispetto ai marchi depositati dalla UEFA.
Per quanto concerne il nome a dominio “Euro2004.it”, non v’è dubbio circa l’identità dello stesso al segno distintivo depositato dalla UEFA e, a tale riguardo, non sembrano condivisibili, per quanto si dirà in maniera più approfondita nel prosieguo della presente decisione, le difese presentate dalla resistente circa la tempistica del deposito del marchio, successiva alla registrazione del nome a dominio e, conseguentemente, circa la costituzione in capo alla Uniplan Software di un diritto all'uso esclusivo del segno/nome medesimo. Per quanto riguarda il nome a dominio “UEFA2004.it”, non v’è parimenti dubbio circa l’identità dello stesso al marchio registrato dalla UEFA e, comunque, circa la confondibilità tra i due segni di cui trattasi: su tale argomento, ad avviso di questo organo giudicante, non sussiste alcuna possibilità di sostenere la non confondibilità del nome a dominio in questione con il marchio depositato dalla UEFA visto che il nome a dominio registrato dalla Uniplan Software suscita negli utenti un palese collegamento all’organizzazione internazionale ed all’attività da questa notoriamente esercitata nel mondo calcistico. A tale riguardo, si deve poi precisare che la diversità tra l'attività svolta dalla UEFA rispetto a quella della Uniplan Software non è d’aiuto per escludere la confondibilità sopra detta: nel mondo di Internet, infatti, per l’utente non è rilevante esclusivamente la considerazione della qualità dei servizi offerti dal sito cui il soggetto intende collegarsi digitando uno specifico (perché già conosciuto o “presunto”) indirizzo, bensì assume importanza, quasi fondamentale, il particolare nome a dominio digitato e le qualità del soggetto che tale nome ha il potere di evocare. Si pensi, ad esempio, ai tentativi che tutti gli utenti di Internet hanno - certamente più volte - effettuato digitando il nome di una nota azienda/marchio per collegarsi al sito della stessa e che, invece, si sono conclusi con la navigazione in siti che nulla hanno a che vedere con gli specifici servizi/prodotti “comunemente” collegati dal pubblico al nome/marchio digitato. Nel mondo di Internet, i nomi a dominio ed i segni distintivi in esso utilizzati debbono essere quindi valutati attraverso un giudizio di “decontestualizzazione” dei medesimi rispetto ai singoli servizi cui gli stessi effettivamente riportano. Tale considerazione comporta la necessità di valutare la “confondibilità” dei nomi e dei segni in questione in maniera differente e ben più ampia rispetto ai canoni tipicamente utilizzati per giudicare la così detta “affinità” tra marchi di impresa, con la logica conseguenza di poter valutare come “confondibili” anche segni che del tutto identici non sono e, comunque, si riferiscono a servizi differenti tra loro. A ciò si aggiunga, come corollario del suddetto principio che questo organo giudicante ritiene applicabile anche al caso di specie, che l'effettivo titolare di un marchio depositato potrebbe subire un danno derivante dall'uso che, di tale segno, viene fatto in Internet anche nel caso in cui colui che, avendolo registrato come nome a dominio, lo utilizzi in collegamento a servizi/prodotti differenti (e non affini) a quelli forniti dal titolare del marchio medesimo. Nel caso di specie, quindi, in applicazione dei principi suddetti non v’è chi non veda come il nome a dominio “UEFA2004.it” sia pienamente confondibile rispetto al marchio “UEFA Euro 2004” depositato dalla UEFA, e quindi in grado di creare confusione tra gli utenti di Internet che, soprattutto in vista del prossimo torneo calcistico del 2004, cercheranno notizie sul web sulle partite disputate digitando il nome a dominio oggetto del presente esame. 3.2.2) Sul secondo profilo. Per quel che riguarda l’assenza in capo al resistente di ogni diritto o titolo in relazione ai nomi a dominio contestati di cui alla let. b) dell’art. 16.6 delle Regole di naming sopra richiamato, questo organo giudicante osserva che la Uniplan Software non ha dato valida dimostrazione della sussistenza di tale requisito nel procedimento di specie. In particolar modo, per quel che concerne il nome “EURO2004.it” - contraddistinto da un innegabile potere evocativo del torneo calcistico di prossima realizzazione europea parimenti ad altri nomi a dominio come “europei2004.it” e “olimpiadi2004.it”, sempre registrati dalla Uniplan Software e comunque non collegati ad alcuna pagina web attiva - la resistente non ha dimostrato, al contrario di quel che avrebbe dovuto fare nel presente procedimento, di possedere diritti sull'uso di tale nome e ciò sia “intra Internet” sia “extra Internet”. Infatti, rimangono prive di ogni pregio ai fini della presente decisione le affermazioni della Uniplan Software in relazione al “preuso” che la stessa assume sussistere riguardo al nome “EURO2004.it” e, pertanto, all'effetto preclusivo dello stesso “preuso” rispetto al successivo deposito del medesimo marchio operato dalla UEFA. A tale riguardo, questo organo giudicante, ritiene che il concetto di “preuso” debba essere collegato ad una effettiva diffusione tra il pubblico del segno distintivo (o nome a dominio che sia), rimanendo pertanto priva degli effetti normalmente collegati al “preuso” medesimo la mera registrazione di un nome a dominio non collegato - come è nel caso di specie - ad alcuna pagina web attiva, così come risultante dagli accertamenti effettuati nonché da quanto espressamente dichiarato dalla stessa parte resistente. In sostanza, la notorietà che logicamente deve derivare dal concetto di “preuso” di un segno distintivo non si è realizzata nel caso di specie riguardo al nome “EURO2004.it”: conseguentemente non rimane che concedere l'idonea e prevista tutela a chi, come parte ricorrente, ha provveduto a realizzare i depositi nelle sedi a ciò deputate del relativo marchio ancorché in epoca successiva alla registrazione del nome a dominio in questione. A ciò si aggiunga che la mancata
prova di diffusione all'interno del mondo di Internet della notorietà
del nome “EURO2004.it” non è stata compensata da parte resistente
neppure con la presentazione di prova idonea riguardante un'eventuale diffusione,
dalla stessa realizzata, dell'identico segno in ambito diverso da quello
telematico.
