Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
villamazzucchelli.it

Ricorrente: Villa Mazzucchelli S.r.l. (avv. Allegra Stracuzzi)
Resistente: Diego Giacomini
Collegio unipersonale: avv. Francesco Trotta.

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto a Crdd via e-mail il 28 dicembre 2002 la Villa Mazzucchelli Srl con sede in Via Matteotti 99, 25080 Mazzano (BS) in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione dottor Pietro Giacomini, rappresentato e difeso dall'avv. Allegra Stracuzzi, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio villamazzucchelli.it, registrato dal dott. Diego Giacomini.

Il 2 gennaio 2002 perveniva anche l’originale cartaceo del ricorso, con la documentazione ivi indicata. Verificatane la regolarità, lo stesso giorno la segreteria di Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.villamazzucchelli.it. Le verifiche consentivano di appurare:

  • - che il dominio villamazzucchelli.it risultava assegnato al dott. Diego Giacomini dal 29 maggio 2000;
  • - che il dominio villamazzucchelli.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 19 giugno 2001;
  • - che all'indirizzo www.villamazzucchelli.it risultava soltanto la “courtesy page” standard del maintainer attraverso il quale era sato registrato il dominio, con la scritta “Villamazzucchelli.it - Abbiamo appena registrato il nostro Dominio, saremo on-line al più presto”.
Il 3 gennaio 2002 la segreteria di Crdd inviava per raccomandata al resistente, all’indirizzo estero risultante dal database whois della RA, copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Dalla cartolina di ritorno il plico risultava ricevuto il 14 gennaio 2002. Il 5 febbraio 2002 pervenivano via e-mail le repliche del resistente, seguite da quelle in formato elettronico cartaceo, che Crdd provvedeva immediatamente ad inoltrare alla ricorrente.

Il 7 febbraio 2002 perveniva a CRDD una lettera dell'avv. Stracuzzi  nella quale veniva dedotta la irricevibilità delle repliche del resistente perché tardive.  In subordine, veniva chiesto venissero dichiarate nulle, in quanto mancanti della dichiarazione prevista dall'articolo 5, secondo comma, punto 6 delle procedure di riassegnazione.  Infine, per l’ipotesi in cui le repliche fossero state ritenute regolari, veniva richiesto termine per controdedurre alle stesse. 

Lo stesso giorno CRDD nominava quale saggio l'avv. Francesco Trotta, il quale l'8 febbraio 2002 accettava l'incarico e in pari data provvedeva con ordinanza sulle deduzioni della ricorrente, dichiarando tempestivo il deposito delle repliche e della documentazione ad esse allegate dal resistente e disponendo termine al ricorrente sino al 15 febbraio 2002 per controdeduzioni e termine al resistente sino al 22 febbraio 2002 per repliche a queste ultime.

Il 15 febbraio 2002 pervenivano a CRDD le controdeduzioni della ricorrente, seguite dalla versione cartacea con allegati altri documenti. A sua volta il resistente faceva pervenire propria memoria via e-mail il 21 febbraio 2002,  facendola anch'egli seguire dalla versione cartacea con allegata altra documentazione.

Questioni preliminari.

 
In via preliminare, sono da esaminarsi le censure della ricorrente alle repliche della resistente, secondo cui il deposito delle repliche da parte del sig. Diego Giacomini sarebbe tardivo.

L’eccezione è infondata. Dalla cartolina di ritorno della raccomandata contenente ricorso e documentazione spedita al resistente da CRDD, il plico risulta essere pervenuto al ricorrente in data 14 gennaio 2002. Pertanto il termine di 25 giorni concesso dall'art. 5 delle "procedure di riassegnazione"  al resistente per il deposito delle proprie repliche sarebbe scaduto l’8 febbraio 2002. Le repliche del dott. Diego Giacomini, sia in formato cartaceo che elettronico, sono pervenute presso la sede CRDD di Roma il 5 febbraio 2002 e sono state subito inviate all’avv. Stracuzzi, che sicuramente ha avuto il modo di esaminarle, avendo su di esse dedotto, entro il 7 febbraio 2002; ossia ben entro il termine per il deposito, che, come detto, scadeva il giorno successivo.

