Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
SKUDOWAVE.IT
Ricorrente: LIMARDO NICOLA
Resistente: Nitage Snc
Collegio (unipersonale): Avv. Francesca d’Orsi
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Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 10 settembre 2015, il
Sig. Nicola Limardo, Via Tredici Martiri, 37, 28100 Novara, introduceva
una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio skudowave.it registrato
dalla società Nitage S.n.c.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità,
C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- •a) che il dominio skudowave.it
era stato creato il 4 dicembre 2013 ed era registrato a nome della
Nitage Snc;
- •b) che il nome a dominio era
stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata
sul database whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged / serverDeleteProhibited”;
- •c) che digitando
l’indirizzo http://www. skudowave.it si accedeva ad una
pagina web la quale avvertica che il sito web non era disponibile
(“Oops!
Website currently not available”).
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed
effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 1 ottobre 2015
C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per
raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento. Il giorno 16 novembre 2015 tornava a C.R.D.D
l’avviso di ricevimento, dal quale si evinceva che le poste
avevano consegnato al Resistente il ricorso in data 2 ottobre
2015.
Essendo decorso inutilmente il termine di 25 giorni senza che
l’intestatario del dominio inviasse proprie repliche
così come previsto dall’art. 4.6 del Regolamento,
il 17 novembre 2015 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv.
Francesca d’Orsi, che lo stesso giorno accettava
l’incarico.
Allegazioni della Ricorrente
Il
Ricorrente afferma e documenta di essere, già a partire dal
14 maggio 2009, titolare del marchio registrato
“SKUDO”, marchio associato ai commutatori
elettrici, convertitori, apparati telefonici e relative parti
e componenti, dispositivi di protezione contro i raggi X,
gamma ed onde elettromagnetiche (esclusi quelli a scopo medicale), come
risulta dal Certificato di registrazione (Certificate of registration)
prodotto in allegato al ricorso.
Nel proprio ricorso i l Ricorrente afferma inoltre:
- che il predetto marchio è
usato in via esclusiva della propria società EDIL NATURA
S.r.l.;
- di aver autorizzato in via esclusiva la
società MOBISAFE S.r.l. ad attivare il dominio in
contestazione, in virtù della sua qualità di
attuale distributrice del prodotto SKUDOWAVE prodotto da EDIL NATURA
S.r.l. ;
- di non aver mai autorizzato la NITAGE
S.r.l. ad attivare il predetto dominio.
Infine, dopo aver premesso di essere anche inventore del marchio affine
“SKUDOWAVE” e titolare del dominio
“www.skudowave.com”, il Ricorrente rileva che,
avendo egli acquisito i diritti sul marchio “SKUDO”
antecedentemente rispetto alla registrazione del nome a dominio in
contestazione, ne discende che nessun diritto avrebbe il Resistente sul
nome a dominio in contestazione.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio
oggetto della presente procedura.
Allegazioni del Resistente.
Il Resistente, pur essendo stato reso edotto via posta ordinaria della
procedura, nulla ha fatto pervenire.
Motivi della
decisione
1)
Identità o confondibilità del nome
Secondo l’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento,
affinché si possa riscontrare il requisito della
identità o confondibilità, “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui
il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”
.
Nel caso di specie, il ricorrente deduce e documenta di essere titolare
del marchio “skudo”. A suo avviso,
“skudowave” sarebbe un “marchio
affine” che egli avrebbe creato e sarebbe tutelato dalla
registrazione stessa del marchio “skudo”.
La tesi del ricorrente non appare condivisibile. Il nome a dominio in
questione appare composto da due parole; la prima (skudo),
corrispondente al marchio registrato dal ricorrente, riporta alla mente
la parola italiana scudo; la seconda (wave), è un comune
sostantivo inglese che significa onda. Il suono ed il significato
complessivo dei due termini (skudo e skudowave) è
significativamente diverso. Non sembra quindi nè che la
parola skudowave possa ritenersi rientrare nella protezione offerta
dalla registrazione del marchio “skudo”,
nè che sia tale da indurre in confusione l’utenza
internet rispetto al marchio registrato dal ricorrente.
Dato che, tuttavia, il regolamento non specifica se il parametro di
raffronto debba necessariamente essere un marchio registrato,
è possibile valutare se skudowave possa essere ritenuto un
marchio di fatto del ricorrente.
