Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
gofly.it 
Ricorrente: Go Fly Limited
Resistente: Millenium Communications
Collegio (unipersonale): Avv. Raffaele Sperati

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto in originale cartaceo a Crdd l’8 gennaio 2003, la Go Fly Limited, con sede in Exchange Tower, 19 Canning Street, EH3 8EH, Edinburgh, Regno unito, in persona del legale rappresentante Demys Limited, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio gofly.it, registrato dalla Millenium Communications, con sede in Penthouse, 140 Battersea Park Rd, London SW11 4 NB, Inghilterra.
In pari data la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.gofly.it. Le verifiche consentivano di appurare:
- che il dominio gofly.it risultava assegnato dal 13.01.2000 alla Millenium Communications, admin-c Khaliq Nasir, con sede in Londra, Penthouse, 140 Battersea Park Rd;
- che il dominio gofly.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 21.08.2002;
- che all'indirizzo www.gofly.it corrispondeva una sola pagina attestante che il dominio era stato registrato per un cliente della Internetters di cui veniva pubblicizzato il servizio di registrazione dei nomi a dominio.
In data 13 gennaio 2003 perveniva via e-mail anche la copia del ricorso in formato elettronico. Il 15 gennaio 2003 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata. Il giorno successivo copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 
Non essendo pervenuta la ricevuta di ritorno, né altra comunicazione in merito, venivano effettuati controlli sul database delle Poste italiane, da cui risultava che la raccomandata era stata “Inviata all’estero Gran Bretagna dall’ufficio di ROMA FCO POSTA AEREA in data 21 gennaio 2003”.
Nessuna notizia ulteriore perveniva, nonostante i solleciti, dalle Poste italiane. Pertanto Crdd provvedeva nuovamente ad inviare il ricorso per corriere espresso internazionale EMS con ricevuta di ritorno in data 17 aprile 2003.  Veniva nuovamente tentata la spedizione del ricorso via fax, con esito negativo. 
Anche in questo caso, nessuna ricevuta di ritorno perveniva. Da informazioni richieste all’amministrazione postale, risultava che il plico era stato sdoganato il 21 aprile 2003 e ne era stata disposta il giorno successivo la consegna.
 Il 19 maggio 2003, non essendo nulla pervenuto dal resistente, Crdd nominava quale saggio il sottoscritto avv. Raffaele Sperati, il quale il 20 maggio 2003 accettava l’incarico.