Le repliche e la relativa documentazione sono, pertanto, pienamente ammissibili.

Con la seconda eccezione la ricorrente deduce la nullità delle repliche per “la mancanza della rituale conclusione prevista dall’art. 5, 1 comma, n. 6, delle Procedure di riassegnazione di nome a dominio v. 1.3”, secondo il quale “la replica deve … concludersi con la seguente dichiarazione sottoscritta dal resistente o dal suo procuratore: "Il sottoscritto resistente dichiara e garantisce che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni contenute nella presente replica sono complete e veritiere". Secondo la ricorrente, troverebbero in questo caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 delle procedure di riassegnazione di nome a dominio, il quale prevede che l'ente conduttore controlli la regolarità formale del reclamo e, in caso di irregolarità, inviti la parte a provvedere entro 6 giorni a sanarla.  Nel caso il ricorrente non provveda, il procedimento viene archiviato.  
 
Anche questa eccezione è infondata. Le regole di naming prevedono tale disciplina soltanto in relazione al reclamo, ed è principio fondamentale del nostro ordinamento che la nullità di un atto possa essere dichiarata soltanto ove specificamente prevista da una norma. E non è questo il caso. Nessuna norma  prevede infatti che le repliche debbano essere dichiarate nulle o irricevibili nel caso in cui non contengano la dichiarazione finale prevista dall'articolo 5, secondo comma, punto 6 delle procedure di riassegnazione. Dato che secondo l'articolo 156 cpc, I comma, "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge", in mancanza di una specifica norma in tal senso nell'ambito delle regole di naming le repliche del resistente, seppur formalmente non rispondenti a quanto previsto dalle procedure di riassegnazione, debbono ritenersi del tutto valide ed ammissibili, in linea con quanto già ritenuto in precedente decisione (AHOO.IT, 22/10/2001 saggio Pieremilio Sammarco, su http://www.crdd.it/decisioni/ahoo.htm).  A ciò si aggiunga che l'articolo 156 cpc, ultimo comma, prevede anche che “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Nel caso di specie, la mancanza della dichiarazione prevista dall'articolo 5, secondo comma, punto 6 della procedura di riassegnazione non ha impedito che la replica del resistente raggiungesse il suo scopo, ovverossia far conoscere alla controparte ed al sottoscritto saggio le proprie difese. 

Priva di rilevanza è poi la censura mossa dalla ricorrente nelle proprie controdeduzioni, circa la modalità di comunicazione degli atti al resistente. La ricorrente si duole del fatto che il resistente, pur avendo indicato nella propria replica un certo indirizzo e-mail, abbia poi inviato le proprie repliche utilizzandone un altro; cosa che avrebbe costretto la ricorrente a “dover farsi carico di un ulteriore onere di comunicazione”.  
 
L'elezione di domicilio ha infatti lo scopo di fornire un indirizzo per il recapito della documentazione, ma non obbliga certamente la parte ad inviare anche i propri atti da quell'indirizzo. E ciò a prescindere dal fatto che l'indicazione in un messaggio di posta elettronica di un ulteriore indirizzo non sembra francamente costituire onere tanto pesante da giustificare una apposita (ed infondata) eccezione.  

Da parte sua, il resistente chiede in via preliminare che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per omessa notifica del reclamo (rectius: della lettera di contestazione). Al riguardo, il resistente afferma di avere residenza svizzera, ma di essere domiciliato in Ciliverghe di Mazzano (BS), ove peraltro, oltre a lui, non ci sarebbe alcuna altra persona abilitata alla ricezione degli atti legali.  
 