Per mera completezza espositiva si precisa poi che non sembrano condivisibili le affermazioni di parte resistente secondo le quali si vorrebbe dimostrare il diritto della stessa all'uso del nome (rectius acronimo) “UEFA” sulla base dell’allegazione che il medesimo nome avrebbe il significato di “Uniplan European Financial Activity”. Fermo restando quanto sopra detto con efficacia assorbente rispetto all'accertamento richiesto, si deve comunque precisare che non è dato comprendere quali siano effettivamente tali attività, non meglio precisate dalla Uniplan Software e che dovrebbero essere ricondotte - con la pretesa efficacia distintiva - alla “denominazione” UEFA-Uniplan Europen Financial Activity. Simili attività nel settore finanziario (così come del resto espressamente dichiarato dalla stessa parte resistente nel proprio scritto difensivo del 18 febbraio 2002) avrebbero dovuto ricevere, semmai le stesse si fossero trovate ad uno stadio avanzato della loro progettazione così come asserito dalla Uniplan Software (a tale riguardo si veda anche la lettera del 23 ottobre 2001 depositata dai ricorrenti come allegato 7) una trattazione e, quindi, una dimostrazione ben più ampia di quella che, invece risulta dalle allegazioni della medesima parte resistente. Infine è quindi palese che tra i nomi a dominio in questione e la resistente non sussista, così come invece dalla stessa sostenuto, alcun collegamento tale da poter far ritenere a questo giudicante che i medesimi nomi siano in qualche modo riconducibili alla sua sfera giuridica ovvero alla sua attività. In conclusione, per quanto riguarda il secondo profilo esaminato, si ritiene che parte resistente non abbia dimostrato quanto previsto all'art. 16.6 comma 3 delle Regole di naming non avendo provato che:
Per quanto concerne il terzo profilo, si ritiene anche qui sussistere idonea e sufficiente dimostrazione della “mala fede” della Uniplan Software circa la registrazione dei nomi a dominio dalla stessa effettuata. Innanzitutto, si rileva che la resistente ha registrato numerosissimi nomi a dominio che, però, non hanno collegamento alcuno - secondo le allegazioni ed i documenti presenti in atti - con l’attività dalla stessa esercitata. A tale riguardo sembra evidente che la registrazione del nome a dominio “EURO2004.it” - unitamente a tutti quegli altri nomi dotati di efficacia evocativa dei prossimi appuntamenti sportivi a livello internazionale che sopra sono già stati richiamati - sia stata effettuata dalla Uniplan Software proprio con l'intento di beneficiare di un agganciamento all'attività che la UEFA pone notoriamente in essere e, ancor di più, realizzerà in vista del prossimo impegno calcistico. Ancor di più appare evidente l'agganciamento alla notorietà dell'organizzazione internazionale UEFA perseguita dalla Uniplan Software con la registrazione del nome a dominio “UEFA2004.it”. Fermo restando il principio in forza del quale l’esistenza del profilo di “mala fede”, richiesto dall’art. 16.6 let. c delle Regole di naming, non può derivarsi esclusivamente dall’avvenuta registrazione di più nomi a dominio effettuata da un soggetto, nel caso di specie è necessario precisare che la specifica “qualità” dei molti nomi a dominio registrati dalla Uniplan Software costituisce valido elemento apprezzabile ai fini dell'accertamento della “mala fede” prevista dall'articolo sopra richiamato che, quindi, questo giudicante ritiene sussistere nel caso qui esaminato. Ci si intende riferire qui, tra i tanti,
in modo particolare, ai nomi a dominio:
A ciò si aggiunga che, dall'esame
della documentazione versata in atti, risulta che la Uniplan Software abbia
rifiutato la proposta che la UEFA, per il tramite dello Studio Buzzi, Notaro
& Antonielli d'Oulx, aveva avanzato per la “cessione” dei nomi a dominio
di cui trattasi “in cambio di una contropartita finanziaria pari alle spese...
sostenute per la registrazione ed il mantenimento... di tali nomi a dominio”
(vedi lettera dello Studio del 20 settembre 2001). Tale rifiuto è
stato fondato dalla resistente sull'affermazione che la proposta di controparte
“non è neppure valutabile, stante la corposità dei progetti”
della Uniplan Software medesima in ordine a questi nomi a dominio (vedi
lettera del 23 ottobre 2001 allegata sub 7 al ricorso introduttivo) e che,
invece, oggi la stessa non ha neppure dimostrato in quanto alla loro mera
esistenza.
P.Q.M. Si accoglie il ricorso, con la consequenziale riassegnazione dei nomi a dominio “UEFA2004.it” e “EURO2004.it” in favore dello Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx con sede in Torino, Corso Fiume 6. La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione nei termini previsti dalle Regole di naming. Roma, 27 Febbraio 2002 Avv. Maurizio Corain |
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