ARGOMENTAZIONI DELLA RICORRENTE

La società Go Fly Limited (di seguito “ricorrente”), a sostegno del proprio ricorso, afferma e documenta di essere titolare del marchio comunitario Go Fly n° 000735845 (classi 12, 16, 15, 28, 39 e 42) depositato il 29.01.1998, registrato il 31.01.2001, in vigore fino al 29.01.2008. Documenta, inoltre, di essere titolare del marchio comunitario go fly (classi 12, 16, 15, 28, 39 e 42) depositato il 29.01.1998, registrato l’8.12.2000, valido fino al 20.01.2008. 
Non si può ritenere, invece, secondo la ricorrente, che l’attuale assegnatario abbia alcun diritto o legittimo interesse in relazione al dominio contestato, non essendovi alcuna relazione tra il nome Millenium Communications (denominazione sociale della resistente) e le parole Go Fly. 
Afferma inoltre la ricorrente, a sostegno del proprio diritto, che la pagina web corrispondente al nome a dominio gofly.it non viene usata. Ad essa corrisponde, infatti, solamente una pagina relativa al provider della registrazione del dominio in oggetto. Dalla registrazione puramente passiva di questo dominio e dal mancato uso del dominio stesso per un periodo di circa due anni, la ricorrente ritiene che si possa dedurre chiaramente che la resistente non intenda fare uso legittimo del nome a dominio a scopi commerciali o non commerciali e che non abbia alcun interesse legittimo al dominio stesso. A sostegno di tale tesi la ricorrente aggiunge, inoltre, la circostanza che nella corrispondenza intercorsa con la resistente quest’ultima non ha mai fornito la prova circa la sua intenzione di usare il nome a dominio in oggetto.  Inoltre, durante una conversazione telefonica, la Milennium Comunications avrebbe mostrato la sua disponibilità a vendere il dominio stesso alla ricorrente. 
La ricorrente ritiene, inoltre, che la resistente abbia registrato il nome a domino gofly.it in malafede.
La voce del database WHOIS per il dominio mostra, infatti, che la Milennium Comunications ha sede a Londra.  Dato che il Regno Unito è il mercato primario della ricorrente, a partire dalla costituzione della Società Go Fly nel 1998 fino a oggi, è lecito supporre, afferma la ricorrente, che la Millenium Communications fosse a conoscenza dell’esistenza della Società Go Fly al momento della registrazione e che abbia registrato il dominio oggetto della presente contestazione al solo scopo di trarre vantaggio dal successo commerciale della Go Fly stessa. 
La ricorrente afferma e documenta che nel 1998-1999 è stato speso complessivamente per la pubblicità un totale di 5,6 milioni di sterline (8,8 milioni di euro)  e per tutto il 2000 – l’anno della registrazione del dominio in contestazione –10,4 milioni di sterline (16,3 milioni di euro).
  È quindi inconcepibile, sottolinea la ricorrente, che la Millenium Communications, abbia registrato il dominio senza conoscere l’esistenza del marchio “Go Fly”. 
Aggiunge inoltre la ricorrente che la malafede della resistente si possa desumere anche dalla circostanza che il nome a dominio in oggetto venga “tenuto passivamente”.
Sulla base delle suddette argomentazioni nonché della documentazione a sostegno delle stesse la ricorrente chiede il trasferimento a proprio nome del dominio gofly.it.

POSIZIONE DELLA RESISTENTE

Non avendo la resistente depositato alcuna replica, è da verificare stessa possa ritenersi aver avuto legale conoscenza del reclamo. 
La risposta non può essere che positiva. Secondo l’art. 2 delle procedure di riassegnazione, “il titolare del dominio” si considera “aver avuto conoscenza del reclamo quando:  a) vi è la prova che il resistente ha avuto effettiva conoscenza del reclamo; oppure: b) l'ente conduttore 1) ha inviato il reclamo del ricorrente a tutti gli indirizzi postali ed ai numeri di telefax (A) indicati nelle informazioni di registrazione conservate nel Registro dei Nomi Assegnati (RNA) della Registration Authority o (B) forniti dalla Registration Authority all'ente conduttore; e 2) ha inviato il reclamo in formato elettronico (inclusi gli allegati che siano disponibili in detto formato) a mezzo della posta elettronica: (A) agli indirizzi e-mail relativi al contatto amministrativo; (B) all'indirizzo "postmaster@" seguito dal nome di dominio contestato; e (C) se il nome a dominio corrisponde ad una pagina web attiva (che l'ente conduttore ritenga diversa dalle pagine generiche utilizzate ai fini dell'utilizzo provvisorio dei nomi di dominio) anche a tutti gli indirizzi e-mail disponibili o indicati come link sulla pagina web medesima”
Dalla decisione in atti ciò risulta essersi verificato, sicchè la resistente deve ritenersi aver avuto legale conoscenza della procedura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo le previsioni dell’art. 16.6 delle regole di naming, affinché un nome a dominio possa essere riassegnato alla ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni.

Identità del nome a dominio e possibilità di confusione (art. 16.6 lettera a.) 
Riguardo il primo dei requisiti richiesti dalle Regole di Naming (art. 16.6 lettera a: “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”) non vi è dubbio che esso sussista.
La ricorrente ha provato il proprio diritto depositando in atti documenti comprovanti la titolarità del marchio go fly in capo alla società Go Fly Limited.  
Il nome a dominio contestato gofly.it è, infatti, una imitazione pedissequa del marchio go fly la cui domanda di registrazione come marchio comunitario da  parte della Go Fly Limited risale al 1998.  