Essendo la contestazione del nome a dominio propedeutica alla istallazione di una procedura di riassegnazione, secondo il resistente la mancata comunicazione della contestazione renderebbe improcedibile la procedura. In ogni caso, continua il resistente, la contestazione non sarebbe stata rinnovata tempestivamente e pertanto essa sarebbe comunque scaduta con conseguente improcedibilità del presente procedimento.  

L'eccezione è infondata, sia in fatto che in diritto. In fatto, risulta dalla documentazione del ricorrente  (ed è confermato dalla visura del database whois presso la Registration Authority) che la lettera di contestazione è stata inviata il 24 maggio 2001 dalla ricorrente alla R.A., ed è stata da quest’ultima ricevuta il 14 giugno 2001. Sulla base di tale lettera la R.A., ai sensi dell’art. 14.2, I comma delle regole di naming, il 19 giugno 2001 ha apposto l’annotazione “valore contestato/challenged value” al nome a dominio in oggetto, dandone comunicazione all’assegnatario ai sensi dell’art. 14.2 delle regole di naming. Successivamente, con raccomandata del 6 dicembre 2001 ricevuta dalla R.A. in data 12 dicembre 2001, la ricorrente ha confermato il mantenimento della contestazione pendente sul nome a dominio ai sensi dell’art 14.3 delle regole di naming.

 Ciò  è più che sufficiente a ritenere sussistente la condizione di procedibilità della procedura di riassegnazione. La contestazione del nome a dominio è infatti atto diretto alla Registration Authority, il cui scopo è quello di rendere noto all'ente di registrazione l'esistenza di una controversia, in maniera tale che il suddetto ente non consenta il trasferimento del nome a dominio ad altri che non sia chi l'ha contestato finché la contestazione non viene risolta. Ne consegue che la contestazione del nome a dominio è atto di natura recettizia, nel senso che svolge il suo effetto allorché viene ricevuto dalla Registration Authority. La successiva annotazione della contestazione sul database della Registration Authority e la sua comunicazione all'assegnatario sono adempimenti successivi a carico della Registration Authority non aventi carattere costitutivo della contestazione stessa, ma semplicemente finalità di renderla pubblica e nota.  
 
Oltre a ciò, è da rilevare che la procedura di contestazione risulta comunque essere stata esattamente svolta dalla Registration authority, la quale ha inviato le proprie lettere di comunicazione all'indirizzo indicato dall'assegnatario del nome a dominio nella lettera di assunzione di responsabilità all'atto della registrazione del dominio stesso. In mancanza di una comunicazione alla RA. da parte dell'assegnatario del dominio del mutamento del suo domicilio (comunicazione che il resistente neppure ha dedotto di aver mai effettuato), la contestazione è stata legittimamente inviata all'indirizzo dichiarato.

Semmai, può rilevarsi al riguardo una violazione da parte del resistente delle vigenti regole di naming, le quali impongono all'assegnatario del nome a dominio di comunicare tempestivamente alla R.A. qualsiasi modifica relativa ai dati che sono stati indicati nella lettera di assunzione di responsabilità; ma quanto sopra non può certo porre nel nulla la procedura di contestazione correttamente effettuata sia dalla ricorrente che dalla R.A.

Infine, per chiudere le questioni preliminari, è da esaminare la ammissibilità  dei documenti irritualmente prodotti da entrambe le parti  con controdeduzioni e repliche. La risposta non può essere che negativa per un duplice ordine di motivi. 

In primo luogo, l'ordinanza 8 febbraio 2002 specificava chiaramente che il termine concesso alle parti era semplicemente per controdeduzioni e repliche a queste ultime, e non anche per deposito documenti, per il quale le parti non avevano richiesto alcun termine. In secondo luogo, i documenti allegati dalle parti sono stati inviati soltanto in formato cartaceo e non anche in formato elettronico. Di conseguenza non sono stati recapitati alla controparte nei termini previsti dall'ordinanza; il che comporterebbe, nel caso fossero dichiarati ammissibili, una palese violazione del principio del contraddittorio, in quanto il termine che avrebbe avuto a disposizione il resistente per la redazione delle proprie repliche una volta esaminata tale documentazione sarebbe stato molto più ristretto di quello che aveva avuto il ricorrente per predisporre le proprie controdeduzioni.  
 