Al riguardo, questi specifica di essere titolare del dominio
skudowave.com, il che gli darebbe, a suo avviso, diritti
sull’identico nome a dominio nel ccTLD .IT.
L’affermazione, peraltro, non risponde al vero, in quanto il
dominio skudowave.com risulta registrato non da Nicola Limardo,
bensì da Davide Enrico Bovolenta. Da notare peraltro che,
secondo uniforme orientamento delle procedure di
riassegnazione, la registrazione di un nome a dominio in un
TLD non costituisce di per sè diritto ad identico nome a
dominio in altro TLD.
Resta quindi da verificare se il ricorrente sia o meno
titolare del marchio di fatto “skudowave”.
L’esame del sito web skudowave.com rivela che
effettivamente viene commercializzato via internet un
“dispositivo accessorio per apparecchiature che emettono
campi elettromagnetici di bassa e media entità”
contraddistinto dal nome Skudo wave. Dal suddetto sito web e da filmati
presenti su Youtube sembrerebbe potersi desumere che tale prodotto
è frutto di studi e di ricerche condotte dal ricorrente.
Tuttavia, la commercializzazione di tale prodotto risulta essere fatta
da MOBISAFE DISTRIBUTION ITALIA S.r.l. Se dunque il marchio
è definibile come qualunque segno suscettibile di essere
rappresentato graficamente, purchè idoneo a distinguere i
prodotti o i servizi di una impresa da quelli delle altre (art. 7
Codice proprietà industriale), il relativo diritto in linea
di principio non può che essere esercitato da un
imprenditore.
Nel caso di specie, da un lato il prodotto denominato skudo wave
risulta commercializzato da una società a
responsabilità limitata; dall’altro non risulta (e
non v’è prova) che il ricorrente sia imprenditore,
presentandosi anzi nei video presenti sul web come scienziato, studioso
o ricercatore.
2)
Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione
Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre
sottolineare che il Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome
“skudo” e la confondibilità del nome a
dominio “skudowave.it” con il marchio da
esso registrato e legittimamente utilizzato.
Sarebbe dunque spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente
diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. Non avendo
tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il
presente Collegio ha proceduto d’ufficio a verificare la
sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente, mediante la
documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete
Internet.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul
sito INTERNET:
- a) non risulta alcun elemento
agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver
avuto notizia dell’opposizione, abbia usato o si sia
preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di
beni e servizi” (art. 3.6, II co. del Regolamento);
- b) non risulta che “il
resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio
registrato”;
- c) si deve escludere la
circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso
non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare
la clientela del ricorrente o di violarne il marchio
registrato”, in quanto sul sito risulta una semplice pagina
bianca (vuota).
Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito
richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a
dominio possa ritenersi soddisfatto.
3)
Malafede del Resistente
Sussiste infine anche il requisito della
malafede, essendo state provate più di una delle circostanze
dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Sia dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente che da autonome
ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet si
può affermare che il Resistente appare essere detentore
passivo (“passive holder”) del nome a dominio
oggetto del presente procedimento, in quanto digitando
l’indirizzo http://www.skudowave.it si accede ad una pagina
non disponibile. Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva
(“passive holding”) di un nome a dominio deve
essere considerata come circostanza dalla quale poter desumere la
malafede del Resistente, in quanto da ciò si può
ragionevolmente dedurre sia che l’assegnatario non abbia un
effettivo interesse al nome a dominio registrato (visto che dopo 6 anni
dalla registrazione, il sito non risulta ancora utilizzato dal
Resistente), sia – e soprattutto - il dominio sia stato
registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la
notorietà del nome e/o di creare un ostacolo a chi
legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art.
3.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio
in malafede”, lett. b); c); d), ossia
- 1)
la circostanza che il dominio sia stato registrato dal
resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio,
denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto
dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome,
denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio
corrispondente (lett. b);
- 2)
la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato
dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un
concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c);
- 3)
la circostanza che, nell’uso del nome a dominio,
esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di
trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la
probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto
riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure
con il nome di un ente pubblico (lett. d) .
Circostanze che, se dimostrate, autorizzano a
ritenere la malafede del Resistente.
Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome di dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio skudowave.it al sig.
Nicola Limardo, residente in Via Tredici Martiri, 37, 28100 Novara.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 9 dicembre 2015
Avv. Francesca d’Orsi
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