Diritto o titolo della resistente (art. 16.6 lettera b.)
Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “gofly” e la confondibilità del nome a dominio con il marchio registrato, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente. 
Invece, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire nei termini previsti dalle regole, la resistente non ha fornito alcuna argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli relativi al nome a dominio oggetto di contestazione.  
Dalla documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da internet la Millenium Communications non appare avere alcun titolo al suddetto nome a dominio. 
Infatti, non risulta né che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1), visto che digitando sul browser l’indirizzo www.gofly.it si accede ad una sola pagina attestante che il sito è stato registrato mediante il servizio offerto dalla “Internetters” e che tale servizio può essere utilizzato dagli utenti intenzionati a registrare un nome a dominio. Neppure risulta che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2), visto che essa è denominata Millenium Communications. Infine, non risulta che la resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3), visto che il sito risultante all’indirizzo www.gofly.it non  viene utilizzato dalla resistente essendo presente un’unica pagina in cui viene pubblicizzato il  servizio di registrazione di nomi a dominio on-line del provider presso il quale la Millenium  Communications ha registrato il nome a dominio gofly.it. 
Pertanto non può che ritenersi accertato il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte della resistente al nome a dominio in contestazione. 

Registrazione ed uso in malafede (art. 16.6 lettera c.)
Per quanto attiene alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, ritiene lo scrivente che essa sia stata provata dalla documentazione acquisita. 
Considerate le vaste e diffuse campagne pubblicitarie effettuate dalla ricorrente per la promozione dei servizi contraddistinti dal marchio gofly, considerata la notorietà del marchio gofly in tutta Europa e in particolar modo nel Regno Unito in cui hanno sede sia la ricorrente che la Millenium Communications, risulta evidente che la resistente, al momento della registrazione del dominio gofly.it, non poteva ignorare l’esistenza della Go Fly Limited e dei marchi da essa registrati.  
Inoltre, dalla documentazione agli atti e da quanto reperibile in rete, risulta che il nome a dominio gofly.it, registrato dalla Millenium Communications in data 13 gennaio 2000, non sia mai stato utilizzato dalla stessa.
Il presente collegio ritiene che, proprio sulla base di tale inattività prolungata per ben due anni, si possa dedurre che il dominio sia stato registrato dalla ricorrente in malafede al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
 Si nota, a questo proposito, come la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio sia già stata riconosciuta come elemento di malafede in precedenti decisioni del presente Ente Conduttore (Cfr. decisione 8.10.2001, saggio Fabrizio Bedarida, dominio Biotherm.it)  nonché in diverse decisioni rilasciate nell’ambito di procedure di riassegnazione internazionali (Cfr. vetrotex.com decisione WIPO No. D2000-1396, telstra.org decisione WIPO No D2000-0003).
A sostegno di tale interpretazione il presente saggio richiama la  circostanza riportata dalla ricorrente, confermata dall’Affidavit del 17 dicembre 2002 dell’Avv. Andrew Douglas Stewart Lothian, secondo cui il Sig. Kaliq Nasir (referente della Millenium Communications) in un colloquio telefonico avrebbe dichiarato di essere disposto a vendere il nome a dominio gofly.it per un prezzo da concordare.
Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la ricorrente abbia dimostrato la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 16.6 lett. c) e art. 16.7 delle regole di naming. 

***
Il ricorso è dunque fondato e come tale va accolto.

P.Q.M.

In considerazione di quanto dedotto e provato nel procedimento, e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio gofly.it dall’attuale assegnataria Millenium Communications, con sede in  Penthouse, 140 Battersea Park Rd, London SW11 4 NB, UK. alla Go Fly Limited, con sede in Exchange Tower, 19 Canning Street, c.a.p. EH3 8EH, Edinburgh - United Kindgom – in persona del legale rappresentante Demys Limited.
La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza.  

Roma, 23 maggio 2003

Avv. Raffaele Sperati.

 


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