Pertanto, secondo l’orientamento già espresso in precedenza (decisione FORALL.IT, 25/9/2001, saggio  Fabio Salvatori, su http://www.crdd.it/decisioni/forall.htm), la documentazione prodotta dalla ricorrente e dal resistente con le proprie difese rispettivamente datate 15 e 21 febbraio 2002 viene stralciata dal fascicolo e di essa non verrà tenuto conto nella decisione.  
 

Allegazioni della ricorrente.

Nel proprio ricorso, la ricorrente afferma che il nome a dominio villamazzucchelli.it è identico alla sua denominazione sociale e confondibile con il marchio “Cantine di Villa Mazzucchelli” registrato sin dal 1987, come documentato dall’attestato 0540930 (Brevetto per marchio d’impresa) e dalla dichiarazione di protezione allegati al ricorso. A monte della registrazione del nome a dominio in contestazione ci sarebbe una complessa vicenda familiare che ha visto coinvolti l'attuale assegnatario del nome a dominio, dottor Diego Giacomini, ed il legale rappresentante della società ricorrente, dottor Pietro Giacomini.

Un tempo impegnati nella medesima attività commerciale societaria, i due rami familiari si sarebbero recentemente divisi “in un’atmosfera di evidente animosità ed astio”. Nell'ambito di questa atmosfera il dottor Diego Giacomini,  successivamente alla cessazione di ogni suo rapporto di collaborazione con la Società ricorrente, all’esclusivo ed unico scopo di impedire alla stessa di utilizzare la propria denominazione sociale per svolgere l’attività commerciale in Internet, avrebbe registrato il nome a dominio corrispondente alla denominazione della società rimasta sotto il controllo del dottor Pietro Giacomini. 

Peraltro, ad avviso della società ricorrente, il dottor Diego Giacomini non vanterebbe alcun diritto legittimo sul nome stesso né potrebbe sostenerne la legittima registrazione per incarico di terzi aventi diritto in quanto ogni rapporto di collaborazione con la Società Villa Mazzucchelli S.r.l. e con l’intero Gruppo cui questa apparteneva era definitivamente venuto a cessare nel gennaio 2000.  Il dottor Diego Giacomini non sarebbe assolutamente conosciuto né personalmente né tantomeno come rappresentante di associazione e/o persona giuridica con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, e non starebbe facendo alcun legittimo uso non commerciale del nome a dominio poiché il dominio è a tutt’oggi inutilizzato.

Da quanto sopra la ricorrente deduce che il dominio di cui trattasi è stato registrato dal dottor Diego Giacomini in palese malafede, per impedire alla Società Villa Mazzucchelli S.r.l. di avere una propria presenza in rete, con un nome di dominio corrispondente alla propria ragione sociale; attitudine questa confermata dal fatto che il dottor Diego Giacomini ha registrato, in data 16 aprile 2000, anche il dominio villamazzucchelli.com. 

Conclude pertanto la ricorrente il proprio ricorso chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.  Tali conclusioni vengono poi ulteriormente specificate dalla ricorrente nelle proprie controdeduzione del 15 febbraio 2002 come segue: 
Voglia il Saggio:
In via preliminare:
dichiarare formalmente scorretta la replica presentata dal resistente, per mancanza della rituale dichiarazione di cui all’art. 5, 1 comma, n. 6, delle Procedure di riassegnazione di nome a dominio v. 1.3. Pronunciarsi circa il punto 2) dell’istanza della ricorrente del 7 febbraio 2002 e per l’effetto voler tenere conto, nella valutazione, dell’insussistenza di qualsivoglia assunzione di responsabilità in merito alla veridicità di quanto affermato dal resistente.
Dichiarare formalmente scorretta la modalità di trasmissione di detta replica da parte del resistente all’Ente Conduttore, per cagionata impossibilità, da parte di quest’ultimo, di esercitare il doveroso controllo formale sull’atto, prima di ritrasmetterlo, se corretto, al reclamante e per l’effetto censurarla in sede decisoria.
Dichiarare formalmente scorretta e negligente la condotta, reiterata, del resistente in merito alle modalità di elezione del recapito e-mail, valido ai fini della presente procedura e per l’effetto censurarla in sede decisoria.
Dichiarare infondata la pretesa avversaria proposta in via preliminare e voler verificare contemporaneamente l’esito delle comunicazioni via mail e via raccomandata r.r. effettuate dalla RA in relazione alla contestazione ex. art 14 RN e per l’effetto tenerne conto nella valutazione
Nel merito:
Accogliere le istanze del reclamante, disponendo la riassegnazione del nome a dominio villamazzucchelli.it alla Villa Mazzucchelli S.r.l.
 

Allegazioni del resistente.

Da parte sua il dott. Diego Giacomini,  pur non contestando che il nome a dominio da lui registrato sia identico alla denominazione sociale della ricorrente, nega che alla ricorrente stessa possa essere riconosciuto un diritto esclusivo al nome Villa Mazzucchelli. Detto nome, infatti  trarrebbe origine dalla omonima villa palladiana sita in Ciliverghe di Mazzano, di proprietà della famiglia Giacomini, di cui anch'egli è comproprietario. 

Ad avviso del resistente, quindi, il nome Villa Mazzucchelli ”identifica prioritariamente e primariamente la costruzione in questione, e di tale denominazione hanno diritto di fregiarsi, utilizzandola, tutti i comproprietari”; e a maggior ragione proprio lui, dott. Diego Giacomini, che oltre ad essere comproprietario della villa sarebbe ivi residente dal 1979. Ad avviso del ricorrente, “per i principi di tutela del nome, in analogia con il disposto degli artt. 6) e 7) del Codice Civile, la villa, riportante un nome proprio di famiglia, si identifica esclusivamente con la sua denominazione, al cui uso hanno diritto tutti coloro che con la costruzione abbiano un rapporto giuridico”. 

Continua quindi il dott. Diego Giacomini affermando di non aver mai cercato né inteso vendere il nome a dominio, nè mai inteso esercitare attività commerciale sia nel campo della società Villa Mazzucchelli S.r.l. (commercio e produzione di vino), né in qualsiasi altro campo atto allo sfruttamento commerciale del nome, di non avere ad oggi alcuna attività in rete, e di non essere iscritto ad alcun motore di ricerca atto ad attirare eventuali clienti verso un sito attivo. Nega quindi l’esistenza di malafede nella registrazione del nome a dominio e stigmatizza le dichiarazioni al riguardo della ricorrente, ritenute temerarie.

Inoltre, ad avviso del resistente, la mancata prova di alcun danno risarcibile da parte della ricorrente impedirebbe comunque accoglimento del ricorso.

Conclude pertanto le proprie repliche chiedendo in  via preliminare di dichiarare “cessata o inesistente la materia del contendere per omessa notifica ed omessa coltivazione e/o riproposizione del reclamo ai sensi degli artt. 14.4.8) e 14.4.9)” delle regole di naming; nel merito, che sia respinto “il reclamo avversario in ogni sua formulazione perché  inammissibile e infondato, per difetto del diritto in capo al reclamante e in ogni caso nel merito per infondatezza della contestazione e difetto di prova”. Chiede inoltre sia confermato “ove ciò sia necessario od opportuno, il diritto al nome a dominio Villamazzucchelli.it” e “Villamazzucchelli.com” in capo al registrante dottor Diego Giacomini”, e che, “ove possibile”, gli siano rimborsate le spese processuali.

Nelle propria seconda memoria di replica, nella quale vengono svolte considerazioni in relazione alla titolarità del nome Villa Mazzucchelli e contestate le precedenti deduzioni avversarie, le conclusioni vengono articolate come segue: 
"Voglia il saggio, respinta ogni domanda, istanza, pretesa, produzione e conclusione avversaria in ogni sua formulazione. 
In via preliminare: 
a) Dirsi il ricorso avversario inammissibile per difetto di prova della notifica.
b) Dirsi il ricorso avversario inammissibile per ciascuno e tutti i motivi dedotti in narrativa della precedente memoria e della presente, da considerare qui richiamati.
c) Dirsi cessata o inesistente la materia del contendere, per omessa notifica e omessa coltivazione e/o riproposizione del reclamo a sensi degli artt. 14.4.8) e 14.4.9) del Regolamento.
Nel merito:
a) Darsi atto dell’abuso commesso da controparte nell’utilizzo del nome, logo, immagine, e quant’altro attinente a “Villa Mazzucchelli”; dirsi il ricorso avversario inammissibile e infondato, per difetto del diritto in capo a controparte e in ogni caso, nel merito, per infondatezza della contestazione e difetto di prova.
b) Confermarsi, ove ciò sia necessario od opportuno, il diritto al nome a dominio “villamazzucchelli,it” e “villamazzucchelli.com”, in capo al registrante dott. Diego Giacomini. 
Ove possibile e ammissibile, spese rifuse da liquidarsi in equità.

Sulle domande delle parti.

In via preliminare è necessario specificare che gran parte delle domande formulate dalle parti nella presente procedura esulano dalla competenza e dai poteri del sottoscritto. Come già affermato in precedenti decisioni, “il saggio delle procedure di riassegnazione può soltanto o respingere il ricorso, oppure accoglierlo, ordinando in questo caso o la cancellazione del nome a dominio o la sua riassegnazione al ricorrente. Sono quindi in ogni caso esclusi la possibilità di condannare una delle parti a rimborsi di spese o al risarcimento dei danni, risolvendosi il dictum del saggio non in una condanna a carico di una delle parti, bensì in un ordine (rispettivamente rimozione della contestazione, di revoca o di riassegnazione del nome a dominio) alla Registration Authority.” (decisione EUROCARD.IT, 15/1/2001, saggio Emanuela Quici, su http://www.crdd.it/decisioni/eurocard.htm).

Per motivi di cui sopra vanno pertanto dichiarati inammissibili: 
a) il capo di domanda del resistente nel quale è chiesto di “Darsi atto dell’abuso commesso da controparte nell’utilizzo del nome, logo, immagine, e quant’altro attinente a “Villa Mazzucchelli “;
b) il capo di domanda del resistente nel qule è chiesto di “Confermarsi, ove ciò sia necessario od opportuno, il diritto al nome a dominio “villamazzucchelli,it” e “villamazzucchelli.com”, in capo al registrante dott. Diego Giacomini;
c) il capo di domanda del resistente nel qule è chiesta la condana del resistente alla rifusione della spese processuali.

In relazione alla domanda del ricorrente, si osserva che tutti i capi richiesti in via preliminare non appaiono suscettibili di autonoma pronuncia. Non è infatti previsto che all’esito della procedura il saggio abbia il potere di dichiarare “formalmente scorretto” un comportamento processuale delle parti, nè, soprattutto, si vede quale effetto giuridico – una volta che sia stata resa la decisione sulla riassegnazione o meno del nome a dominio - possano avere tali dichiarazioni del saggio.

Pertanto, fermo restando che comunque il comportamento processuale delle parti non può non essere valutato da chi è incaricato di decidere la controversia, i capi di domanda posti dalla ricorrente in via preliminare devono essere dichiarati inammissibili laddove, oltre che avere lo scopo di sollecitare al saggio la valutazione di determinati comportamenti processuali di controparte, pretendano un formale provvedimento diverso dalla riassegnazione del nome a dominio (o, nel caso del resistente, di dichiarazione di reverse domain name hijacking).

Identità e confondibilità del nome a dominio

Per quanto riguarda il requisito della identità e della confondibilità del nome a dominio con un nome sul quale la ricorrente vanta diritto, esso appare pienamente soddisfatto. Non c'è infatti dubbio che esso corrisponda esattamente alla denominazione sociale della società ricorrente, e che sia confondibile con il marchio "Cantine di Villa Mazzucchelli", costituendone il nucleo caratterizzante il marchio stesso.  
 
Si ritiene pertanto soddisfatto il requisito richiesto dall'articolo 16.6.a delle regole di naming.

Malafede dell’attuale assegnatario

Per quanto attiene al requisito della malafede nella registrazione del mantenimento del nome dominio, appare al sottoscritto che essa sia stata sufficientemente dimostrata dalla ricorrente.

Anzitutto, va rilevato che il dott. Diego Giacomini risulta essere stato coinvolto fino a tutto il 1999 nella gestione del gruppo societario di cui fa parte la società ricorrente. Non è quindi ipotizzabile che non fosse a conoscenza del fatto che  il nome del dominio che andava registrare corrispondesse esattamente alla denominazione sociale della stessa società. 

La circostanza che il dott. Diego Giacomini abbia registrato anche il nome a dominio villamazzucchelli.com è ad avviso dello scrivente un dimostrazione della circostanza che “il dominio è stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale  nome a dominio” (art. 16.7.b delle regole di naming); circostanza avvalorata dal fattto che a distanza di 20 mesi dalla registrazione, la home page corrispondente all’indirizzo www.villamazzucchelli.it riporta tuttora il laconico annuncio pagina in costruzione, offerto quale courtesy page dal maintainer attraverso il quale è stato registrato il dominio. Si osserva inoltre che  un controllo del sito all’indirizzo http://www.villamazzucchelli.com risulta egualmente l’assenza di alcun effettivo contenuto.

D'altra parte il dott. Diego Giacomini non ha fornito alcuna plausibile giustificazione circa la sua necessità di registrare (o meglio, di “occupare”, visto che non risultano pagine web attive) ben due nomi a dominio identici al nome e al marchio della società ricorrente.

A fronte di una ricostruzione delle vicende familiari e societarie offerta dalla ricorrente che rende del tutto verosimile e plausibile sia la registrazione che il mantenimento in malafede del dominio così come dedotto, il dott. Diego Giacomini non ha nè smentito i dati di fatto documentati dalla ricorrente, ne ha offerto alcuna altra convincente argomentazione che smentisse quella della ricorrente.  
 
 Egli ha infatti dichiarato che “l’unico scopo dell’avvenuta registrazione del dominio, è quello di avere un sito di espressione personale legato all’abitazione propria e familiare cui è intimamente legato”.

Diritto al nome da parte del resistente.

Secondo l'articolo 16.6 delle regole di naming, una volta dimostrato da parte del ricorrente identità del nome a dominio la confondibilità con un nome  su cui egli vanta diritti, e la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, spetta al resistente provare l'esistenza a suo favore di un diritto o titolo concorrente con quello del ricorrente.  

Nell'attuale sistema delle regole di naming diritto o titolo non vengono definiti, salvo per quanto riguarda le presunzioni indicate nel secondo comma dell'articolo 16.6. Pertanto per stabilire se una parte abbia diritti o meno su un  determinato nome è necessario fare riferimento alle norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Non è questa la sede per entrare in approfondite disquisizioni su cosa si intenda nel nostro ordinamento per diritto al nome; per quel che qui rileva, basterà indicare che in genere esso è ritenuto una posizione giuridica soggettiva, esercitabile erga omnes, la cui tutela consiste nella possibilità di impedire ad altri di utilizzare il nome su cui si vanti dei diritti.

Per fondare un diritto su un tipo di nome, è quindi necessaria una norma che lo configuri. Nel caso di specie il resistente assume che il suo diritto al nome Villa Mazzucchelli deriverebbe dall'applicazione analogica degli articoli 6 e 7 del codice civile, che a suo avviso gli darebbe “il diritto di dichiarare di abitare e/o essere proprietario o comproprietario di Villa Mazzucchelli”; e, conseguentemente, (...)  diritto di propag are con ogni forma e mezzo di diffusione (stampa, media, internet, ecc.) il proprio legame giuridico con tale costruzione”.

Tale costruzione giuridica non può essere condivisa. L'articolo 6 del codice civile fa infatti specifico riferimento al nome della persona.  Nel caso di specie, il dott. Diego Giacomini deduce un diritto non già sul proprio nome personale o familiare, ma sul nome della propria abitazione; e ciò sulla base del rapporto giuridico costituito dal diritto di proprietà di cui gode sul bene stesso. In altre parole, se si dovesse accogliere la costruzione giuridica del resistente, dovrebbe dedursi che chiunque può vantare un diritto sul nome che identifica una qualsiasi cosa di sua proprietà (non essendovi alcun motivo logico per ritenere che tale diritto sia connesso soltanto con beni immobili e non anche con beni mobili). Una siffatta interpretazione, che dalla proprietà fa discendere in capo al proprietario un esclusivo diritto al nome con cui il bene è identificato,  non solo non trova alcun riscontro normativo, ma metterebbe in crisi l’attuale sistema di tutela del nome, del marchio ed in genere della proprietà industriale.

Diverso potrebbe essere il discorso se la denominazione dell’immobile corrispondesse al nome familiare del proprietario. In tal caso, infatti, la tutela  concessa dal nostro ordinamento al nome potrebbe estendersi a quello della villa, ma solo in virtù del diritto accordato al cognome del suo proprietario. Nel caso di specie, è assolutamente pacifico che nessun rapporto familiare possono vantare i Giacomini, odierni proprietari, con i nobili Mazzucchelli che nel XVIII secolo fecero costruire la villa, dandole il loro nome.  

E’ quindi da escludersi che il dott. Diego Giacomini, per la mera circostanza di essere oggi comproprietario di un bene immobile conosciuto come “Villa Mazzucchelli”, abbia alcun diritto al nome a dominio contestato.

Resta da esaminare se egli abbia dimostrato nel corso del procedimento alcuna delle circostanze da cui l’art. 16.6, II comma delle regole di naming fa discendere la presunzione juris et de jure che il resistente abbia titolo al nome a dominio.

La risposta è negativa. Il resistente non solo non ha dimostrato tali circostanze, ma dalle risultanze agli atti è emerso che esse sono del tutto insussistenti. Nessun elemento è infatti emerso a dimostrare che egli prima di avere avuto notizia della contestazione, in buona fede abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi. Parimenti, è escluso che egli sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato. Infine, egli stesso ha dichiarato che del nome a dominio in contestazione non sta facendo alcun uso.

Ne consegue che risultano dimostrati nel procedimento tutti e tre i requisiti previsti dall’art. 16.6, I comma delle regole di naming, ed il dominio deve pertanto essere riassegnato al resistente.

P.Q.M.

Viste le vigenti regole di naming:
a) accoglie il ricorso
b) dispone il trasferimento del dominio villamazzucchelli.it alla Villa Mazzucchelli s.r.l., in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione dottor Pietro Giacomini, con sede in Via Matteotti 99, 25080 Mazzano (BS);
c) dichiara inammissibile ogni altra domanda delle parti.

La presente decisione verrà comunicata alla Regitration Authority per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 9 marzo 2002

Avv. Francesco Trotta.

 

 


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